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giovedì 3 novembre 2011

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"\6

Nei precedenti post abbiamo richiamato tre discorsi pubblici del Cardinal Bagnasco: abbiamo preso avvio dalla Prolusione al Consiglio Permanente della CEI, nel quale si auspicava la rapida approvazione del progetto di legge sulle DAT, un "provvedimento necessario per salvaguardare il diritto di tutti alla vita"; abbiamo richiamato la Prolusione del 2008, in cui si dava il "via libera" all'adozione del provvedimento, indicando i contenuti che esso avrebbe dovuto avere o non avere; e, infine, abbiamo commentato il discorso al Convegno di Todi, in cui si ribadiva l'impossibilità di compromessi o di "volenterose mediazioni" in tema di "valori non negoziabili", "perché questi valori non sono né quantificabili né parcellizzabili, pena trovarsi di fatto negati".

Molti sono gli elementi che indicano che i cattolici impegnati in politica che si stanno adoperando per l'approvazione del progetto di legge sulle DAT altro non stanno tentando che una "volenterosa mediazione" sul valore non negoziabile della difesa di ogni vita umana, qualunque sia la condizione in cui la persona si trova; così creando il rischio che quel valore sia "di fatto negato". Qualche esempio? Il divieto di accanimento terapeutico - che permette la sospensione delle terapie a determinati pazienti! - esteso ai soggetti in stato di "fine vita" (e non limitato ai soli pazienti terminali), categoria che per la sua vaghezza è assai pericolosa; cosa pensare dell'eliminazione del comma che stabiliva che detto divieto "non può legittimare attività che, direttamente o indirettamente, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico"? Eliminazione richiesta dal sen. Marino, che sosteneva che la nozione di accanimento terapeutico "dipende dalla visione personale della vita e della malattia dell'individuo". Come non ritenere che questa previsione - che disegna un divieto di legge per i medici! - non faciliterà una "razionalizzazione della distribuzione delle risorse sanitarie" (sic!) da parte degli amministratori degli ospedali, alle prese con i problemi di budget? E quali saranno le categorie di pazienti su cui si risparmierà?

Il principio del consenso informato inteso come necessità di un preventivo consenso ad ogni terapia: è uno scambio, con i medici messi al riparo dalla responsabilità professionale, ma insieme privati di ogni autonomia.

L'attribuzione ai tutori e ai genitori dei minori del potere di decidere sulle terapie, anche salvavita, per interdetti e figli: da dove nasce questa previsione, che altro non è che la ratifica del caso Englaro (in cui il tutore decise per l'interdetta)? Come è possibile che si ignori che, per i neonati prematuri, in tutto il mondo è forte la spinta per attribuire ai genitori la decisione se curare o lasciare morire i figli che rischiano di essere disabili?

La ventilazione artificiale "dimenticata": non è forse anch'essa "sostegno vitale", per il quale dovrebbe essere vietata in ogni caso la sospensione, così come per l'idratazione e la ventilazione?

L'adozione delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento: con il mondo cattolico che, da sempre, era stato decisamente contrario al testamento biologico, in qualunque maniera denominato, e che all'improvviso mostra una ferrea certezza sulla diversità ontologica tra Testamento biologico e DAT (ignorando che, nel testo approvato, è possibile rinunciare a tutte le terapie, previsione che - è facile prevedere - sarà interpretata come vincolante).


Abbiamo più volte segnalato queste e altre perplessità su questo testo che - non è certo un caso - è stato più volte cambiato e rimaneggiato. Davvero chi ne sollecita l'approvazione può garantire che non si tratti di "un altro passo nella direzione sbagliata", il secondo gradino (dopo il primo: l'uccisione di Eluana Englaro) verso l'eutanasia legale nel nostro Paese?


Se il discorso del Cardinale Bagnasco a Todi voleva essere un punto fermo da cui ripartire, l'indicazione di un criterio fermo e certo in base al quale giudicare la bontà di certe iniziative politico-legislative, come non sperare che esso segni un'inversione di rotta rispetto al disegno di legge sulle DAT?
Forse una "mediazione volenterosa"; certo non un provvedimento che "garantisce la vita di tutti", soprattutto dei nostri fratelli più deboli e senza voce!

Giacomo Rocchi

martedì 1 novembre 2011

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"\5

Abbiamo commentato nel precedente post il discorso del Cardinal Bagnasco al Convegno di Todi, sottolineando il riferimento finale alle "mediazioni volenterose" operate o tentate sui valori non negoziabili che "di fatto" conducono alla loro negazione.
Quella del Presidente della CEI era soltanto un'argomentazione di carattere culturale o poteva applicarsi anche all'azione politica e legislativa? Benché si sia trattato di discorso di altissimo profilo culturale e religioso, il Cardinale non si è certo tirato indietro rispetto alla concretezza della politica e delle sue scelte, più volte facendo riferimento alle leggi. In primo luogo nel ribadire che "esiste un terreno solido e duraturo, che è quello dei principi o valori essenziali e nativi, quindi irrinunciabili non perché non si debbano argomentare ma perché, nel farlo e nel legiferare, non possono essere intaccati in quanto inviolabili, inalienabili e indivisibili"; poi nello stigmatizzare che "nella sfera culturale si rivendica la più assoluta autonomia delle scelte morali, e nella sfera legislativa si formulano leggi che prescindono dall’etica naturale, come se tutte le concezioni della vita fossero equivalenti"; infine nel sottolineare, in un passaggio davvero mirabile, l'incidenza dei "codici" sul costume di un popolo: "E, invero, la presa in carica dei più poveri e indifesi non esprime, forse, il grado più vero di civiltà di un corpo sociale e del suo ordinamento? E non modella la forma di pensare e di agire – il costume – di un popolo, il suo modo di rapportarsi nel proprio interno, di sostenere le diverse situazioni della vita adulta sia con codici strutturali adeguati, sia nel segno dell’attenzione e della gratuità personale? Questo insieme di atteggiamenti e di comportamenti propri dei singoli, ma anche della società e dello Stato, manifesta il livello di umanità o, per contro, di cinismo paludato, di un popolo e di una nazione".

Non era, quindi, abusiva la conclusione del nostro commento, quando indicavamo due testi legislativi come esempi di "mediazioni volenterose": la legge 40 sulla fecondazione artificiale e il progetto di legge sulle DAT.

Sulla legge 40, davvero - almeno nell'ambito cattolico - non dovrebbe essere necessario spendere molte parole, vista la premura di tanti commentatori nel ribadire che si tratta di una "legge imperfetta", di una "legge non cattolica", perché la fecondazione artificiale "per i cattolici" è illecita, e così via. L'obbiettivo proclamato all'epoca - eliminare il "far west" della provetta - conteneva nella stessa formulazione il compromesso (la "mediazione volenterosa") - perché presupponeva la previa rinuncia a vietare la fecondazione extracorporea: una tecnica che aveva mostrato tutta la sua malvagità e contrarietà alla natura umana nei suoi esercizi estremi ("utero artificiale", commistione di geni umani e animali, embrioni umani inseriti in femmine di animali), in quelli intermedi (clonazione umana, soppressione di embrioni per ricerche scientifiche, banche del seme), ma anche nella pratica abituale (congelamento di embrioni; diagnosi genetica preimpianto, selezione degli embrioni a scopo eugenetico, maternità surrogata, "mamme nonne", fecondazione eterologa, genitori omosessuali). Il percorso parlamentare, per di più, registrò (inevitabilmente?) sconfitte su questioni importanti (esplicitamente ammesse dai proponenti) ed infine i "paletti" su altre questioni furono disegnati in modo da essere facilmente travolti od aggirati.

