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mercoledì 18 luglio 2012

Consigli utili per diffondere l’eutanasia


Riportiamo qui di seguito, preceduti solo da brevi commenti, alcuni stralci del resoconto dell’Associazione LiberaUscita, associazione favorevole all’eutanasia, del meeting biennale della World Federation Right To Die Societies, svoltosi a Zurigo il 14 Giugno scorso. Si tratta di un congresso mondiale, alla sua 19° edizione, che vede riunite tutte quelle sigle favorevoli alla dolce morte. Il report è interessante perché mette in luce quali sono le strategie a livello mondiale per diffondere sempre più le pratiche eutanasiche in ogni angolo della Terra. Ecco la sintesi degli interventi redatta da Rossana Cecchi, delegata di LiberaUscita al meeting svizzero.

  1. Per vincere sul suolo nazionale è più veloce e facile vincere in Europa: “la WF è stata fondata a Melbourne nel 1982. Dieci anni dopo è stata fondata la RtDE [Right-to-Die Europe] in Olanda e ratificata nel 1994 a Londra come branca della WF. Ho colto l’occasione per riferire la necessità, avvertita da LiberaUscita, di stringere relazioni con il Parlamento Europeo. Lui [il responsabile della RtDE] ha risposto che la RtDE ha chiesto al Parlamento europeo di essere ammessa fra le Organizzazioni Non Governative Europee (NGO) [il Consiglio d’Europa ha già respinto comunque la richiesta]. E’ quindi importante che le varie associazioni spingano sui rappresentanti del propri paesi nel Parlamento europeo affinché la richiesta RtDE venga accolta”
  2. La battaglia sull’aborto è fonte di ispirazione: “Morire a casa, dire addio ai propri cari, morire con serenità, sicurezza, certezza: queste sono le cose fondamentali. La medicalizzazione del fine vita trasferisce invece la decisione finale ad altre persone.Non vi è alcun motivo per ‘medicalizzare’ la morte, es. con iniezioni letali. In tal modo si stressa il medico, si stressa il paziente. Nel trattamento per bocca il controllo e la responsabilità è invece della persona interessata, la dignità, la serenità e il tempo sono sue scelte, soltanto la fornitura del preparato viene fatta dal medico, tutto il resto spetta al richiedente (ho avuto modo di capire che ormai molti condividono questo punto di vista. Nei Paesi dove è legale aiutare a morire, i medici cominciano a rifiutarsi, a non sentirsela più. Per questo si sta andando verso la non medicalizzazione).” Quanto sin qui detto ricorda curiosamente l’aborto: “serenità, sicurezza, certezza” rimandano a quegli elementi polemici utilizzati dal fronte pro-choice prima del varo della 194 per convincere i più che abortire in clandestinità era pericoloso per la salute della donna: meglio un aborto alla luce del sole, pulito e in piena sicurezza, che lasciare l’utero delle donne in mano alla mammane. Poi il suggerimento a non medicalizzare la pratica eutanasica, esattamente come è avvenuto con l’introduzione della RU486 dove l’aborto è autogestito della donna ed è domestico: l’aborto orale genererà l’eutanasia orale.Notevole poi l’accenno allo stress del medico che pratica l’eutanasia: come per l’aborto ci sono sempre più medici che si rifiutano di prestare la loro opera perché consci che si stanno prestando ad un omicidio o suicidio.
  3. Come aggirare la legge: “Faye Girsh [un responsabile di Final Exit Network, organizzazione americana che promuove l’eutanasia] ha riferito che già nell’anno 1998 […] hanno formato 29 volontari che lavorano sul territorio. Vanno nelle case, contattano i richiedenti e danno informazioni sui trattamenti non medicalizzati. Attualmente i volontari sono più di 100. Non forniscono supporto attivo, ma solo informazioni e, quindi, non sono perseguibili. Hanno un comitato medico con più di 10 anni di esperienza, che indica loro a chi possono fornire informazioni e quali informazioni dare”
  4. L’unione fa la forza: “si rende necessario collegarsi con altre associazioni laiche, cosa che la nostra Associazione sta facendo, e condurre insieme una lotta comune per la libertà e i diritti civili dell’essere umano”
  5. Portare sul fronte pro-eutanasia anche la Chiesa cattolica: “Bernheim, oncologo palliativista belga, è stato bravissimo a spiegare come le cure palliative non siano in antitesi con il diritto di morire con dignità, bensì complementari [è come per l’aborto: nessuno è obbligato ad abortire = nessuno è obbligato a togliersi la vita. Teniamo aperta ogni possibilità]. Dove finiscono le prime inizia l’altro. Ho avuto modo di parlare a lungo con lui. E’ pronto a qualsiasi tipo di collaborazione ed a mettere a nostra disposizione l’esperienza belga con la chiesa cattolica.”
  6. Il tentativo poi è quello di non passare come spietati boia: occorre cioè porre in essere una commistione di iniziative percepite dalla gente come lodevoli insieme ad altre dirette invece a promuovere l’eutanasia, così come sta facendo l’Associazione LifeCircle “che promuove le cure palliative e aiuta le persone con handicap e [promuove] la dignità nel morire”. Insomma, il lupo deve travestirsi da agnello
  7. Colpiamo il cuore della cattolicità: l’anno prossimo andiamo a Roma. “Right to Die Europe meeting in Rome in 2013. A tale proposito ci hanno consigliato di contattare esperti in comunicazione per sapere in quale giorno della settimana possiamo avere più attenzione dai mass-media. Anche la location la lasciano decidere a noi: in Parlamento o in albergo, dipende dove riusciamo ad avere più giornalisti. Si rendono conto dell’importanza, in un paese come l’Italia, e a Roma, di avere visibilità. […] Aspettiamoci un bel po’ di gente a Roma, sono tutti entusiasti sia per la città sia perché si va in casa Vaticano”
  8. E’ importante tenere desta l’attenzione delle persone con celebrazioni ad hoc: “Il prossimo 2 novembre sarà il giorno europeo del fine vita (European end of life day). A Edimburgo si svolgerà una manifestazione ufficiale. E’ stato chiesto a tutti di organizzare qualcosa nel proprio paese, come ad es. scrivere un articolo sulla stampa”.

Domanda a piè di pagina di questo report: quali strategie di tale spessore per sconfiggere aborto, fecondazione artificiale, contraccezione hanno posto in essere i cattolici in questi anni?
Pur avendo nominalmente più forze in campo quali risultati hanno raggiunto?

Tommaso Scandroglio

giovedì 15 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera. Conclusioni




Terminata l'analisi del testo approvato dalla Camera dei Deputati, le conclusioni non possono che essere sconfortanti.



Se ripensiamo alla parola d’ordine che spinge i promotori del progetto di legge – “Mai più un’altra Eluana Englaro!” – dobbiamo concludere questa analisi con la constatazione che: 1) la legge non garantisce affatto l’obbiettivo di impedire altre sentenze come quelle che permisero l’uccisione di Eluana Englaro; 2) la legge costruisce nuovi “gradini” dai quali i fautori (palesi od occulti) dell’eutanasia – consensuale e non consensuale – potranno cercare (con ottime probabilità di riuscita) di raggiungere ulteriori risultati.

Meglio nessuna legge, quindi, se davvero non è possibile approvare un testo che si limiti a vietare la sospensione dei sostegni vitali a coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi.
Certo: sappiamo che i fautori dell’eutanasia hanno nella propria faretra altre frecce (alcune già scagliate, come i testamenti biologici comunali o i decreti sugli amministratori di sostegno), altri casi pietosi da mostrare, altre morti in diretta da esibire, altre menzogne da raccontare.
Dovremo combattere colpo su colpo a questi tentativi, e dovremo fare opera educativa per diffondere il rispetto della vita debole e malata: ma, almeno, non diamo un aiuto ai fautori della morte!



Meglio nessuna legge!



Giacomo Rocchi

lunedì 12 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/9



Abbiamo visto che sono leciti dubbi sull'effetto solo "orientativo" delle DAT. Vediamo se sono fondati.

Leggiamo l'articolo 3 comma 3 della legge: “Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamento terapeutico in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale
Questa “rinuncia” è un “orientamento”, che quindi il medico può non attuare, o ha un valore diverso? Il medico potrà – anzi: dovrà – effettuare i trattamenti terapeutici cui il dichiarante ha “rinunciato”?
Come non temere che, in sede di attuazione, la “rinuncia” sarà ritenuta cosa diversa da tutti gli altri “orientamenti”? Si tratta di una previsione separata da quella generale; inoltre il significato della parola “rinuncia” è molto più vicino alla espressione “rifiuto” piuttosto che a “orientamento”: “rinuncia” e “rifiuto” rispondono ad un’alternativa “secca”, sì o no, “questa terapia la faccio o non la faccio, la voglio o non la voglio”; “orientamento”, invece, comprende una scala di “grigi” (“vorrei essere curato solo con le erbe”, “non vorrei subire amputazioni se non strettamente necessarie” ecc.), rispetto alle quali è ben comprensibile che il medico mantenga la sua libertà e discrezionalità (“ti vorrei curare con le erbe, ma per questa patologia non ci sono medicinali adeguati” ecc.).