Benché il mondo cattolico sia stato mobilitato per difendere questa legge (anche in questo caso con una tattica compromissoria: utilizzare l'astensione fisiologica nei referendum per impedire il raggiungimento del quorum, cosicché oggi non si può nemmeno sostenere fino in fondo che il popolo italiano ha confermato la legge 40, soprattutto dopo il successo "vero" dell'ultimo referendum), i suoi risultati - in termini di vite umane perse e di cultura del popolo - sono sotto gli occhi di tutti.

Ma anche la proposta di legge sulle DAT è chiaramente una (più o meno) "volenterosa mediazione", come vedremo nel prossimo post.

Giacomo Rocchi

domenica 30 ottobre 2011

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"\4


Come non rallegrarsi di quanto insegnato dal card. Bagnasco all'incontro di Todi, in un luogo e in un'occasione in cui molti si aspettavano di sentire parole diverse?
L'allarme: "La nostra Europa, come l’intero Occidente segnato da una certa cultura radicale fortemente individualista, si trova da tempo sullo spartiacque tra l’umano e il suo contrario".
L'analisi: "Sono in gioco le sorgenti stesse dell’uomo: l’inizio e la fine della vita umana, il suo grembo naturale che è l’uomo e la donna nel matrimonio, la libertà religiosa ed educativa che è condizione indispensabile per porsi davanti al tempo e al destino. Proprio perché sono “sorgenti” dell’uomo, questi principi sono chiamati “non negoziabili”. Quando una società s’ incammina verso la negazione della vita, infatti, finisce per non trovare più le motivazioni e le energie necessarie per adoperarsi a servizio del vero bene dell’uomo. Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono”.
Lo smascheramento di certe linee di pensiero: "Senza un reale rispetto di questi valori primi, che costituiscono l’etica della vita, è illusorio pensare ad un’etica sociale che vorrebbe promuovere l’uomo ma in realtà lo abbandona nei momenti di maggiore fragilità. Ogni altro valore necessario al bene della persona e della società, infatti, germoglia e prende linfa dai primi, mentre staccati dall’accoglienza in radice della vita, potremmo dire della “vita nuda”, i valori sociali inaridiscono".
La tutela delle persone deboli e senza voce come criterio per giudicare una società: "Ma, ci chiediamo, chi è più debole e fragile, più povero, di coloro che neppure hanno voce per affermare il proprio diritto, e che spesso nemmeno possono opporre il proprio volto?...Vittime invisibili ma reali! E chi è più indifeso di chi non ha voce perché non l’ha ancora o, forse, non l’ha più? E, invero, la presa in carica dei più poveri e indifesi non esprime, forse, il grado più vero di civiltà di un corpo sociale e del suo ordinamento?"
Il tentativo (anche all'interno della Chiesa?) di tacere sui valori non negoziabili: "A volte si sente affermare che di questi valori non bisognerebbe parlare perché “divisivi” e quindi inopportuni e scorretti, mentre quelli riguardanti l’etica sociale avrebbero una capacità unitiva generale. L’invito, non di rado esplicito, sarebbe quello di avvolgerli in un cono d’ombra e di silenzio, relegarli sempre più sullo sfondo privato di ciascuno, come se fossero un argomento scomodo, quindi socialmente e politicamente inopportuno. L’invito è spesso di far finta di niente, di “lasciarli al loro destino”, come se turbassero la coscienza collettiva. Tuttalpiù si vorrebbe affidarli all’opera silenziosa e riservata della burocrazia tecnocratica".
La scelta opposta: non si può tacere, bisogna dire tutta la verità: "Ma è possibile perseguire il bene comune tralasciandone il fondamento stabile, orientativo e garante? Il bene è possibile solo nella verità e nella verità intera".
Le conclusioni del Presidente della CEI non sembrano dare spazio ad equivoci od interpretazioni: nessun compromesso è possibile su questi valori, nessuna mediazione! Soprattutto occorre perseguire la loro tutela effettiva, che leggi di compromesso non garantiscono affatto: "Per questa ragione non sono oggetto di negoziazione: su molte questioni, infatti, si deve procedere attraverso mediazioni e buoni compromessi, ma ci sono valori che, per il contenuto loro proprio, difficilmente sopportano mediazioni per quanto volenterose, giacché, questi valori, non sono né quantificabili né parcellizzabili, pena trovarsi di fatto negati".

Il valore della vita umana - la vita umana di ciascun uomo - non è né quantificabile, né parcellizzabile; una legge che facesse ciò inevitabilmente produrrebbe di fatto la sua negazione!



Quali sono - è lecito chiedersi - le "mediazioni volenterose" che sono state fatte o che vengono tentate su valori non negoziabili? E' arbitrario pensare all'esito disastroso della legge 40 sulla fecondazione artificiale che - anche se proclama l'embrione "soggetto di diritto", di fatto (per usare le parole del card. Bagnasco) nega il loro diritto a vivere, a non essere congelati o sezionati, ad esser concepiti nel luogo naturale del grembo materno, a nascere in una famiglia?

O - quanto ai tentativi ancora in corso - come non valutare il progetto di legge sulle DAT - a voler essere benevoli - una "volenterosa mediazione" che rischia di permettere l'uccisione di persone senza più voce?



Giacomo Rocchi

domenica 9 ottobre 2011

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"/3




Perché il cardinal Bagnasco ribadisce l'auspicio per l'approvazione rapida del progetto di legge sulle DAT? E questo progetto, cosa "salvaguarda" davvero? La risposta alla prima domanda sta nelle parole che in un'altra Prolusione, quella del 22/9/2008, lo stesso porporato pronunciò. In quell'occasione egli incoraggiò l'approvazione di una legge con un determinato contenuto: evidentemente il progetto che sta per essere approvato corrisponde a quanto allora auspicato. Vale davvero la pena di rileggere le parole pronunciate tre anni fa.

Prendendo lo spunto dalla vicenda di Eluana Englaro (che sarà fatta morire pochi mesi dopo), il card. Bagnasco sollecitava il Parlamento a "varare, si spera con il concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l’attesa – riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche – di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza. Dichiarazioni che, in tale logica, non avranno la necessità di specificare alcunché sul piano dell’alimentazione e dell’idratazione, universalmente riconosciuti ormai come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi. Quel che in ultima istanza chiede ogni coscienza illuminata, pronta a riflettere al di fuori di logiche traumatizzanti indotte da casi singoli per volgersi al bene concreto generale, è che in questo delicato passaggio – mentre si evitano inutili forme di accanimento terapeutico - non vengano in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eutanasia, in particolare di abbandono terapeutico, e sia invece esaltato ancora una volta quel favor vitae che a partire dalla Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano. La vita umana è sempre, in ogni caso, un bene inviolabile e indisponibile, che poggia sulla irriducibile dignità di ogni persona, dignità che non viene meno, quali che siano le contingenze o le menomazioni o le infermità che possono colpire nel corso di un’esistenza".
Avevamo davvero compreso quale regolamentazione auspicava il Presidente della CEI? Partiamo proprio dal caso Englaro: benché esso non avesse in alcun modo a che fare né con dichiarazioni anticipate della giovane (la sentenza della Cassazione aveva, in realtà, attribuito al padre/tutore il potere di esprimere la volontà della disabile, sia pure agganciando la sua decisione ad una volontà presunta della figlia interdetta) e tanto meno con un accanimento terapeutico operato su di essa (le suore misericordine forse si accanivano su di lei, dandole da mangiare e da bere e curandola amorevolmente?), esso era il punto di partenza del discorso per dare indicazioni al legislatore.

Insomma: Eluana Englaro veniva strumentalizzata per finalità politiche.

Cosa proponeva il card. Bagnasco? Dichiarazioni anticipate rese in forma scritta aventi efficacia giuridica in base alle quali coloro che le avevano fatte potessero essere lasciati morire per omesse terapie. L'indicazione è chiarissima: solo le dichiarazioni riguardanti la sospensione di alimentazione e idratazione non potevano essere consentite, tutte le altre invece dovevano essere permesse ed avere efficacia.


Notiamo il riferimento alle altre persone che si trovavano nella condizione di Eluana Englaro (il cardinale indicava in 2000 il numero delle persone che si trovavano allora in "stato vegetativo"); quale è l'esito agghiacciante che il cardinal Bagnasco temeva? Il fatto che essi non fossero stati messi "in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi": non la possibilità che essi fossero uccisi (a meno che lo fossero mediante sospensione dell'alimentazione e idratazione)! Sì, perché ciò che conta è "il rapporto fiduciario tra il malato e il medico": formula bellissima, ma che - quando si adottano dichiarazioni aventi valore legale - altro non significa che "consenso informato" e, quindi, possibilità di rifiutare terapie, anche salvavita.

Iniziamo, allora, a comprendere perché, pochi giorni orsono, il Presidente della CEI ha affermato che il progetto di legge "salvaguarda il diritto di tutti alla vita" e non "salvaguarda la vita di tutti". La differenza non sembra più così sottile ... Del resto, come non notare che, per definire l'ordinamento italiano contraddistinto dal favor vitae, il Presidente della CEI dimenticava i milioni di bambini uccisi in forza di una legge dello Stato? Il presule tralasciava quanto i vescovi italiani avevano scritto nel 1978: "quando autorizza l'aborto lo Stato contraddice radicalmente il senso stesso della sua presenza e compromette in modo gravissimo l'intero ordinamento giuridico, perché introduce in esso il principio che legittima la violenza contro l'innocente indifeso".

Cercheremo di scendere più a fondo nel prossimo post.



Giacomo Rocchi

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"/2

Torniamo a riflettere su quanto il Presidente della C.E.I. ha esternato con riferimento al progetto di legge sulle Dichiarazioni Anticipate di trattamento.
Come già riportato, il cardinale manifestava l'auspicio di una rapida approvazione del testo di legge, esprimendo la "persuasione" che "si tratta di un provvedimento oggi necessario per salvaguardare il diritto di tutti alla vita".
Due riflessioni preliminari.

La prima: da come ne parla il card. Bagnasco siamo di fronte ad una legge "giusta", "buona"; non già ad una legge "che funziona e che deve essere integralmente applicata", di cui non viene chiesta né l'abrogazione, né una modifica; e nemmeno di una legge "imperfetta, non cattolica, un nobile compromesso ..." (per chi non l'avesse capito, stiamo parlando delle acrobazie verbali sulle leggi sull'aborto e sulla fecondazione in vitro).
No: questa legge - a sentire le parole del Presidente della CEI - non ha ombre, non presenta compromessi; è integralmente positiva, perché, appunto, "salvaguarda il diritto di tutti alla vita".
I Vescovi italiani, quindi, mettono tutto il loro "peso politico" sul piatto della bilancia: l'hanno fatto - sempre tramite le parole del card. Bagnasco - quando si è trattato di lanciare il dibattito parlamentare; lo fanno nuovamente quando il dibattito è ormai alla fine e c'è il timore che la crisi politica non permetta l'approvazione definitiva del testo, vanificando tutto l'operato di questi anni (quando il Parlamento viene sciolto, le proposte di legge non approvate definitivamente decadono).

Sappiamo bene quanto agli auspici pubblici sia corrisposta un'azione decisa, quasi schiacciante, all'interno del mondo cattolico italiano, "costretto" ad allinearsi o a tacere, senza se e senza ma: con l'autonomia dei laici scomparsa, in un sorprendente clericalismo; sorprendente perché, ad essere "santificato" in anticipo è stato un testo che è stato cambiato più volte nel corso di questi tre anni, ma che doveva essere sempre "approvato quanto prima". Sorprendente, anche, perché si tratta di testo complesso che concerne molti ambiti, fornisce molte definizioni, coinvolge molte situazioni e interroga molte professionalità, e che, quindi, è difficile da imporre "in blocco".
Quindi: una legge buona, giusta, doverosa, urgente.

La seconda riflessione, per entrare nel merito di quanto affermato dal Presidente della CEI: questa legge - attenzione! - non salvaguarda la vita di tutti; piuttosto salvaguarda (secondo l'opinione del porporato) il diritto di tutti alla vita!
Un sofisma? Quando i prolife fanno le loro battaglie, hanno in mente le persone da salvare: i bambini (ciascun bambino!) che rischiano di morire per aborto, gli embrioni che muoiono a grappoli per la fecondazione in vitro, i disabili, gli anziani, i deboli che rischiano di essere uccisi con l'eutanasia.
Certo: uno strumento decisivo è quello legislativo, per abrogare leggi ingiuste e approvare leggi giuste; ma, appunto, affermare un diritto (soprattutto il diritto alla vita) è uno strumento, non è il fine della battaglia.
In altre parole: non ci interessa che una legge proclami di "tutelare la vita dal suo inizio", se poi i bambini vengono uccisi; e nemmeno una legge che attribuisca "diritti" agli embrioni, se poi nemmeno i pochi embrioni sopravvissuti alla fecondazione in vitro possono farli valere!

Così come non ci basta certo che una legge proclami di riconoscere e garantire "la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere", se poi, in nome di questa legge, certe persone verranno uccise! Anzi: una norma di questo genere fa sorgere dubbi: ma le norme del codice penale che mandano in carcere gli assassini (anche se hanno ucciso su richiesta della vittima) non presuppongono la vita quale "diritto inviolabile e indisponibile"? Perché allora doverlo ribadire?

Le leggi ingiuste spesso sono anche leggi ipocrite! Contengono "norme di principio" (che dovrebbero, piuttosto, essere dettate nelle Costituzioni), ma le rendono prive di efficacia pratica, facendo, invece, operare altre norme, di contenuto opposto.


Questa legge, card. Bagnasco, salvaguarderà la vita di tutti?

Giacomo Rocchi

domenica 2 ottobre 2011

Il cardinale Bagnasco e "il diritto di tutti alla vita"/1

Che funzione ha la Prolusione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana al Consiglio Permanente? Che natura ha? La domanda può essere posta sia con riferimento alla sua funzione all'interno della Chiesa (italiana e universale) sia con riferimento alla sua funzione sociale e politica all'interno della società italiana.
Sulla natura vaga ed equivoca di questo "discorso" (fatto ai confratelli vescovi, ma reso pubblico e disponibile ai mass media) ha scritto in modo incisivo e impietoso Riccardo Cascioli sulla Bussola Quotidiana del 27/9/2011: "sono decenni che le prolusioni all’Assemblea generale e al Consiglio permanente dei vescovi, a prescindere da chi la pronunci, seguono questo cliché: una carrellata su tutti i problemi dell’Italia e del mondo, che le fa molto più simili al discorso sullo stato dell’Unione che i presidenti americani pronunciano ogni anno in gennaio che non a un richiamo alle cose che contano davanti ai problemi del mondo". L'articolo di Cascioli (che va letto tutto) era precedente alla conferenza stampa del Segretario della CEI, mons. Crociata, che ha confermato quello stile del "dire e non dire", accennare senza scendere a fondo (in altre parole: lanciare il sasso e ritirare la mano ...) con il quale, evidentemente, il Presidente della CEI ha deciso di intervenire nelle vicende politiche: "non siamo noi a far cadere i governi, non intendeva affatto dire a Berlusconi di ritirarsi, non siamo noi vescovi a fondare i partiti politici ...".