Ricordiamo il quadro iniziale: il medico può agire solo se è stato espresso il previo consenso del paziente al trattamento, altrimenti non può e non deve farlo; ecco: così come il rifiuto espresso dal paziente cosciente (o dai legali rappresentanti degli incapaci) rende il medico non legittimato ad intervenire, si sosterrà che la rinuncia esplicitata nella DAT con riferimento ad ogni trattamento terapeutico comporti la mancanza di legittimazione del medico ad intervenire.
Del resto nessuna norma sancisce esplicitamente l’inefficacia di DAT che contengano la “rinuncia” a tutti i trattamenti terapeutici, anche salvavita: non è certamente sufficiente a questo fine il disposto dell’articolo 4 comma 6 che stabilisce che “in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica”: la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita può non comportare affatto un “pericolo di vita immediato”, ma una morte conseguente ad un processo patologico non curato di una certa durata.


E infatti: l'articolo 2 afferma l'obbligo per il personale sanitario di operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente, ma solo "in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento": quindi, quando le DAT vi sono, medici e infermieri non hanno più quest'obbligo ...


Insomma: se il dichiarante avrà chiesto di essere lasciato morire rinunciando ad ogni trattamento terapeutico, il personale sanitario non potrà andare contro alle sue disposizioni, attivandone ugualmente: si sosterrà, infatti, che a quella rinuncia non è applicabile la disposizione secondo cui "il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente".


In definitiva, anche con riguardo alle DAT, le modifiche apportate alla Camera non permettono di tranquillizzare chi è contrario all’eutanasia: non solo per il quadro piuttosto confuso che è uscito dai lavori parlamentari, ma anche perché quel meccanismo, che avrà il sigillo dello Stato, non potrà che facilitare spinte ulteriori (anche in questo caso, probabilmente di tipo giurisprudenziale) verso una vincolatività per i medici, sia del rifiuto di terapie salvavita, sia della rinuncia all’alimentazione e idratazione artificiale.
Perché il mondo prolife è contrario a questi effetti? Per due motivi: essi sanciscono il principio della disponibilità della vita (di fatto, al di là delle proclamazioni di principio); inoltre il meccanismo creato non garantisce nessuna libertà e nessuna informazione effettive a colui che, in stato di completo benessere o, al contrario, a colui che è gravato dalla sensazione di “essere di troppo”, si troveranno a sottoscrivere un documento (magari dattiloscritto) senza sapere cosa succederà in futuro e senza comprendere fino in fondo il contenuto della loro dichiarazione.


Pensate davvero che la legge, nel disporre che la DAT sia firmata “in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica”, preveda qualche meccanismo per garantire che avvenga davvero così?

Giacomo Rocchi

venerdì 9 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/8



Siamo giunti alle dichiarazioni anticipate di trattamento per le quali la Camera ha apportato modifiche davvero rilevanti. Giunti a questo punto dell’esame del progetto, tuttavia, possiamo comprendere che le DAT non sono affatto centrali nella regolamentazione complessiva, in particolare rispetto ai timori di una legalizzazione dell’eutanasia.

La Camera dei Deputati ha scelto con decisione la strada della non vincolatività delle Dichiarazioni Anticipate di trattamento. La parola chiave per definire il contenuto delle DAT è “orientamenti”: non più "volontà espresse" o "indicazioni" del dichiarante, ma, appunto, "orientamenti".
Di conseguenza il fiduciario nominato nelle DAT non può più instaurare una controversia contro il medico curante per far rispettare le disposizioni anticipate (abrogazione dell’articolo 7 c. 3). Il fiduciario continua, quindi, a “controllare” l’operato dei medici: ma – qui è la modifica sostanziale apportata dalla Camera – il medico curante, se non vuole seguire gli orientamenti espressi nelle DAT, deve solo "sentirlo"ed è tenuto ad “esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica”. Quindi - almeno sembra - è il medico che decide.
La Camera, inoltre, ha limitato l’ambito di applicazione delle DAT: ora “la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa sotto-corticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. Questa condizione è accertata da un collegio medico appositamente formato.
Per chi teme la legalizzazione dell’eutanasia, in realtà, questa restrizione non tranquillizza: il paziente potrebbe essere stato interdetto assai prima e quindi, se le DAT non trovano applicazione, saranno le decisioni del tutore ad esserlo: e si sono visti nei precedenti post i rischi connessi.

Ma è vero che le DAT contengono solo “orientamenti” che il medico può seguire o meno?

Se fosse così, perché allora mantenere tutta la complessa regolamentazione? Perché spendere soldi per istituire il Registro Nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento?
E perché negare ogni efficacia a dichiarazioni rese in forma diversa (art. 4 c. 2: “Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto”)? Pensiamo quanto è difficile manifestare con precisione e con completezza il nostro pensiero con un atto scritto e a persone a noi estranee; se davvero dovessimo manifestare i nostri “orientamenti” e i nostri desideri su come essere curati in un futuro incerto e lontano, non lo faremmo molto meglio “a voce”, parlando con i nostri parenti più stretti, o con il coniuge o con l’amico più caro? Ma la legge ci imporrà di firmare un atto scritto e di farlo “esclusivamente” presso il medico di medicina generale che contestualmente le sottoscriverà. Per di più quell’atto scritto avrà valore solo per cinque anni e, quindi, dovrà essere rinnovato ogni quinquennio.


Vedremo nel prossimo post che questi dubbi hanno una risposta: in realtà - nella loro funzione essenziale di permettere l'eutanasia passiva del paziente incosciente - le DAT rischiano di essere ritenute vincolanti.



Giacomo Rocchi

mercoledì 7 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/7



Prima di affrontare il testamento biologico, soffermiamoci sulla "norma manifesto" del progetto di legge, quella che si ricollega direttamente alla tragica vicenda dell'uccisione di Eluana Englaro e che vieta la sospensione della nutrizione e idratazione artificiale.

Come vedremo, non mancano anche su questa norma dubbi e perplessità.



L’articolo 3 comma 5 del progetto stabilisce: “Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13/2/2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo”.
Si tratta della norma ispirata dal caso Englaro, diretta giustamente ad impedire che altri disabili vengano fatti morire di fame e di sete. La Camera ha migliorato la norma approvata dal Senato: ora l'unica eccezione riguarda i pazienti in fase terminale, cioè prossimi ad una morte imminente e inevitabile: solo in questa condizione, infatti, talvolta il corpo morente rifiuta alimenti e liquidi che, quindi, il medico deve poter sospendere per permettere una morte dignitosa.

Reggerà questa norma di fronte ai Giudici e alla Corte Costituzionale? Abbiamo visto che sarà facile promuovere cause contro i medici e in queste cause potranno essere sollevate questioni di costituzionalità.
Vi sono tre motivi per temere che questa norma di civiltà cada o venga “ammorbidita” fino a renderla priva di effettivo contenuto.
In primo luogo la natura di trattamento terapeutico dell’alimentazione e idratazione artificiale (come tale rifiutabile dall’interessato o dai suoi rappresentanti legali) è oggettivamente discussa; a livello giuridico la Cassazione nel caso Englaro l'ha già qualificata trattamento sanitario. Se pensiamo che vengono definiti “terapeutici” l’aborto volontario o la fecondazione in vitro, possiamo comprendere che la riflessione sulla sostanza dell’atto (“è nutrimento, non è terapia”) fatichi a farsi strada.
In secondo luogo il divieto di sospendere alimentazione e idratazione artificiali è un'eccezione in un quadro di assoluta disponibilità (per l’interessato o per i suoi legali rappresentanti) di tutti i trattamenti sanitari. E allora: se è possibile decidere su tutto, perché non poter decidere anche su questo aspetto?

Se si possono rifiutare terapie salvavita, perché non si può rifiutare “alimentazione salvavita”?


Infine, e soprattutto: la norma è debole perché non menziona l’obbligo di mantenere anche la ventilazione artificiale.
Qui si può toccare con mano il compromesso su valori non negoziabili: che si tratti di sostegno vitale, anche se fornito con mezzi e strumenti di carattere sanitario, si può sostenere con gli stessi argomenti riguardanti alimentazione e idratazione; ciascuno di noi, per vivere, deve essere nutrito, bere e respirare. Non basta: l'argomento è stato proposto e discusso anche alla Camera dei Deputati, ma senza alcun esito. Si è così stabilito il principio che la ventilazione artificiale, in quanto trattamento sanitario, può essere rifiutato e sospeso, con la morte del soggetto.
Questa diverso trattamento tra le differenti forme di sostegno vitale fa apparire la norma sull’alimentazione e idratazione artificiale un’eccezione illogica, irragionevole e quindi illegittima.

La giurisprudenza civile e costituzionale sulla legge 40 sulla fecondazione artificiale ha purtroppo dimostrato che le regole e i divieti fondati sul compromesso non resistono agli attacchi e vengono sgretolati.



Giacomo Rocchi

sabato 3 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/6




Così come per i tutori e gli amministratori di sostegno, anche per i genitori dei minori il progetto prevede un potere di decisione sulle terapie necessarie ai figli davvero enorme.
Vediamo anche questo aspetto e tiriamo le fila di questa regolamentazione sul "consenso informato", da alcuni salutata come un grande passo in avanti ma che, in realtà, fa intravedere ombre davvero scure.