Questo è un blog prolife: e non possiamo non notare che una cosa il card. Bagnasco ha detto in maniera chiara, senza possibilità di equivoci e fraintendimenti (e senza mezze smentite di due giorni dopo); un'indicazione netta di natura politico - parlamentare. L'indicazione è giunta al termine della prolusione:"Infine, esprimiamo l’auspicio che la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento possa giungere quanto prima in porto: dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, essa attende il secondo passaggio al Senato. La sollecitiamo con rispetto, nella persuasione che si tratta di un provvedimento oggi necessario per salvaguardare il diritto di tutti alla vita." .
Ad essere malevoli si potrebbe pensare che questa indicazione netta sia collegata al severo giudizio morale su certi politici: "Noi non vogliamo buttare giù nessuno dalla poltrona ... intanto, però, approvate questa legge". Un'operazione, cioè, politica, dello stesso stampo di quella che i radicali hanno preso negli stessi giorni ("Noi non votiamo la sfiducia al ministro indagato per mafia ... Ma intanto, Berlusconi, guardaci, potremmo essere utili!").
Ma noi non pensiamo male. Ci interessa il contenuto di quanto detto dal card. Bagnasco. Lo esamineremo nel prossimo post: ma intanto - da convinti prolife - come non osservare che, rispetto all'urgenza manifestata dal Presidente della CEI ("possa giungere quanto prima in porto") per una legge che dovrebbe evitare il ripetersi del caso Englaro (mai ripetutosi dal 2009 ad oggi), nemmeno un accenno viene fatto sulla urgenza di interrompere l'uccisione legale di almeno 317 bambini al giorno? E sulla necessità di interrompere la produzione per la morte e il congelamento di altrettanti embrioni creati con la fecondazione in vitro?
Eppure, nella prolusione, certi passaggi sembravano riguardare proprio queste stragi:
"Quanti oggi, nel mondo che conta, volteggiano come avvoltoi sulle esistenze dei più deboli per cavarne vantaggi ancora maggiori che in altre stagioni? Questo «individualismo esasperato e possessivo» non è forse alla radice di tanti comportamenti rapaci in chi può, o ritiene di potere, a prescindere da ciò che è legittimo, giusto, onesto?" e ancora: "Ci preoccupa come Vescovi l’assenza di un affronto serio e responsabile del generale calo demografico, e quindi del rapporto sbilanciato tra la popolazione giovane e quella matura e anziana"; e soprattutto: "La questione morale, complessivamente intesa, non è un’invenzione mediatica: nella dimensione politica, come in ciascun altro ambito privato o pubblico, essa è un’evenienza grave,che ha in sé un appello urgente"; e sul severo giudizio intorno ad una cultura radicale che "Muovendo da una concezione individualistica, rinchiude la persona nell’isolamento triste della propria libertà assoluta, slegata dalla verità del bene e da ogni relazione sociale. Per questo, dietro una maschera irridente, riduce l’uomo solo con se stesso, e corrode la società, intessuta invece di relazioni interpersonali e legami virtuosi di dedizione e sacrificio."
Ma, appunto, alle leggi sull'aborto e sulla fecondazione in vitro, la prolusione non fa nessun accenno; tanto meno parla di un'urgenza di modificarle o abrogarle, per interrompere questa strage, che tanto incide, per di più, sulla cultura del nostro popolo.

Quasi che, verrebbe da pensare, "il diritto alla vita" cui si riferisce il card. Bagnasco non riguardi proprio "tutti".

Giacomo Rocchi

martedì 20 settembre 2011

I fragili "paletti" delle "leggi imperfette"



Sappiamo bene quali sono stati gli effetti disastrosi della legge 40 sulla fecondazione artificiale: decine di migliaia di embrioni creati ogni anno e morti in poche ore o in pochi giorni, così come previsto, altre migliaia congelati (così come avveniva prima della legge), diagnosi preimpianto - con eliminazione degli embrioni difettosi - regolarmente praticata, "sdoganamento" delle pratiche di fecondazione in vitro sia dal punto di vista sociale che da quello morale ...

A difesa di questa legge - scritta ed approvata dal mondo cattolico - il popolo delle parrocchie e dei movimenti è stato mobilitato nella battaglia referendaria dopo essere stato convinto che si trattava di una battaglia a difesa della vita e della civiltà.



Ma gli anni passano e le verità emergono. Fra le tante vi è quella del divieto di "mamme-nonne". Ricordate? Una delle parole d'ordine era quella di impedire gli eccessi della fecondazione in vitro, demonizzando gli "aspiranti stregoni", come Severino Antinori...

Scopriamo in Avvenire del 19/9/2011 che la Regione Veneto, alcuni mesi fa, ha stabilito il limite massimo di età della donna di 50 anni per accedere alla procreazione assistita, stabilendo, altresì, il numero massimo di tre o quattro tentativi: il tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale!



Provvedimento illegittimo? Enrico Negrotti, nell'articolo, spiega a chiare lettere: "L’origine delle incertezze è in parte nella stessa legge 40 che concede l’accesso alle tecniche alle coppie in età potenzialmente fertile: una definizione che per le donne significa presenza del ciclo mestruale, mentre per i ginecologi la fecondità è ormai ridotta al lumicino già alcuni anni prima dell’effettiva menopausa". Aggiungiamo noi: oltre a dettare questo criterio così vago, la legge si è ben guardata dal prevedere qualsiasi sanzione per chi lo viola; cosicché i tentativi delle coppie anziane sono sostanzialmente liberi.

E infatti l'unico problema - andiamo al cuore della fecondazione in vitro ... - sembra essere quello dei soldi: chi paga?

Sì, perché "il costo per ogni bimbo nato da un donna di 45 anni risulta oscillare tra i 600mila e i 700mila euro". Vedete? Dei costi veri - la produzione e la morte di decine o centinaia di embrioni per ogni bimbo "in braccio", la devastazione psicologica e morale delle coppie che falliscono nei ripetuti tentativi, il rapporto falsato tra genitori e figlio, i problemi psicologici del bambino - ci si può dimenticare: la legge li permette ...


E così il "tavolo tecnico" ha elaborato una bella proposta di compromesso (non vincolante per le Regioni): limite massimo di età per la donna: 43 anni!

Un'età in cui (lo dice la Relazione al Parlamento del Ministro della Salute) le percentuali di instaurazione di una gravidanza dopo il prelievo ovocitario crollano (poco più di sette gravidanze ogni cento prelievi, contro la media di 24 gravidanze ogni 100 prelievi) e, per di più, aumenta enormemente la percentuale delle gravidanze interrotte per vari motivi (65 gravidanze su 100, contro la media di 24,6 su 100).

Si tratta di decine, di centinaia di embrioni o bambini morti per ogni "bambino in braccio" di una mamma di età avanzata.



Questa è una "legge imperfetta"; per questa ci hanno fatto combattere perché non fosse abrogata.

Sappiamo che qualcuno sta già preparando un referendum abrogativo contro la legge sulle DAT che la Camera dei Deputati potrebbe approvare nei prossimi mesi.

Una richiesta a coloro che sono pronti ad una nuova mobilitazione: prima di sventolare la bandiera della difesa della vita, spiegate cosa quella legge prescrive davvero!



Giacomo Rocchi

giovedì 15 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera. Conclusioni




Terminata l'analisi del testo approvato dalla Camera dei Deputati, le conclusioni non possono che essere sconfortanti.



Se ripensiamo alla parola d’ordine che spinge i promotori del progetto di legge – “Mai più un’altra Eluana Englaro!” – dobbiamo concludere questa analisi con la constatazione che: 1) la legge non garantisce affatto l’obbiettivo di impedire altre sentenze come quelle che permisero l’uccisione di Eluana Englaro; 2) la legge costruisce nuovi “gradini” dai quali i fautori (palesi od occulti) dell’eutanasia – consensuale e non consensuale – potranno cercare (con ottime probabilità di riuscita) di raggiungere ulteriori risultati.

Meglio nessuna legge, quindi, se davvero non è possibile approvare un testo che si limiti a vietare la sospensione dei sostegni vitali a coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi.
Certo: sappiamo che i fautori dell’eutanasia hanno nella propria faretra altre frecce (alcune già scagliate, come i testamenti biologici comunali o i decreti sugli amministratori di sostegno), altri casi pietosi da mostrare, altre morti in diretta da esibire, altre menzogne da raccontare.
Dovremo combattere colpo su colpo a questi tentativi, e dovremo fare opera educativa per diffondere il rispetto della vita debole e malata: ma, almeno, non diamo un aiuto ai fautori della morte!



Meglio nessuna legge!



Giacomo Rocchi

lunedì 12 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/9



Abbiamo visto che sono leciti dubbi sull'effetto solo "orientativo" delle DAT. Vediamo se sono fondati.

Leggiamo l'articolo 3 comma 3 della legge: “Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamento terapeutico in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale
Questa “rinuncia” è un “orientamento”, che quindi il medico può non attuare, o ha un valore diverso? Il medico potrà – anzi: dovrà – effettuare i trattamenti terapeutici cui il dichiarante ha “rinunciato”?
Come non temere che, in sede di attuazione, la “rinuncia” sarà ritenuta cosa diversa da tutti gli altri “orientamenti”? Si tratta di una previsione separata da quella generale; inoltre il significato della parola “rinuncia” è molto più vicino alla espressione “rifiuto” piuttosto che a “orientamento”: “rinuncia” e “rifiuto” rispondono ad un’alternativa “secca”, sì o no, “questa terapia la faccio o non la faccio, la voglio o non la voglio”; “orientamento”, invece, comprende una scala di “grigi” (“vorrei essere curato solo con le erbe”, “non vorrei subire amputazioni se non strettamente necessarie” ecc.), rispetto alle quali è ben comprensibile che il medico mantenga la sua libertà e discrezionalità (“ti vorrei curare con le erbe, ma per questa patologia non ci sono medicinali adeguati” ecc.).


Ricordiamo il quadro iniziale: il medico può agire solo se è stato espresso il previo consenso del paziente al trattamento, altrimenti non può e non deve farlo; ecco: così come il rifiuto espresso dal paziente cosciente (o dai legali rappresentanti degli incapaci) rende il medico non legittimato ad intervenire, si sosterrà che la rinuncia esplicitata nella DAT con riferimento ad ogni trattamento terapeutico comporti la mancanza di legittimazione del medico ad intervenire.
Del resto nessuna norma sancisce esplicitamente l’inefficacia di DAT che contengano la “rinuncia” a tutti i trattamenti terapeutici, anche salvavita: non è certamente sufficiente a questo fine il disposto dell’articolo 4 comma 6 che stabilisce che “in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica”: la rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita può non comportare affatto un “pericolo di vita immediato”, ma una morte conseguente ad un processo patologico non curato di una certa durata.


E infatti: l'articolo 2 afferma l'obbligo per il personale sanitario di operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente, ma solo "in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento": quindi, quando le DAT vi sono, medici e infermieri non hanno più quest'obbligo ...


Insomma: se il dichiarante avrà chiesto di essere lasciato morire rinunciando ad ogni trattamento terapeutico, il personale sanitario non potrà andare contro alle sue disposizioni, attivandone ugualmente: si sosterrà, infatti, che a quella rinuncia non è applicabile la disposizione secondo cui "il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente".


In definitiva, anche con riguardo alle DAT, le modifiche apportate alla Camera non permettono di tranquillizzare chi è contrario all’eutanasia: non solo per il quadro piuttosto confuso che è uscito dai lavori parlamentari, ma anche perché quel meccanismo, che avrà il sigillo dello Stato, non potrà che facilitare spinte ulteriori (anche in questo caso, probabilmente di tipo giurisprudenziale) verso una vincolatività per i medici, sia del rifiuto di terapie salvavita, sia della rinuncia all’alimentazione e idratazione artificiale.
Perché il mondo prolife è contrario a questi effetti? Per due motivi: essi sanciscono il principio della disponibilità della vita (di fatto, al di là delle proclamazioni di principio); inoltre il meccanismo creato non garantisce nessuna libertà e nessuna informazione effettive a colui che, in stato di completo benessere o, al contrario, a colui che è gravato dalla sensazione di “essere di troppo”, si troveranno a sottoscrivere un documento (magari dattiloscritto) senza sapere cosa succederà in futuro e senza comprendere fino in fondo il contenuto della loro dichiarazione.


Pensate davvero che la legge, nel disporre che la DAT sia firmata “in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica”, preveda qualche meccanismo per garantire che avvenga davvero così?

Giacomo Rocchi

venerdì 9 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/8



Siamo giunti alle dichiarazioni anticipate di trattamento per le quali la Camera ha apportato modifiche davvero rilevanti. Giunti a questo punto dell’esame del progetto, tuttavia, possiamo comprendere che le DAT non sono affatto centrali nella regolamentazione complessiva, in particolare rispetto ai timori di una legalizzazione dell’eutanasia.

La Camera dei Deputati ha scelto con decisione la strada della non vincolatività delle Dichiarazioni Anticipate di trattamento. La parola chiave per definire il contenuto delle DAT è “orientamenti”: non più "volontà espresse" o "indicazioni" del dichiarante, ma, appunto, "orientamenti".
Di conseguenza il fiduciario nominato nelle DAT non può più instaurare una controversia contro il medico curante per far rispettare le disposizioni anticipate (abrogazione dell’articolo 7 c. 3). Il fiduciario continua, quindi, a “controllare” l’operato dei medici: ma – qui è la modifica sostanziale apportata dalla Camera – il medico curante, se non vuole seguire gli orientamenti espressi nelle DAT, deve solo "sentirlo"ed è tenuto ad “esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica”. Quindi - almeno sembra - è il medico che decide.
La Camera, inoltre, ha limitato l’ambito di applicazione delle DAT: ora “la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa sotto-corticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. Questa condizione è accertata da un collegio medico appositamente formato.
Per chi teme la legalizzazione dell’eutanasia, in realtà, questa restrizione non tranquillizza: il paziente potrebbe essere stato interdetto assai prima e quindi, se le DAT non trovano applicazione, saranno le decisioni del tutore ad esserlo: e si sono visti nei precedenti post i rischi connessi.

Ma è vero che le DAT contengono solo “orientamenti” che il medico può seguire o meno?

Se fosse così, perché allora mantenere tutta la complessa regolamentazione? Perché spendere soldi per istituire il Registro Nazionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento?
E perché negare ogni efficacia a dichiarazioni rese in forma diversa (art. 4 c. 2: “Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto”)? Pensiamo quanto è difficile manifestare con precisione e con completezza il nostro pensiero con un atto scritto e a persone a noi estranee; se davvero dovessimo manifestare i nostri “orientamenti” e i nostri desideri su come essere curati in un futuro incerto e lontano, non lo faremmo molto meglio “a voce”, parlando con i nostri parenti più stretti, o con il coniuge o con l’amico più caro? Ma la legge ci imporrà di firmare un atto scritto e di farlo “esclusivamente” presso il medico di medicina generale che contestualmente le sottoscriverà. Per di più quell’atto scritto avrà valore solo per cinque anni e, quindi, dovrà essere rinnovato ogni quinquennio.


Vedremo nel prossimo post che questi dubbi hanno una risposta: in realtà - nella loro funzione essenziale di permettere l'eutanasia passiva del paziente incosciente - le DAT rischiano di essere ritenute vincolanti.