Anche la disciplina sul consenso informato al trattamento sanitario dei minori è stata modificata alla Camera dei Deputati. L’articolo 2 comma 7 ora recita: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica del minore”. Anche per i minori è stato cancellata la previsione della necessità di ricorrere al giudice tutelare in caso di mancato consenso. Inoltre – a differenza degli interdetti – non viene richiamata la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il quadro che ne esce – a prescindere dalle intenzioni dei parlamentari che hanno proposto le modifiche – è preoccupante. La norma, in sostanza, dice: decidono i genitori (tranne i casi di urgenza, che valgono anche per i minori); non pone limiti alle decisioni che essi possono prendere; non prevede in alcun modo che i medici possano disapplicare le decisioni dei genitori.
L’unico vincolo a queste decisioni è l’obbligo per i genitori di adottarle avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica del minore: ma, non essendo stabilita l’inefficacia del loro rifiuto di terapie salvavita, non sorge nemmeno il conseguente obbligo per i medici di eseguirle ugualmente.
Se la norma non stabilisce un sistema di controllo efficace sulle decisioni, è inutile (e ingannevole) stabilire limiti o criteri per chi le deve adottare; pensiamo al regime dell’aborto volontario nei primi 90 giorni stabilito dalla legge 194: in teoria la legge permette l’aborto solo in certi casi, ma, in realtà, l’aborto è permesso sempre, perché la legge non permette alcun controllo sulla decisione della donna.
Non sorprenda questa insistenza sull’eutanasia dei minorenni: l’uccisione dei neonati prematuri a rischio di disabilità è teorizzata ed attuata in molti Paesi (si ricordi il tristemente famoso “Protocollo di Groningen”); la strada più semplice per introdurla nel nostro Paese è quella di attribuire ai genitori (adeguatamente consigliati da certi medici: “potrebbe sopravvivere, ma forse resterebbe handicappato …”) la decisione finale sulla prosecuzione delle terapie intensive neonatali.

Ecco, in definitiva, che quel principio del consenso informato, apparentemente principio di buon senso, declinato in concreto, non apre spiragli, ma piuttosto rischia di spalancare porte a decisioni eutanasiche prese da legali rappresentanti di incapaci (spesso su suggerimento di certi medici).




Giacomo Rocchi

venerdì 19 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/5



Abbiamo visto che i tutori e gli amministratori di sostegno potranno rifiutare terapie salvavita per conto degli interdetti.
Ci siamo chiesti se i medici, di fronte al loro rifiuto, potranno ugualmente curare l'interdetto oppure dovranno fermarsi. Su questo punto decisivo la Camera ha apportato delle modifiche al testo approvato dal Senato.

Ma i medici non possono fare niente? E il tutore deve rendere conto a qualcuno delle sue decisioni?
La Camera dei Deputati ha abrogato l’articolo 8 che, stabiliva che i medici, di fronte al rifiuto dei rappresentanti legali, dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare per poter curare il malato. Si tratta di abrogazione proposta da parlamentari orientati ad una maggiore difesa della vita e, quindi, va apprezzata per il principio che vuole affermare: “se il paziente deve essere curato perché rischia di morire, il medico lo cura , senza preoccuparsi di consenso o di autorizzazione!”.
Ma questo principio è garantito dal progetto? Quanto al tutore, il progetto prescrive che “la decisione … è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace” (art. 2 c. 6). In realtà è una difesa debolissima contro decisioni di tutori in senso eutanasico: per contestarle, infatti, i medici dovrebbero far causa al tutore; in caso contrario non potrebbero che prendere atto della “decisione” di non prestare il consenso.

Vi è, però, una seconda norma, introdotta alla Camera, che sembra più efficace: “Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente” (articolo 2 comma 8).
Si stabilisce un obbligo del personale sanitario (e quindi, in primo luogo dei medici): è importante, perché la garanzia contro l’eutanasia per omissione di terapie è effettiva solo se i medici vengono obbligati a salvare la vita dei pazienti, con il rischio di responsabilità penale per omicidio in caso di morte del paziente non curato.
La norma, però, lascia un quadro giuridico molto vago: non stabilisce affatto che, quando l’omissione di terapie può portare alla morte il paziente, “il consenso informato al trattamento sanitario (del tutore) non è richiesto” (come invece viene stabilito per i casi di emergenza).

Insomma: i medici devono sempre curare i pazienti incapaci che rischiano di morire quando i loro rappresentanti legali rifiutano le terapie salvavita?
Il fatto che ciò non sia stato stabilito espressamente non può che far temere sviluppi (anche giurisprudenziali) in senso contrario alla vita.




Ma Beppino Englaro è un modello positivo o negativo per la maggioranza che sta approvando questa legge? E' paradossale: si impedirà (salvo sentenze della Corte Costituzionale ...) ai tutori di lasciar morire di fame e di sete gli interdetti ma, nello stesso tempo, si attribuirà loro il potere di rifiutare ogni terapia necessaria...



Giacomo Rocchi

giovedì 11 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/4



Medici con le mani legate, impossibilitati ad agire se manca il formale consenso; minacciati di abusi o di inesistente "accanimento terapeutico"; destinati ad obbedire ai desideri e ai rifiuti dei pazienti. In questo quadro si inseriscono i poteri dei legali rappresentanti degli incapaci: sembra una questione "secondaria", ma invece riguarda proprio l'eutanasia dei soggetti più deboli.



Cosa ha a che fare l’obiettivo sbandierato: “Mai più un’altra Eluana Englaro!” con una regolamentazione del consenso ai trattamenti sanitari a minorenni e interdetti? Sembrerebbe che si tratti di questioni distanti tra loro.
Eppure – nel silenzio “assordante” anche da parte dei cattolici favorevoli all’approvazione della legge – questo tema è stato presente fin dall’inizio nei progetti di legge ed è stato oggetto (anche nella discussione in Assemblea alla Camera) di ripetute modifiche, in un senso o nell’altro: il fatto è che negli interdetti e nei minorenni si rinvengono molti “candidati” ad un’azione eutanasica: e quindi l’interesse verso questo tema è inevitabilmente alto.
Ricordiamo: l’eutanasia non è altro che l’uccisione “pietosa” di una persona decisa da un’altra persona; come possono i suoi fautori perdere l’occasione di stabilire esplicitamente che, in certi casi, qualcuno ha il potere di imporre la cessazione o la non attivazione delle terapie che potrebbero salvare la vita di soggetti incapaci?

Partiamo dal Caso Englaro: a Beppino Englaro è stato attribuito dai Giudici il potere di far morire la figlia (che era stata interdetta) in quanto tutore.

E il progetto di legge?In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento” (articolo 2 comma 6). Quindi: senza previo consenso del tutore il medico non può iniziare alcun trattamento sanitario sull’interdetto; se il consenso del tutore viene meno il medico deve interrompere il trattamento sanitario in atto sull’interdetto.

Non è sorprendente trovare questa norma in una legge che dovrebbe impedire il ripetersi di altre morti di interdetti decise da tutori?

Ma i tutori possono rifiutare il consenso anche a terapie salvavita?

Il progetto di legge stabilisce che “la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3”; l’articolo 3 è la norma che regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi il tutore (ma anche l’amministratore di sostegno) potrà “esplicitare” “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
Puntiamo l’attenzione sulla parola “ogni”: il tutore potrà rifiutare tutti i trattamenti terapeutici erogati all’incapace.



Quindi: Sì, il tutore può rifiutare il consenso anche a terapie salvavita.


L’unico limite è stabilito dal comma 5: “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita … Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”: e, appunto, poiché il potere dei tutori è ritagliato sul contenuto delle DAT, nemmeno loro potranno pretendere (come fece Beppino Englaro) che nutrizione e idratazione artificiale siano sospese all’interdetto.

Emerge con evidenza un enorme potere di vita e di morte attribuita ai tutori sui loro assistiti; si concretizza il rischio di eutanasia legale: l’incapace incosciente potrà essere lasciato morire non curandolo adeguatamente sulla base della “decisione” (si noti il vocabolo utilizzato dal legislatore) del tutore o dell’amministratore di sostegno!


In base a queste norme, poi, i tutore potranno agire in giudizio contro i medici per contestare le terapie erogate agli interdetti, sostenendo che sono illegittime per mancanza del loro consenso: esattamente l'azione che aveva promosso Beppino Englaro ...



Vedremo nel prossimo post se i medici potrannno superare il rifiuto alle terapie salvavita sugli interdetti opposto dai tutori. Fin da subito una riflessione: siamo già in piena eutanasia legale e ancora non siamo arrivati alle DAT ...



Giacomo Rocchi

martedì 9 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/3



Per giungere alla eutanasia legale è decisivo cambiare il ruolo dei medici: togliere loro iniziativa, libertà e responsabilità e trasformarli in esecutori degli ordini e dei divieti altrui. Abbiamo già visto come il divieto di accanimento terapeutico sia un'arma minacciosa (anche di tipo legale) verso i medici volenterosi. Vediamo ora in che modo il progetto di legge stravolga il rapporto medico - paziente.



Il progetto afferma un principio: “La presente legge … riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dal consenso informato nei termini di cui all’art. 2 …” (articolo 1 lettera e). L’articolo 2 stabilisce che “salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente …” e aggiunge che “il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente”.


Quali conseguenze? Ogni trattamento sanitario erogato contro o senza il consenso del paziente sarà illegittimo.

Il medico, cioè, non solo non potrà superare il rifiuto del paziente verso certe terapie, ma non potrà attivarsi ed agire in tutti i casi in cui, in precedenza, l’interessato non avrà manifestato esplicitamente il suo consenso (nel testo approvato al Senato addirittura si imponeva la forma scritta del consenso).

Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: il medico agisce e cura perché ha la fiducia del paziente, e quindi agisce al meglio secondo la sua coscienza e la sua professionalità.


In questo modo viene cambiata radicalmente la natura del rapporto medico – paziente e, in definitiva, viene stravolto il fondamento stesso dell’agire dei medici: non più professionisti che tutelano la salute dei loro pazienti, che si affidano a loro sulla base di un comune obbiettivo, e che svolgono una funzione pubblica (lo dice l’articolo 32 della Costituzione: la salute degli individui è “interesse della collettività”); piuttosto soggetti che agiscono “a comando”: fanno ciò che il paziente chiede, non fanno ciò che il paziente non chiede o rifiuta.
E così, la norma che permette in ogni tempo la revoca del consenso comporta l’obbligo del medico di interrompere terapie – anche se utili – sulla base della sola richiesta del paziente.

Si tratta di una mutazione dell’arte medica che è già in atto da tempo ma che, con queste norme, diventa regola dell’ordinamento giuridico. I medici che agiscono su richiesta del "paziente" li conosciamo già nell'aborto volontario (essi uccidono un innocente su semplice richiesta della donna con l'alibi di scongiurare un "pericolo per la salute psichica"); e anche nella fecondazione in vitro, dove i tecnici producono, selezionano, congelano, sopprimono essere umani senza curare alcuna patologia, ma fregiandosi dell’essere le tecniche “medicalmente assistite”.
Nel campo dell'eutanasia, in Italia, abbiamo conosciuto Mario Riccio, colui che uccise a sua richiesta Piergiorgio Welby: fu prosciolto perché, si sostenne, aveva l'obbligo di interrompere la terapia in quanto il paziente aveva revocato il consenso; e abbiamo conosciuto i sanitari che - attuando le disposizioni del padre Beppino - hanno fatto morire Eluana Englaro: la sentenza che dava al tutore il potere di decidere la morte dell'interdetta affermava solennemente che il consenso informato è “fondamento di legittimazione dell’attività medica”.



In definitiva: si toglie ogni libertà di azione ai medici volenterosi e si spinge la classe medica a “lavarsi le mani” di fronte ai problemi (“non ha dato/ha revocato il consenso: se muore non è colpa mia, non ci posso fare nulla”); si favorisce, fra l’altro, l’azione di quei medici fin troppo abili ad orientare le decisioni del paziente nella direzione da essi voluta.

Si trattava di una soluzione obbligata? Niente affatto: la Costituzione, infatti, stabilisce solo che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”: quindi impedisce trattamenti in caso di rifiuto espresso del paziente (salvo imporli per esigenze di salute pubblica), ma non richiede affatto che tutti i trattamenti sanitari siano preceduti da un consenso espresso.

Il progetto prevede un’unica eccezione molto ristretta (oltre ai trattamenti sanitari obbligatori per problemi di malattia mentale): il consenso non è richiesto “quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente” (articolo 2 comma 9); in sostanza, il medico dell’ambulanza che interviene per un incidente stradale (o casi simili) e trova persone incoscienti in pericolo di vita potrà (e dovrà) agire per salvargli la vita (verrebbe da dire: ci mancherebbe altro…).
Ma in tutti gli altri casi i medici non potranno agire in alcun modo senza avere acquisito in precedenza un consenso espresso e dovranno interrompere le terapie se il consenso sarà revocato (potranno essere interrotte anche le terapie iniziate dal medico dell’ambulanza di cui abbiamo parlato …).

Il consenso dovrà venire dal paziente; ma, se è minorenne o incapace, dai suoi rappresentanti legali: e su quest’ultimo inciso si potrà comprendere la effettiva portata della nuova legge.


Medici che devono obbedire alla volontà del paziente (anche se va contro il suo interesse e la buona pratica medica); tutori o genitori che possono pronunciarsi per conto di interdetti o minori: ci stiamo avvicinando al Caso Englaro ... lo vedremo nel prossimo post.


Giacomo Rocchi

lunedì 1 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/1



La Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento apportando notevoli modifiche al testo già licenziato dal Senato della Repubblica.
Il Comitato Verità e Vita ha già espresso un giudizio sintetico, ribadendo la propria contrarietà all’approvazione di qualunque legge sul testamento biologico e riaffermando che una legge di questo tipo, se approvata definitivamente, sarebbe il secondo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia, dopo il primo costituito dall’uccisione di Eluana Englaro autorizzata dai Giudici.
Occorre però un’analisi approfondita del testo del provvedimento: è probabile, infatti, che si tratti del testo definitivo della futura legge (difficilmente il Senato apporterà ulteriori modifiche). Il giudizio deve essere meditato e non affrettato o emotivo; dobbiamo cogliere il contenuto effettivo del progetto (in parte nascosto da coloro che lo promuovono) e capire gli effetti pratici prodotti nell’ordinamento giuridico e sulla vita delle persone e della società.



Quali timori?
Da questo progetto non temiamo solo una legalizzazione dell’eutanasia consensuale (quella richiesta da colui che vuole morire), ma soprattutto di quella non consensuale: ci opponiamo ad una legge che permetterà (di diritto o di fatto) l’uccisione (anche mediante omissione di cure e terapie) di persone che non hanno chiesto di morire e che non sono in grado di opporsi alle decisioni che possono portarle a morte.
Le leggi o le decisioni contro la vita, fino ad ora, hanno legittimato uccisioni di questo tipo: dall’aborto volontario, alla fecondazione extracorporea, alla decisione dei giudici nei confronti di Eluana Englaro. Non solo: queste leggi e queste decisioni hanno fatto emergere i criteri per individuare le vittime: la malattia o le malformazioni (aborto “terapeutico” e fecondazione in vitro con selezione degli embrioni), lo stato di salute al di sotto di una “qualità della vita” accettabile, “degna di essere chiamata vita” (il caso Englaro). È facile individuare le ulteriori “categorie” di potenziali vittime, già colpite in altre parti del mondo: i neonati malati o disabili, gli anziani in stato di demenza, i disabili in stato di incoscienza, i malati di patologie inguaribili e progressive.



I principi proclamati

L’articolo 1, intitolato “Tutela della vita e della salute” è rimasto quasi immutato rispetto al testo approvato al Senato: l’articolo proclama principi generali e ha lo scopo evidente di rassicurare coloro che difendono il diritto alla vita.
Ma ancora una volta si deve ribadire che le leggi ipocrite contengono sempre affermazioni di principio di contenuto opposto al loro reale contenuto: ben sapendo come la legge 194 del 1978 sull’aborto “tutela la vita umana dal suo inizio”, così come proclama, non possiamo certo esultare se il progetto di legge sulle DAT promette di garantire e tutelare la vita umana “anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere”!
Davvero definire la vita umana “diritto inviolabile e indisponibile” è un argine alle uccisioni fondate sul rifiuto di terapie salvavita? Sì, perché, che fosse un diritto inviolabile e indisponibile era un dato da sempre pacifico, ma dottrina e decisioni giudiziarie hanno ripetutamente affermato che il rifiuto espresso contro una terapia salvavita non è superabile dai medici, cosicché la morte può giungere su richiesta dell’interessato sulla base del principio della disponibilità della salute, mantenendo fermo il principio dell’indisponibilità della vita… (vi sembra una distinzione da azzeccagarbugli? Beh, questo è lo stato dell’arte …).
E perché dovremmo rallegrarci se la legge ribadisce la vigenza delle norme del codice penale che vietano l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio (“La presente legge … vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”)? Sappiamo bene che quelle norme penali – ingiustamente interpretate da giudici civili e penali, che le hanno svuotate dall’interno – non hanno impedito il suicidio assistito di Piergiorgio Welby, né hanno fatto argine alla volontà di Beppino Englaro di far morire la figlia.
Quanto al “divieto di ogni forma di eutanasia” (ribadito una volta di più nel testo approvato alla Camera dei Deputati): che efficacia ha se, nella legge, non si rinviene nessuna definizione di “eutanasia”? La morte procurata mediante sospensione di terapie o cure pretesa dal soggetto interessato oppure dai suoi legali rappresentanti deve considerarsi eutanasia?



Vedremo nei prossimi post se e in che misura il progetto rispecchia davvero i principi che proclama.



Giacomo Rocchi

martedì 3 maggio 2011

Ancora sul realismo di Delle Foglie/Nuove cause Englaro nel futuro?

Nell'ormai noto articolo apparso su "Avvenire" del 21/4/2011, Domenico Delle Foglie, invocando la necessità di "fare i conti con il dato di realtà", rimproverava, tra gli altri, "chi si lascia guidare dal dubbio che una legge possa aprire spiragli ad un nuovo infinito contenzioso giudiziario".
Le questioni in realtà sono due:
- come si fa a sostenere l'urgenza di approvare una legge sulle DAT se, dopo il caso Englaro, nessuna causa analoga a quella di Beppino Englaro è stata promossa?
- una nuova legge farà sorgere un nuovo contenzioso per ottenere sentenze pro-eutanasia sulla base di norme della legge variamente interpretate? In questo post affrontiamo la prima questione.