Giacomo Rocchi

sabato 3 settembre 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/6




Così come per i tutori e gli amministratori di sostegno, anche per i genitori dei minori il progetto prevede un potere di decisione sulle terapie necessarie ai figli davvero enorme.
Vediamo anche questo aspetto e tiriamo le fila di questa regolamentazione sul "consenso informato", da alcuni salutata come un grande passo in avanti ma che, in realtà, fa intravedere ombre davvero scure.

Anche la disciplina sul consenso informato al trattamento sanitario dei minori è stata modificata alla Camera dei Deputati. L’articolo 2 comma 7 ora recita: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica del minore”. Anche per i minori è stato cancellata la previsione della necessità di ricorrere al giudice tutelare in caso di mancato consenso. Inoltre – a differenza degli interdetti – non viene richiamata la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il quadro che ne esce – a prescindere dalle intenzioni dei parlamentari che hanno proposto le modifiche – è preoccupante. La norma, in sostanza, dice: decidono i genitori (tranne i casi di urgenza, che valgono anche per i minori); non pone limiti alle decisioni che essi possono prendere; non prevede in alcun modo che i medici possano disapplicare le decisioni dei genitori.
L’unico vincolo a queste decisioni è l’obbligo per i genitori di adottarle avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psicofisica del minore: ma, non essendo stabilita l’inefficacia del loro rifiuto di terapie salvavita, non sorge nemmeno il conseguente obbligo per i medici di eseguirle ugualmente.
Se la norma non stabilisce un sistema di controllo efficace sulle decisioni, è inutile (e ingannevole) stabilire limiti o criteri per chi le deve adottare; pensiamo al regime dell’aborto volontario nei primi 90 giorni stabilito dalla legge 194: in teoria la legge permette l’aborto solo in certi casi, ma, in realtà, l’aborto è permesso sempre, perché la legge non permette alcun controllo sulla decisione della donna.
Non sorprenda questa insistenza sull’eutanasia dei minorenni: l’uccisione dei neonati prematuri a rischio di disabilità è teorizzata ed attuata in molti Paesi (si ricordi il tristemente famoso “Protocollo di Groningen”); la strada più semplice per introdurla nel nostro Paese è quella di attribuire ai genitori (adeguatamente consigliati da certi medici: “potrebbe sopravvivere, ma forse resterebbe handicappato …”) la decisione finale sulla prosecuzione delle terapie intensive neonatali.

Ecco, in definitiva, che quel principio del consenso informato, apparentemente principio di buon senso, declinato in concreto, non apre spiragli, ma piuttosto rischia di spalancare porte a decisioni eutanasiche prese da legali rappresentanti di incapaci (spesso su suggerimento di certi medici).




Giacomo Rocchi

venerdì 19 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/5



Abbiamo visto che i tutori e gli amministratori di sostegno potranno rifiutare terapie salvavita per conto degli interdetti.
Ci siamo chiesti se i medici, di fronte al loro rifiuto, potranno ugualmente curare l'interdetto oppure dovranno fermarsi. Su questo punto decisivo la Camera ha apportato delle modifiche al testo approvato dal Senato.

Ma i medici non possono fare niente? E il tutore deve rendere conto a qualcuno delle sue decisioni?
La Camera dei Deputati ha abrogato l’articolo 8 che, stabiliva che i medici, di fronte al rifiuto dei rappresentanti legali, dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare per poter curare il malato. Si tratta di abrogazione proposta da parlamentari orientati ad una maggiore difesa della vita e, quindi, va apprezzata per il principio che vuole affermare: “se il paziente deve essere curato perché rischia di morire, il medico lo cura , senza preoccuparsi di consenso o di autorizzazione!”.
Ma questo principio è garantito dal progetto? Quanto al tutore, il progetto prescrive che “la decisione … è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace” (art. 2 c. 6). In realtà è una difesa debolissima contro decisioni di tutori in senso eutanasico: per contestarle, infatti, i medici dovrebbero far causa al tutore; in caso contrario non potrebbero che prendere atto della “decisione” di non prestare il consenso.

Vi è, però, una seconda norma, introdotta alla Camera, che sembra più efficace: “Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente” (articolo 2 comma 8).
Si stabilisce un obbligo del personale sanitario (e quindi, in primo luogo dei medici): è importante, perché la garanzia contro l’eutanasia per omissione di terapie è effettiva solo se i medici vengono obbligati a salvare la vita dei pazienti, con il rischio di responsabilità penale per omicidio in caso di morte del paziente non curato.
La norma, però, lascia un quadro giuridico molto vago: non stabilisce affatto che, quando l’omissione di terapie può portare alla morte il paziente, “il consenso informato al trattamento sanitario (del tutore) non è richiesto” (come invece viene stabilito per i casi di emergenza).

Insomma: i medici devono sempre curare i pazienti incapaci che rischiano di morire quando i loro rappresentanti legali rifiutano le terapie salvavita?
Il fatto che ciò non sia stato stabilito espressamente non può che far temere sviluppi (anche giurisprudenziali) in senso contrario alla vita.




Ma Beppino Englaro è un modello positivo o negativo per la maggioranza che sta approvando questa legge? E' paradossale: si impedirà (salvo sentenze della Corte Costituzionale ...) ai tutori di lasciar morire di fame e di sete gli interdetti ma, nello stesso tempo, si attribuirà loro il potere di rifiutare ogni terapia necessaria...



Giacomo Rocchi

giovedì 11 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/4



Medici con le mani legate, impossibilitati ad agire se manca il formale consenso; minacciati di abusi o di inesistente "accanimento terapeutico"; destinati ad obbedire ai desideri e ai rifiuti dei pazienti. In questo quadro si inseriscono i poteri dei legali rappresentanti degli incapaci: sembra una questione "secondaria", ma invece riguarda proprio l'eutanasia dei soggetti più deboli.



Cosa ha a che fare l’obiettivo sbandierato: “Mai più un’altra Eluana Englaro!” con una regolamentazione del consenso ai trattamenti sanitari a minorenni e interdetti? Sembrerebbe che si tratti di questioni distanti tra loro.
Eppure – nel silenzio “assordante” anche da parte dei cattolici favorevoli all’approvazione della legge – questo tema è stato presente fin dall’inizio nei progetti di legge ed è stato oggetto (anche nella discussione in Assemblea alla Camera) di ripetute modifiche, in un senso o nell’altro: il fatto è che negli interdetti e nei minorenni si rinvengono molti “candidati” ad un’azione eutanasica: e quindi l’interesse verso questo tema è inevitabilmente alto.
Ricordiamo: l’eutanasia non è altro che l’uccisione “pietosa” di una persona decisa da un’altra persona; come possono i suoi fautori perdere l’occasione di stabilire esplicitamente che, in certi casi, qualcuno ha il potere di imporre la cessazione o la non attivazione delle terapie che potrebbero salvare la vita di soggetti incapaci?

Partiamo dal Caso Englaro: a Beppino Englaro è stato attribuito dai Giudici il potere di far morire la figlia (che era stata interdetta) in quanto tutore.

E il progetto di legge?In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento” (articolo 2 comma 6). Quindi: senza previo consenso del tutore il medico non può iniziare alcun trattamento sanitario sull’interdetto; se il consenso del tutore viene meno il medico deve interrompere il trattamento sanitario in atto sull’interdetto.

Non è sorprendente trovare questa norma in una legge che dovrebbe impedire il ripetersi di altre morti di interdetti decise da tutori?

Ma i tutori possono rifiutare il consenso anche a terapie salvavita?

Il progetto di legge stabilisce che “la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3”; l’articolo 3 è la norma che regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi il tutore (ma anche l’amministratore di sostegno) potrà “esplicitare” “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
Puntiamo l’attenzione sulla parola “ogni”: il tutore potrà rifiutare tutti i trattamenti terapeutici erogati all’incapace.



Quindi: Sì, il tutore può rifiutare il consenso anche a terapie salvavita.


L’unico limite è stabilito dal comma 5: “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita … Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”: e, appunto, poiché il potere dei tutori è ritagliato sul contenuto delle DAT, nemmeno loro potranno pretendere (come fece Beppino Englaro) che nutrizione e idratazione artificiale siano sospese all’interdetto.

Emerge con evidenza un enorme potere di vita e di morte attribuita ai tutori sui loro assistiti; si concretizza il rischio di eutanasia legale: l’incapace incosciente potrà essere lasciato morire non curandolo adeguatamente sulla base della “decisione” (si noti il vocabolo utilizzato dal legislatore) del tutore o dell’amministratore di sostegno!


In base a queste norme, poi, i tutore potranno agire in giudizio contro i medici per contestare le terapie erogate agli interdetti, sostenendo che sono illegittime per mancanza del loro consenso: esattamente l'azione che aveva promosso Beppino Englaro ...



Vedremo nel prossimo post se i medici potrannno superare il rifiuto alle terapie salvavita sugli interdetti opposto dai tutori. Fin da subito una riflessione: siamo già in piena eutanasia legale e ancora non siamo arrivati alle DAT ...



Giacomo Rocchi

martedì 9 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/3



Per giungere alla eutanasia legale è decisivo cambiare il ruolo dei medici: togliere loro iniziativa, libertà e responsabilità e trasformarli in esecutori degli ordini e dei divieti altrui. Abbiamo già visto come il divieto di accanimento terapeutico sia un'arma minacciosa (anche di tipo legale) verso i medici volenterosi. Vediamo ora in che modo il progetto di legge stravolga il rapporto medico - paziente.



Il progetto afferma un principio: “La presente legge … riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dal consenso informato nei termini di cui all’art. 2 …” (articolo 1 lettera e). L’articolo 2 stabilisce che “salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente …” e aggiunge che “il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente”.


Quali conseguenze? Ogni trattamento sanitario erogato contro o senza il consenso del paziente sarà illegittimo.

Il medico, cioè, non solo non potrà superare il rifiuto del paziente verso certe terapie, ma non potrà attivarsi ed agire in tutti i casi in cui, in precedenza, l’interessato non avrà manifestato esplicitamente il suo consenso (nel testo approvato al Senato addirittura si imponeva la forma scritta del consenso).

Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: il medico agisce e cura perché ha la fiducia del paziente, e quindi agisce al meglio secondo la sua coscienza e la sua professionalità.


In questo modo viene cambiata radicalmente la natura del rapporto medico – paziente e, in definitiva, viene stravolto il fondamento stesso dell’agire dei medici: non più professionisti che tutelano la salute dei loro pazienti, che si affidano a loro sulla base di un comune obbiettivo, e che svolgono una funzione pubblica (lo dice l’articolo 32 della Costituzione: la salute degli individui è “interesse della collettività”); piuttosto soggetti che agiscono “a comando”: fanno ciò che il paziente chiede, non fanno ciò che il paziente non chiede o rifiuta.
E così, la norma che permette in ogni tempo la revoca del consenso comporta l’obbligo del medico di interrompere terapie – anche se utili – sulla base della sola richiesta del paziente.

Si tratta di una mutazione dell’arte medica che è già in atto da tempo ma che, con queste norme, diventa regola dell’ordinamento giuridico. I medici che agiscono su richiesta del "paziente" li conosciamo già nell'aborto volontario (essi uccidono un innocente su semplice richiesta della donna con l'alibi di scongiurare un "pericolo per la salute psichica"); e anche nella fecondazione in vitro, dove i tecnici producono, selezionano, congelano, sopprimono essere umani senza curare alcuna patologia, ma fregiandosi dell’essere le tecniche “medicalmente assistite”.
Nel campo dell'eutanasia, in Italia, abbiamo conosciuto Mario Riccio, colui che uccise a sua richiesta Piergiorgio Welby: fu prosciolto perché, si sostenne, aveva l'obbligo di interrompere la terapia in quanto il paziente aveva revocato il consenso; e abbiamo conosciuto i sanitari che - attuando le disposizioni del padre Beppino - hanno fatto morire Eluana Englaro: la sentenza che dava al tutore il potere di decidere la morte dell'interdetta affermava solennemente che il consenso informato è “fondamento di legittimazione dell’attività medica”.



In definitiva: si toglie ogni libertà di azione ai medici volenterosi e si spinge la classe medica a “lavarsi le mani” di fronte ai problemi (“non ha dato/ha revocato il consenso: se muore non è colpa mia, non ci posso fare nulla”); si favorisce, fra l’altro, l’azione di quei medici fin troppo abili ad orientare le decisioni del paziente nella direzione da essi voluta.

Si trattava di una soluzione obbligata? Niente affatto: la Costituzione, infatti, stabilisce solo che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”: quindi impedisce trattamenti in caso di rifiuto espresso del paziente (salvo imporli per esigenze di salute pubblica), ma non richiede affatto che tutti i trattamenti sanitari siano preceduti da un consenso espresso.

Il progetto prevede un’unica eccezione molto ristretta (oltre ai trattamenti sanitari obbligatori per problemi di malattia mentale): il consenso non è richiesto “quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente” (articolo 2 comma 9); in sostanza, il medico dell’ambulanza che interviene per un incidente stradale (o casi simili) e trova persone incoscienti in pericolo di vita potrà (e dovrà) agire per salvargli la vita (verrebbe da dire: ci mancherebbe altro…).
Ma in tutti gli altri casi i medici non potranno agire in alcun modo senza avere acquisito in precedenza un consenso espresso e dovranno interrompere le terapie se il consenso sarà revocato (potranno essere interrotte anche le terapie iniziate dal medico dell’ambulanza di cui abbiamo parlato …).

Il consenso dovrà venire dal paziente; ma, se è minorenne o incapace, dai suoi rappresentanti legali: e su quest’ultimo inciso si potrà comprendere la effettiva portata della nuova legge.


Medici che devono obbedire alla volontà del paziente (anche se va contro il suo interesse e la buona pratica medica); tutori o genitori che possono pronunciarsi per conto di interdetti o minori: ci stiamo avvicinando al Caso Englaro ... lo vedremo nel prossimo post.


Giacomo Rocchi

giovedì 4 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/2



Nel primo post abbiamo chiarito che il timore è quello della legalizzazione dell'eutanasia non consensuale; abbiamo, poi, sottolineato che i principi generali enunciati dall'articolo 1 del progetto non forniscono garanzie certe, soprattutto se la legge si rivelerà essere una "legge ipocrita".
Iniziamo con questo post l'analisi delle norme operative del progetto.


Il divieto di accanimento terapeutico.
La prima norma che giustifica i timori si trova nell’articolo 1 lettera f: “La presente legge … garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”.


Sembra una norma innocua, di buon senso, ma non lo è affatto: cerchiamo di capire perché.


In primo luogo: la legge stabilisce un divieto per il medico e, quindi, un diritto del paziente a non subire trattamenti “straordinari non proporzionati”.

Dove si farà valere questo diritto? Davanti ad un Giudice civile. Quando i radicali minacciano che, una volta approvata la legge, i Tribunali saranno pieni di cause intentate contro i medici, essi hanno in mente anche questa norma.
Quale sarebbe l’oggetto di questa causa? Il medico curante verrà citato in giudizio per contestare una terapia ancora in corso e per costringerlo a cambiarla o a farla cessare. Un giudice dovrà decidere sulle terapie erogate ai pazienti! Questo è l’effetto di avere trasformato una regola deontologica (quella che ciascun medico deve seguire in base ai principi della sua professione) in regola giuridica, stabilita per legge.
Chi potrà intentare la causa? Ovviamente il paziente, titolare del diritto; ma anche i suoi legali rappresentanti se si tratta di incapace: genitori di minori o tutori di interdetti. Come non ricordare Piergiorgio Welby (i giudici civili respinsero la sua domanda di sospendere le terapie, affermando che il suo diritto non era tutelato: ecco, ora lo sarà…) e Beppino Englaro (egli agiva come tutore della figlia interdetta, sostenendo che ogni terapia o cura prestata ad Eluana integrava un accanimento terapeutico…)? La legge normalizza due tipi di azione che molti avevano ritenuto al di fuori dell’ordinamento.