L'urgenza di legiferare. La necessità di approvare la legge in fretta è stata continuamente ribadita. Anche recentemente il Presidente del Movimento per la Vita dichiarava di "rammaricarsi per l’ulteriore rinvio del voto sui singoli articoli. L’urgente approvazione finale è resa indispensabile dall’incertezza della sorte dei tanti che si trovano in condizioni simili a quelle di Eluana Englaro e che, come lei, sono esposte ad un ordinamento giuridico che è stato modificato dall’interpretazione giurisprudenziale, la quale in definitiva costituisce il diritto positivo concretamente vigente".
Ma, di fatto, nessun nuovo Beppino Englaro è comparso sulla scena giudiziaria a chiedere di essere autorizzato a lasciar morire l'interdetto di cui è tutore. Perché?
Assuntina Morresi, in più occasioni, ha espresso una convinzione: "casi analoghi non sono sorti finora perché in questi due anni la legge in discussione in Parlamento ha funzionato da deterrente".
La tesi è curiosa: a parte che gli anni trascorsi dalla sentenza della Cassazione sono ormai quattro (la sentenza è del 2007), non si comprende perché una discussione parlamentare (che, come è noto, non produce nessun effetto giuridico fino a quando la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica) dovrebbe dissuadere qualcuno dal promuovere una causa. Anzi: se vi fosse la previsione che la futura legge impedirà di ottenere per via giudiziaria una decisione analoga a quella emessa nei confronti di Eluana Englaro, assisteremmo ad una corsa alle cause: "cerchiamo di ottenere il provvedimento richiesto prima che la legge venga approvata!"
Ma questa corsa non c'è stata.
In realtà la mancata promozione di altre cause analoghe si può spiegare in altri modi: istintivamente propenderei per ritenere che, di padri/tutori decisi a provocare la morte della figlia interdetta ce ne sono pochi ...
Si può anche ritenere che, in realtà, la sentenza della Cassazione sul Caso Englaro sia rimasta isolata e, quindi, non vi sia nessuna certezza di ottenere una pronuncia analoga: l'ordinamento giuridico, cioè, non è affatto modificato, ma ha soltanto registrato una pronuncia abnorme.
Ma una spiegazione ancora più convincente è che si attenda l'approvazione della legge per verificare in che modo ottenere lo stesso risultato senza promuovere nessuna causa ... ad esempio facendo leva sul potere del tutore di rifiutare ogni terapia, anche salvavita, per l'interdetto.

Insomma: l'assenza di altre cause analoghe al caso Englaro costituisce una difficoltà per chi invoca ogni giorno l'urgenza di approvare una legge.
E, infatti, l'argomentazione sembra mutata. Le cause in preparazione non sarebbero più come quelle promosse da Beppino Englaro: sarebbero piuttosto, quelle legate ai poteri degli amministratori di sostegno e quelle che farebbero leva sui registri dei testamenti biologici istituiti illegittimamente presso molti Comuni.
Sarà anche vero: ciò confermerebbe, appunto, che la sentenza Englaro è isolata e non viene ritenuta una strada ancora percorribile.
Mi chiedo, però:
a) se temiamo i decreti dei Giudici tutelari che autorizzano gli amministratori di sostegno a rifiutare ogni trattamento sanitario per i loro assistiti, come mai nel progetto di legge si prevede esplicitamente proprio questo? Ancora una volta, forse qualcuno sta semplicemente aspettando l'approvazione della legge che permetterà il medesimo risultato eutanasico senza nemmeno ricorrere al Giudice tutelare ...
b) visto che i registri dei testamenti biologici presso i Comuni sono ormai approvati da tempo, come mai nessuno promuove una causa-pilota? Forse perché, una volta approvata la legge, essi cadranno in disuso essendo entrata in vigore una normativa che permette ciò che essi contemplano?



Se, quindi, questa urgenza di legiferare - e tanto meno in legiferare in questo modo - non si ravvisa affatto, davvero Delle Foglie ha ragione quando critica chi teme che la nuova legge possa moltiplicare le cause?
Lo vedremo nel prossimo post

Giacomo Rocchi

sabato 7 agosto 2010

Un'Agenda bioetica o le solite bufale?


Come fa un Governo a scrivere la propria “agenda bioetica” utilizzando dati falsi?

E’stata presentata l’agenda bioetica del Governo, un documento nel quale si rivendica una linea costante dell’esecutivo e si indicano delle linee di azione per il futuro.
Sembrerebbe una buona notizia (anche se i politici sono soliti proclamare pubblicamente le proprie ottime intenzioni per il futuro e i cittadini hanno imparato che i proclami sono una cosa, ma le effettive realizzazioni sono un’altra …).
Ma la lettura del documento fa scoprire come questa “linea di azione” si fondi su affermazioni false e così, giunga a propositi non condivisibili.

Sentiamo cosa dice il governo:
La legge 194 che consente, a certe condizioni, l’interruzione della
gravidanza, non considera l’aborto come diritto ma come estrema e dolorosa
ratio, da evitare, ove possibile, con interventi di prevenzione a favore della
vita
”.
L’affermazione è gravemente falsa: la legge 194, nei primi novanta giorni dal concepimento, riconosce l’aborto come un diritto individuale assoluto della donna, che può interrompere la gravidanza sulla base della sola volontà e per qualunque motivo; nei mesi successivi la legge permette, per di più, l’aborto eugenetico, menzionando le possibili malattie o malformazioni del bambino come causa di ricorso ad esso.
Gli “interventi di prevenzione a favore della vita” sono facoltativi (non è nemmeno obbligatorio il passaggio in un consultorio) e resi vani dal previo riconoscimento alla donna di abortire se lo vuole.

In questo senso, vogliamo scongiurare l’eventualità che l’introduzione di nuove tecniche (ad esempio il metodo farmacologico) porti a una concezione dell’aborto non come problema sociale ma come diritto privato, approdando
all’aborto a domicilio
”.
L’aborto è già un “diritto privato”, tanto che i Giudici civili risarciscono le donne che sono state impedite ad esercitare questo diritto. Quella che viene chiamata “privatizzazione dell’aborto” è già stata attuata con la contraccezione abortiva, con la cd. “pillola del giorno dopo” e lo sarà ancor di più con la cd. “pillola dei cinque giorni dopo”: tutte pratiche capaci di uccidere l’embrione già formato e che la legge 194, insieme con il Governo, si guardano bene dal vietare, fingendo che, se non vi è “gravidanza” non vi possa essere “interruzione di gravidanza”, anche se un embrione viene ucciso impedendogli di essere accolto nel corpo della madre.

Proponiamo un Piano federale per la vita, da costruire nella collaborazione tra il Ministero e le Regioni, che finalmente dia piena applicazione alla parte finora meno considerata della legge 194, quella della tutela della maternità e della prevenzione.”


Non esiste una “parte buona” della legge 194 e il fatto che quegli ipocriti
articoli che parlano di prevenzione non abbiano trovato attuazione è inevitabile conseguenza della natura della legge: davvero pensiamo che la “tutela della maternità” possa venire da una legge che legittima l’uccisione dei bambini non ancora nati?


Siamo un paese “modello” per la battaglia contro l’aborto: abbiamo tassi di
abortività tra più bassi in Europa, in costante diminuzione dagli anni
ottanta
”.
Il sottosegretario Roccella si è dimenticata dei cinque milioni di bambini uccisi in questi trent’anni? E di tutti quelli soppressi con la contraccezione abortiva e le “pillole che uccidono”? Si è forse dimenticata delle donne straniere che, negli ultimi anni, sono venute nel nostro paese e che, in forza della assoluta libertà di abortire, hanno ripetuto l’uccisione del bambino tre, quattro, cinque volte? Si è dimenticata degli aborti clandestini, la cui sparizione era un obbiettivo sbandierato all’epoca di approvazione della legge, che sono sempre decine di migliaia ogni anno?

Vogliamo difendere la legge italiana sulla Pma, approvata dal Parlamento, confermata da un referendum, e sostanzialmente riconfermata dall’intervento della Corte costituzionale che ne ha lasciato invariato l’impianto. La nostra legge non consente pratiche di selezione eugenetiche, e lega l’accesso alla Pma all’infertilità.”
Che una legge sia approvata dal Parlamento pare scontato; che sia confermata da un referendum non la rende di per sé una legge giusta (fu confermata da un referendum anche la legge sull’aborto). Il sottosegretario finge che la legge permetta l’accesso alle sole coppie infertili e, soprattutto, finge che essa non permetta pratiche di selezione eugenetica: la selezione eugenetica degli embrioni è insita nelle stesse tecniche di fecondazione in vitro, che lo considerano un prodotto, una cosa senza alcuna dignità; come la Corte Costituzionale ha sancito (e prima della Corte i giudici civili), la legge permette la produzione di un numero di embrioni indefinito, permette che alcuni siano congelati (ovviamente dopo essere stati selezionati) e non vengano trasferiti nel corpo della madre, permette la diagnosi genetica preimpianto, permette l’accesso alle tecniche a coppie che non sono sterili, non impedisce l’accesso ai singoli, mediante trucchi facilissimi e non puniti, rende di fatto possibile la fecondazione eterologa.
Soprattutto quella legge permette che ogni anno 70.000 – 80.000 embrioni (un numero che cresce ogni anno) vengano prodotti con la certezza della loro morte, così sommandosi questo enorme numero a quello dei bambini abortiti.

Il caso Englaro, pur nella tragica conclusione, meglio di ogni altro ha indicato le priorità del Governo riguardo al valore indiscusso della vita. Si
conferma il principio di precauzione e un no fermo a ogni forma di eutanasia.
L’impegno del Governo per arrivare a una legge nazionale che stabilisca il
principio del consenso informato e assicuri l’attuazione dell’articolo 32 della
Costituzione e la libertà di scegliere le terapie è stato, in questi mesi,
costante
.”

L’uccisione volontaria di Eluana Englaro non ha niente a che vedere con il principio del consenso informato e con la libertà di scegliere le terapie: è stata – il Sottosegretario Roccella sembra non accorgersene – l’eutanasia praticata su una disabile incosciente in ragione dell’inaccettabilità per gli altri del suo stato.
Il problema non è, quindi, quello di permettere a tutti di esprimere la propria volontà di essere ucciso in un futuro incerto, ma quello di impedire che disabili come Eluana Englaro, bambini prematuri, anziani dementi, pazienti gravi, vengano fatti morire negando loro le cure necessarie.
La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, invece, permette proprio queste pratiche, sia pure nascondendole sotto la falsa rivendicazione secondo cui “nessuno può decidere per te!”.

Diffidiamo di “agende bioetiche”, soprattutto se basate sulla preventiva accettazione che leggi ingiuste siano buone e che progetti su cui si sta formando un consenso in Parlamento siano destinati a produrre leggi buone.
Il dovere della verità impone di guardare con realismo a quello che succede davvero: ai bambini e agli embrioni che vengono uccisi, alle donne lasciate sole nella desolazione dell’aborto, ai vecchi, disabili e deboli cui verrà presto prospettato un “dovere di morire”.


Giacomo Rocchi

venerdì 19 marzo 2010

Chi ha scritto davvero il progetto Calabrò? /2




Abbiamo visto nel precedente post in che modo il progetto Calabrò introduce l'eutanasia in Italia.

Qualcuno può sindacare la decisione del tutore o del genitore di non attivare terapie salvavita? I medici possono fare a meno del loro consenso e curare ugualmente il bambino o l’interdetto per salvare loro la vita?

Come si è visto, l’emendamento della sen. Bianconi proponeva che il medico potesse disattendere le indicazioni dei rappresentanti legali, con l’unico onere di darne conto nella cartella clinica: quindi medici preparati, coraggiosi, capaci di iniziativa autonoma e, soprattutto, pronti a prendersi le proprie responsabilità.
Il quadro disegnato dalla sen. Bianconi comprendeva, fra l’altro, il divieto di eutanasia “anche attraverso condotte omissive” e prevedeva espressamente che “il medico non è responsabile se ha agito nell’interesse della vita e della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica”: ma anche questi emendamenti sono stati respinti dall’Aula del Senato.

La risposta purtoppo è facile: nessuno può sindacare i motivi per cui il rappresentante legale rifiuta terapie salvavita per l’incapace e il medico non può curare l’incapace in presenza del rifiuto.
Cosa può fare il medico? Egli può chiedere l’autorizzazione di curare al giudice tutelare.
Può: non deve chiedere l’autorizzazione. E se non la chiede e lascia morire il paziente non rischia nulla: la mancanza del consenso del tutore o del genitore, infatti, fa venire meno l’obbligo di curare e, quindi, la eventuale morte del paziente non sarà conseguenza della sua omissione.

L’unica eccezione? Il pericolo di vita della persona incapace di intendere e di volere, ma solo se essa consegue al “verificarsi di un evento acuto” (ad esempio: un incidente stradale, con conseguente tentativo di rianimazione effettuato sul posto dal medico dell’autoambulanza); se invece il pericolo di vita non consegue ad un “evento acuto” (ad esempio: un soggetto in stato vegetativo affetto da una malattia polmonare che è in fase di peggioramento), il consenso del rappresentante legale sarà necessario e il rifiuto di curare sarà efficace e dovrà essere rispettato.

E la nutrizione e idratazione artificiale? Il tutore non potrà ordinarne la sospensione: potrà, però, impedire ai sanitari di attivarla, vietando l’inserimento del sondino nasogastrico o della PEG.

Ciascuno può comprendere come questa regolamentazione altro non è che la legalizzazione dell’eutanasia. Chi ne sono i padri?
Senza dubbio il testo segue quello contenuto della proposta di legge del sen. Ignazio Marino che prevedeva:

“1. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato
dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno;
la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la
salvaguardia della salute psicofisica del minore.
2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto….
4. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o
inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto
dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o
curatore”


e, quanto all’impossibilità per il medico di curare il minore o l’interdetto nonostante il rifiuto dei rappresentanti legali, prevedeva:

“L’autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto
ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento
sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di
incapaci”.


Il sen. Marino, nella relazione esplicativa, dimostrava chiaramente di considerare determinate condizioni di vita “inaccettabili”, degne di essere fatte cessare: “Ogni giorno i medici sono posti di fronte a scelte drammatiche quando per un paziente non c’è più una ragionevole speranza di recuperare l’integrità intellettiva ed una vita indipendente dalle apparecchiature e dalle terapie che la sostengono. La tecnologia attuale è in grado di mantenere in vita malati per i quali in passato non c’era nulla da fare, permettendo di prolungare artificialmente la vita di una persona che ha perso ogni risorsa, che non ritroverà mai più una condizione accettabile di salute, e tutto questo rende sempre più drammatico il problema dell’interruzione volontaria delle terapie al fine di evitare l’accanimento terapeutico”.

Come si vede se una persona “non ritroverà mai più una condizione accettabile di salute”, la sua vita viene “prolungata artificialmente”. Ciò non deve accadere se già in altri paesi “evoluti”
interrompere le terapie quando non esiste una ragionevole speranza di riportare il paziente ad una condizione di vita accettabile non solo è una prassi comune nelle strutture sanitarie, ma è una possibilità prevista da regole precise, rispettate dagli operatori sanitari senza suscitare alcun clamore”.
Senza clamore lasciamo che siano fatti morire: questo auspicava il sen. Marino.

Ma il principio per cui il medico non può operare di sua iniziativa e deve – sempre – rispettare la volontà del paziente, non appartiene solo al sen. Marino: si è già parlato del progetto radicale della sen. Poretti; come dimenticare, poi, la proposta del sen. Veronesi su questo punto:

“Medici e operatori sanitari sono tenuti a rispettare le volontà espresse
anticipatamente dalla persona. Qualora il medico non condivida il principio
del diritto al rifiuto delle cure, si astiene dal curare il malato,
lasciando il compito assistenziale ad altri”
Il medico deve eseguire le decisioni altrui; se non è d’accordo, si faccia da parte …
Su questo punto essenziale – nascosto all’opinione pubblica – il progetto di legge Calabrò mostra di essere figlio di concezioni assai diverse – anzi: contrapposte – a chi proclama di essere un difensore della vita.
Davvero quel progetto è una “buona proposta”?

Giacomo Rocchi

mercoledì 17 marzo 2010

Come il progetto Calabrò introduce l'eutanasia


Nel post precedente abbiamo provato a descrivere quale può essere il percorso che i fautori dell'eutanasia cercheranno di seguire per legalizzarla in Italia.

Cosa prevede il progetto di legge Calabrò?

In particolare: quali limiti pone al potere dei rappresentanti legali degli incapaci? Permette loro di rifiutare cure o nutrizione ai loro assistiti così da provocarne la morte?
Quali poteri attribuisce ai sanitari rispetto al rifiuto delle cure espresse dai rappresentanti? I medici potranno agire anche contro la loro volontà per salvare la vita degli incapaci loro pazienti? Potranno agire anche senza il consenso espresso dai rappresentanti? Quali rischi correranno?

Vale la pena di leggere le norme approvate:

art. 2 comma VI: “In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal
tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore
emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto
interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di
sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in
ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato
anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La
decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3 ed è
adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace”
art. 2 comma VII: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore
è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo
avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione
di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall’art. 3 ed è adottata
avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del
minore”
art. 2 comma VIII: “Qualora il soggetto sia minore o legalmente
incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione
non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi
precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai
principi della deontologia medica nonché della presente legge.
Art. 2 comma IX: “Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il
verificarsi di un evento acuto”
art. 8 comma II: “L’autorizzazione giudiziaria (da parte del giudice tutelare) è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario”.

Come si vede, il tutore si sostituisce ad ogni decisione medica all’interdetto; lo stesso avviene per i genitori dei figli minori che hanno solo l’obbligo di ascoltarne i desideri (senza essere in alcun modo vincolati ad essi). Tornando all’interdetto, dobbiamo ricordare che gli adulti vengono interdetti non solo quando – come Eluana Englaro – hanno perso del tutto la coscienza, ma anche se, in forza di infermità mentale, sono “incapaci di provvedere ai propri interessi”: quindi può darsi che la persona anziana che cammina accanto a noi per strada sia stata interdetta; circa le terapie, sarà il tutore a decidere per lui.
Sia chiaro: ciò è del tutto ragionevole nell’ottica dell’aiuto prestato al minore o all’anziano. Il problema non è quello di stabilire se un genitore, dopo avere parlato con il dentista del figlio, possa decidere se fargli mettere o meno l’apparecchio consigliato; piuttosto il problema sorge se attribuiamo al genitore di un bambino malato di tumore il potere di decidere di non fargli il ciclo di chemioterapia prescritto dai sanitari, oppure di non sottoporlo a terapia intensiva neonatale se è nato prematuramente.

Quali poteri, allora? “La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3” e quindi permette ai tutori e ai genitori “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale” (art. 3 comma III) e ancora “la non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica” (art. 3 comma II).
Quindi i rappresentanti possono rifiutare o rinunciare a terapie per conto degli assistiti, se essi ritengono che si tratti di trattamenti sanitari sproporzionati.
Questo rifiuto può portare anche alla morte degli assistiti? Purtroppo si
: sono infatti vietate indicazioni dirette all’uccisione diretta dei rappresentati (il tutore non potrà imporre ai medici di somministrare all’interdetto una dose massiccia di tranquillanti per provocarne la morte), ma nessuna norma nel progetto di legge dichiara inefficace il rifiuto di terapie salvavita da parte del rappresentante legale.

Un parlamentare che, nel corso della discussione al Senato della Repubblica, aveva ben presente questo tema, è la sen. Laura Bianconi, autrice del progetto n. 1188 e che, in sede di discussione in Assemblea del progetto Calabrò, aveva proposto alcuni emendamenti. Molto chiara era la portata di quelli relativi al potere dei rappresentanti legali:

8-ter. Il consenso di cui ai commi precedenti non può
contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute
del paziente.
8-quater. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga
indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per
iscritto i motivi nella cartella clinica.
Era una specie di sfida all’Aula: “volete aiutare i minori e gli adulti incapaci oppure vi interessa soltanto permettere che altri decidano di farli morire?” Nella seduta del 24/3/2009 la sen. Bianconi spiegava che “vorrei si potesse fugare ogni possibile sospetto sul fatto che chi decide per altri non sia tenuto a garantire sempre e comunque la salute del suo amministrato … Il rischio che mi sembra possibile è, ad esempio, che un padre amorevole possa disporre della vita del figlio così come potrà disporre della propria: questa dilatazione potrebbe consentire facili interpretazioni su situazioni che purtroppo abbiamo già visto in quest'Aula”.

Ebbene: il relatore sen. Calabrò espresse parere contrario su questo emendamento (così come il rappresentante del Governo, on. Giovanardi) e l’Aula respinse l’emendamento, di cui, infatti, non vi è traccia nel testo finale del progetto di legge approvato.

Davvero non si può avere dubbi su quale fosse la volontà del Senato …

Giacomo Rocchi

sabato 13 marzo 2010

Come legalizzare l'eutanasia in Italia?

Cosa si intende per "eutanasia"?

Venuti meno i motivi che spingevano ad eliminare individui in ragione della loro razza, eutanasia non è soltanto l’uccisione pietosa di colui che chiede di essere ucciso oppure l’aiuto prestato allo stesso a suicidarsi; come abbiamo detto nel precedente post piuttosto è attribuire ad una persona il potere di decidere la vita e la morte di un’altra persona che non può farlo autonomamente.
La legalizzazione dell’eutanasia costituisce, in definitiva, una eccezione al divieto di omicidio volontario, che la legge penale sanziona severamente, così come la legalizzazione dell’aborto pone delle eccezioni al divieto di uccidere i bambini prima della nascita.

Come raggiungere questo risultato? Per i limiti costituzionali e anche per motivi di sensibilità generale non è (per il momento?) possibile porre eccezioni esplicite al divieto di uccidere esseri umani (non è possibile, cioè, riscrivere la norma sull’omicidio volontario, ad esempio, in questo modo: “chiunque cagiona la morte di un uomo, salvo che si tratti di soggetto in stato vegetativo o di neonato prematuro a rischio di gravi disabilità, è punito con la pena non inferiore a ventuno anni di reclusione”).
Si deve, allora, passare attraverso la omissione di cura delle malattie o addirittura attraverso la mancata nutrizione e idratazione a coloro che non sono in grado di nutrirsi e idratarsi da soli, lasciando la decisione ad altri.

Occorre, però, far sì che la decisione di non curare o di non nutrire un incapace o un minore – decisione che, di fatto, ne provoca la morte – sia giuridicamente efficace, in modo da far venir meno l’obbligo giuridico di curare e di nutrire.
Spieghiamo questo passaggio cruciale con qualche esempio: se una madre (magari per la depressione post partum ben conosciuta) fa morire suo figlio non dandogli da mangiare, senza che nessuno se ne accorga, sarà responsabile di omicidio del figlio perché ha omesso un comportamento – quello di nutrire colui che non poteva farlo da solo e che era affidato alla sua cura – che era doveroso; ella sarà colpevole così come lo sarebbe se uccidesse il figlio con una coltellata: omettere un comportamento doveroso e provocare la morte mediante questa omissione equivale a provocare la morte con un comportamento attivo. Allo stesso modo la madre sarà colpevole di omicidio del figlio se, avendo il bambino una qualche patologia (magari una forte influenza) che può essere curata a casa con medicinali (ad esempio antibiotici) che il dottore ha regolarmente prescritto, decide di non somministrare il medicinale al bambino cosicché la malattia si aggrava e, non curato, alla fine il bambino muore.
L’esempio della madre e del bambino può essere allargato ad ipotesi simili: ad esempio al padre di un figlio che, in conseguenza di un trauma, ha perso conoscenza; o al figlio di un padre anziano colto da demenza senile e ormai incapace di provvedere alle proprie necessità anche minime; sono tutti casi (se ne possono trovare altri) in cui c’è una persona debole (a volte malata, altre volte in una condizione di incoscienza oppure affetta da forte handicap fisico o mentale) che necessita di terapie e di sostegno vitale per sopravvivere e non è in grado di curarsi o nutrirsi da solo per la sua età, per il suo stato di incoscienza, per le sue condizioni fisiche e mentali.

Il principio generale vigente è che è obbligatorio curare e nutrire queste persone: un medico di un ospedale che si accorge che un anziano demente è affetto da broncopolmonite, lo deve curare adeguatamente e non può omettere di prescrivergli gli antibiotici sulla considerazione che, vista la condizione in cui si trova, davvero non vale la pena prolungare una vita di quel genere (che, fra l’altro, fa soffrire i congiunti e “blocca” un letto in corsia che costa molto al servizio sanitario); e un neonatologo che ha in cura un neonato prematuro che, se sottoposto a cure intensive, ha buone possibilità di sopravvivere, anche se rischia di riportare qualche handicap, non può dire: “non lo mettiamo nell’incubatrice! Tanto, se riusciamo a salvarlo, sarà un infelice!”; o l’infermiera o la badante che ha la cura di un soggetto in stato di incoscienza irreversibile, non può decidere di smettere di nutrirlo, pensando: “intanto, cosa cambia? Non tornerà mai alla coscienza!”.

L’infermiera non può farlo … ma il tutore sì! Il caso Englaro, per la prima volta in Italia (in altri paesi era già successo), ha creato una breccia al principio generale che è obbligatorio curare e nutrire gli esseri umani che non possono farlo da soli: in forza dei provvedimenti dei Giudici è stato attribuito ad un’altra persona (appunto: il padre – tutore) il potere di rendere non più obbligatoria la nutrizione e l’idratazione del soggetto incosciente: e se non erano più obbligatorie, la loro sospensione – che, di fatto, ha provocato la morte di Eluana Englaro – non integra più il reato di omicidio volontario, perché è stata una condotta autorizzata e lecita.

Ma, se il caso Englaro si basava su sentenze civili del tutto inaspettate e decisamente discusse, dobbiamo attenderci il tentativo di stabilire lo stesso principio per legge: se il potere di decidere sulla vita e la morte dei loro assistiti viene attribuita dalla legge ai genitori dei minori, ai tutori, agli amministratori di sostegno, non ci sarà più bisogno di cause giudiziarie per ottenere il risultato sperato e tutto rientrerà nella normalità.

C’è un altro argomento che spinge i fautori dell’eutanasia a non accontentarsi di sentenze e cercare di fare approvare una legge: la posizione dei sanitari. Occorre far sì che i medici e gli infermieri non possano erogare terapie necessarie agli incapaci o di fornire loro il sostegno vitale nel caso i genitori o i tutori siano contrari e, insieme, garantirli da ogni rischio per la morte dell’incapace non curato o non nutrito.
Solo così i sanitari non potranno impedire l’eutanasia e (almeno la maggioranza di loro) non vorranno impedirla.

Questo obbiettivo era esplicitato, ad esempio, nel progetto di legge Poretti e Perduca (radicali), uno di quelli su cui il sen. Calabrò doveva lavorare: si prevedeva, in quel progetto, che “il mancato rispetto delle volontà espresse (dal tutore o dall’amministratore di sostegno) è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti” (quindi la minaccia contro i medici riottosi), ma si assicurava ai sanitari che rispettano le volontà “anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante” che essi sarebbero stati “esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge” (la tranquillità garantita al medico che fa quello che deve fare …).

Vedremo come il progetto Calabrò regola questo argomento cruciale nel prossimo post.

Giacomo Rocchi

martedì 9 febbraio 2010

Chi ha scritto davvero il progetto Calabrò?/1


“Il progetto Calabrò è una buona proposta”: così, abbiamo visto, il Presidente del Movimento per la Vita giudica il progetto di legge approvato dal Senato della Repubblica e attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, auspicandone la rapida approvazione senza alcuna modifica, per evitare la necessità di un ritorno del testo al Senato.

Nel Manifesto Appello, il Comitato Verità e Vita, in modo puntuale, indica quelle norme del progetto che, di fatto e di diritto, introducono – almeno in parte – l’eutanasia nel nostro sistema giuridico; sottolinea, soprattutto che – contrariamente a quanto viene fatto trasparire a livello di mass media – il progetto non riguarda soltanto le dichiarazioni anticipate di trattamento, ma tocca questioni del tutto diverse e, in definitiva, permette ai sani di decidere della vita e della morte dei malati e degli incapaci, esattamente come accadde quanto alla decisione del padre – tutore di Eluana Englaro.
Preoccupa constatare che di queste previsioni il mondo prolife e il mondo cattolico tace, ignorandole: come se l’unico punto su cui combattere fosse quello concernente l’inserimento nel testamento biologico dell’interruzione della nutrizione e idratazione artificiale; con il rischio di scoprire che si tratta poco più che uno specchietto per le allodole, mentre i nemici della vita e fautori dell’eutanasia ottengono il risultato sperato inserendo ben altre previsioni.

Ripercorriamo le norme che il Comitato stigmatizza nel Manifesto Appello per scoprire, in primo luogo, chi le ha scritte davvero.

Come è nato infatti il progetto Calabrò? Il sen. Calabrò era relatore del progetto di legge alla Commissione Igiene e Sanità del Senato che ha per prima esaminato il testo di numerose proposte di legge: la sua prima opera è stata quella di collazionare il testo di tutte le proposte, verificarne le coincidenze e le divergenze, proporre un testo base unitario su cui discutere per giungere ad un progetto da proporre all’Assemblea.
Come si vede, quindi, proprio da come si è avviata la discussione parlamentare – molti progetti di segno nettamente diverso di cui, in prima battuta, doveva essere fatto una sorta di collage – era del tutto prevedibile che nel progetto approvato definitivamente dal Senato (e che ora si cerca di approvare senza modificazioni alla Camera) si potessero rintracciare brani presenti nell’uno o nell’altro progetto.

Ma, siccome l’attività parlamentare non è semplice combinazione di proposte diverse ma, piuttosto, contrapposizione – a volte accesa – tra ideologie e opinioni politiche, morali e sociali del tutto diverse, sotto questo collage sta un braccio di ferro: lo avrà vinto chi, a progetto definitivo approvato, sarà riuscito a far transitare nel testo della legge quelle previsioni che qualificavano il proprio disegno.
E allora: chi ha vinto il braccio di ferro conclusosi al Senato?

Partiamo dalle norme che attribuiscono ai tutori degli incapaci, agli amministratori di sostegno e ai genitori dei figli minori il potere di decidere le terapie mediche da erogare o da non erogare – o da interrompere – agli interdetti, agli assistiti e ai figli minori.

Parliamo dell’ipotesi “classica” di eutanasia: ad una persona viene attribuito il potere di decidere la vita e la morte di un’altra persona che non può farlo autonomamente e la decisione viene presa in ragione delle condizioni di salute della vittima; o meglio: i motivi della decisione di uccidere – o di lasciar morire mediante l’omissione di terapie o alimentazione – sono lasciati a colui che deve decidere, cui viene attribuito il diritto di vita e di morte.

Nel prossimo post vedremo come il progetto Calabrò regola questa ipotesi e chi ne è l'ispiratore.

Giacomo Rocchi

domenica 31 gennaio 2010

Il destino delle leggi inique


Merita un'attenta lettura l'editoriale di Clementina Isimbaldi nella Rassegna Stampa di "Medicina e Persona", libera associazione tra Operatori Sanitari di ispirazione cattolica, impegnata a "difendere il carattere professionale dell'esperienza di lavoro in sanità, intesa come risposta personale, libera e responsabile, al bisogno della persona malata ed, in quanto tale, dipendente dalla qualificazione, dalla dedizione e dall'impegno di chi la esercita". Lo riportiamo integralmente, limitandoci a commentarlo con breve considerazioni (in corsivo).

L'editoriale riflette sulla sentenza del Giudice di Salerno che ha permesso la diagnosi genetica preimpianto alla luce del terremoto di Haiti:
"Oggi è più semplice, alla luce della verità del terremoto di Haiti, commentare la vicenda della decisione del giudice di Salerno sulla legge 40 (coppia fertile, cui è stata consentita la diagnosi pre-impianto perché portatrice di grave patologia genetica). E’ più semplice per chi ancora si lascia interrogare da quello che accade: la fragilità ci caratterizza, non siamo noi i padroni della nostra vita. Questo si vede anche nelle cose più semplici, non è necessario un terremoto per capirlo; basta una giornata di neve a bloccare ogni nostro progetto e anche quando non nevica la giornata, a sera, quando ci pensiamo, non si è mai svolta come l’avevamo programmata o immaginata.

Ricorda che la difesa della legge 40 in occasione del referendum non equivaleva a considerarla una legge giusta, per la natura inumana delle tecniche di fecondazione in vitro:
Già durante tutto il referendum del 2005 avevamo ribadito questo con ardore in tutti i nostri 225 incontri in giro per l’Italia in difesa appunto della legge 40, in difesa eppure non tacendo tutta la verità sulla tecnica della fecondazione assistita. Il nostro motto era “cos’è l’uomo”, e in questa domanda c’è tutto. La tecnica della FIVET non fa bene all’uomo. E la medicina non è nata per creare uomini in provetta, ma per curare e guarire dove possibile. Abbiamo ridetto questo più e più volte, documentandolo anche con l’evidenza dei dati scientifici, l’aumento delle malformazioni, pari al doppio di quelle presenti nella popolazione nata da concepimento naturale, dei parti plurimi e cioè a rischio, della prematurità grave, del vissuto familiare e di coppia dirompente dopo aver ottenuto il figlio a tutti i costi.

Ma la legge 40 era da difendere perché c’era il rischio del peggio, del disordine programmato. Insomma una legge per dare una regola. Almeno per chi questa tecnica avrebbe voluto usarla"

I "paletti" erano davvero adeguati? No: la legge 40 era destinata ad essere disapplicata.
"Messi i paletti adeguati, nel rispetto di un uomo concepito e non ancora nato, non siamo mai stati ingenui. In un’epoca eticista come è ormai la nostra (cioè in un’epoca dove l’etica è diventata ideologia pura, basata puramente sul “costume sociale prevalente” sul “sentire comune”) l’elaborazione di leggi e norme a partire da criteri quali quello ontologico, oggettivo, cioè inattaccabile perché appartenente alla natura di ogni uomo non serve più alla vita. Nello stato laico ed eticista prima o poi qualsiasi legge è destinata a essere disattesa, meglio trasgredita, nell’impunità assoluta, anzi con il consenso del giudice. Per questo non ci siamo meravigliati dell’ennesima decisione del giudice di Salerno che vanifica totalmente la legge 40; fatto già successo con la legge 194, trasgredita con l’introduzione della RU486 che è incompatibile sostanzialmente e non solo formalmente con essa; e trasgredita ancora dalla pratica di aborto selettivo – vietato dalla legge tout court - in cui fu ucciso per errore il gemello sano, con la successiva assoluzione del medico che l’aveva praticato"

E' facile prevedere cosa succederà della legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento:
E probabilmente succederà così dopo la elaborazione e approvazione della tanto agognata legge sul testamento biologico. Ne siamo coscienti.
Allora non c’è via di uscita? Una domanda è inevitabile: non c’è nessuno in Parlamento o nel tessuto sociale che possa dare un imperioso ALT ai giudici, a chi le leggi dovrebbe far rispettare invece che aiutare a trasgredirle? Domanda ovvia ma non so se fruttuosa.

Dalla constatazione del fallimento di queste leggi nasce un giudizio che va oltre le considerazioni sulle buona o cattiva tecnica legislativa o sulla bontà delle decisioni giudiziali: un giudizio sulla natura di queste leggi, leggi inique e ingiuste:
Una osservazione ne consegue: le leggi ingiuste – quelle originate dalla necessità di regolamentare e consolidare il diritto del più forte sul più debole, oppure nate dal desiderio violento di appropriarsi della vita e della morte propria e/o altrui - sono destinate ad essere trasgredite. Perché sono esse le prime ad aver trasgredito, ad aver disatteso cos’è l’uomo. Non si scherza, è così.

La risposta è l'educazione:
Non se ne esce, se non ritornando al lavoro unico e soddisfacente della vita: quello dell’educazione. Rendere visibile a tutti gli uomini del nostro tempo con la propria vita (atti, gesti, incontri, discorsi ma anche fatti) che la vita è più bella, più intensa e anche drammatica, dura, eppure piena se la accettiamo così come è, se la si vive stando in essa, così come è. Per fare questo occorrono compagni di viaggio che come noi condividano il senso del dolore, della fatica come anche quello della gioia. Il senso della vita insomma. E’ cambiato il tessuto sociale, si è persa la speranza di poter essere contenti nelle condizioni in cui si è, perché si è perso il senso della vita. Dunque legiferare solo non basta: l’educazione è il lavoro tipico dell’uomo, di chi ha coscienza delle cose, e dura tutta la vita, non è mai finita.

Non siamo d'accordo su tutto: ma colpisce come medici, immersi e appassionati del loro lavoro - non certo esperti di leggi e tribunali - giungano con semplicità e chiarezza ad un giudizio negativo e severo su tutte le leggi "ingiuste": quelle già approvate e quelle in corso di approvazione.
Giacomo Rocchi