Non basta: chi sono i pazienti in stato di fine vita? La legge non fornisce alcuna definizione. Facciamola breve: è pacifico che i soggetti in cd. stato vegetativo (la condizione in cui si trovava Eluana Englaro) rientrano nella categoria; e come negare, ad esempio, che un anziano colpito da demenza non si trovi in stato di fine vita (in ogni caso morirà tra qualche anno…)?
Emerge una gravissima discriminazione: alcune categorie di pazienti non devono essere curati al meglio: le “condizioni cliniche” o gli “obbiettivi di cura” comportano il divieto di terapie straordinarie – quelle, cioè, che permettono alla medicina di avanzare ogni anno, scoprendo nuove terapie e raggiungendo nuovi risultati! E quali sono gli obbiettivi di cura per un soggetto in stato vegetativo persistente (“non tornerà mai più alla coscienza”) o per un vecchio malato di Alzheimer?


Concludiamo, quindi, su questo punto: lo scenario prevedibile è che altri Beppino Englaro promuovano cause contro i medici che curano altre Eluana Englaro, sostenendo che le terapie erogate sono sproporzionate, straordinarie, non adeguate agli obbiettivi di cura, tenuto conto delle condizioni cliniche.

In queste cause (sicuramente ammissibili, alla luce del testo di legge) si tenterà, tra l’altro, di scardinare il divieto di sospensione dell’alimentazione e idratazione artificiali (di cui parleremo nei prossimi post), sostenendo che si tratta di terapie, se del caso mediante apposite eccezioni di costituzionalità (pensate che non si troveranno Giudici civili pronti a sollevarle?).
L’effetto sui medici volenterosi si avrà, comunque, già prima: basterà la minaccia di promuovere una causa …

Il tutto – si noti bene – non ha niente a che vedere con il divieto dell’accanimento terapeutico, che riguarda soltanto i pazienti terminali, prossimi alla morte.

Nei prossimi post vedremo come il potere dato a tutori, amministratori di sostegno, genitori di minori completa questo quadro che già fa intravedere un uso della legge a favore dell'eutanasia dei malati.


Giacomo Rocchi







lunedì 1 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/1



La Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento apportando notevoli modifiche al testo già licenziato dal Senato della Repubblica.
Il Comitato Verità e Vita ha già espresso un giudizio sintetico, ribadendo la propria contrarietà all’approvazione di qualunque legge sul testamento biologico e riaffermando che una legge di questo tipo, se approvata definitivamente, sarebbe il secondo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia, dopo il primo costituito dall’uccisione di Eluana Englaro autorizzata dai Giudici.
Occorre però un’analisi approfondita del testo del provvedimento: è probabile, infatti, che si tratti del testo definitivo della futura legge (difficilmente il Senato apporterà ulteriori modifiche). Il giudizio deve essere meditato e non affrettato o emotivo; dobbiamo cogliere il contenuto effettivo del progetto (in parte nascosto da coloro che lo promuovono) e capire gli effetti pratici prodotti nell’ordinamento giuridico e sulla vita delle persone e della società.



Quali timori?
Da questo progetto non temiamo solo una legalizzazione dell’eutanasia consensuale (quella richiesta da colui che vuole morire), ma soprattutto di quella non consensuale: ci opponiamo ad una legge che permetterà (di diritto o di fatto) l’uccisione (anche mediante omissione di cure e terapie) di persone che non hanno chiesto di morire e che non sono in grado di opporsi alle decisioni che possono portarle a morte.
Le leggi o le decisioni contro la vita, fino ad ora, hanno legittimato uccisioni di questo tipo: dall’aborto volontario, alla fecondazione extracorporea, alla decisione dei giudici nei confronti di Eluana Englaro. Non solo: queste leggi e queste decisioni hanno fatto emergere i criteri per individuare le vittime: la malattia o le malformazioni (aborto “terapeutico” e fecondazione in vitro con selezione degli embrioni), lo stato di salute al di sotto di una “qualità della vita” accettabile, “degna di essere chiamata vita” (il caso Englaro). È facile individuare le ulteriori “categorie” di potenziali vittime, già colpite in altre parti del mondo: i neonati malati o disabili, gli anziani in stato di demenza, i disabili in stato di incoscienza, i malati di patologie inguaribili e progressive.



I principi proclamati

L’articolo 1, intitolato “Tutela della vita e della salute” è rimasto quasi immutato rispetto al testo approvato al Senato: l’articolo proclama principi generali e ha lo scopo evidente di rassicurare coloro che difendono il diritto alla vita.
Ma ancora una volta si deve ribadire che le leggi ipocrite contengono sempre affermazioni di principio di contenuto opposto al loro reale contenuto: ben sapendo come la legge 194 del 1978 sull’aborto “tutela la vita umana dal suo inizio”, così come proclama, non possiamo certo esultare se il progetto di legge sulle DAT promette di garantire e tutelare la vita umana “anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere”!
Davvero definire la vita umana “diritto inviolabile e indisponibile” è un argine alle uccisioni fondate sul rifiuto di terapie salvavita? Sì, perché, che fosse un diritto inviolabile e indisponibile era un dato da sempre pacifico, ma dottrina e decisioni giudiziarie hanno ripetutamente affermato che il rifiuto espresso contro una terapia salvavita non è superabile dai medici, cosicché la morte può giungere su richiesta dell’interessato sulla base del principio della disponibilità della salute, mantenendo fermo il principio dell’indisponibilità della vita… (vi sembra una distinzione da azzeccagarbugli? Beh, questo è lo stato dell’arte …).
E perché dovremmo rallegrarci se la legge ribadisce la vigenza delle norme del codice penale che vietano l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio (“La presente legge … vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”)? Sappiamo bene che quelle norme penali – ingiustamente interpretate da giudici civili e penali, che le hanno svuotate dall’interno – non hanno impedito il suicidio assistito di Piergiorgio Welby, né hanno fatto argine alla volontà di Beppino Englaro di far morire la figlia.
Quanto al “divieto di ogni forma di eutanasia” (ribadito una volta di più nel testo approvato alla Camera dei Deputati): che efficacia ha se, nella legge, non si rinviene nessuna definizione di “eutanasia”? La morte procurata mediante sospensione di terapie o cure pretesa dal soggetto interessato oppure dai suoi legali rappresentanti deve considerarsi eutanasia?



Vedremo nei prossimi post se e in che misura il progetto rispecchia davvero i principi che proclama.



Giacomo Rocchi

martedì 3 maggio 2011

Ancora sul realismo di Delle Foglie/Nuove cause Englaro nel futuro?

Nell'ormai noto articolo apparso su "Avvenire" del 21/4/2011, Domenico Delle Foglie, invocando la necessità di "fare i conti con il dato di realtà", rimproverava, tra gli altri, "chi si lascia guidare dal dubbio che una legge possa aprire spiragli ad un nuovo infinito contenzioso giudiziario".
Le questioni in realtà sono due:
- come si fa a sostenere l'urgenza di approvare una legge sulle DAT se, dopo il caso Englaro, nessuna causa analoga a quella di Beppino Englaro è stata promossa?
- una nuova legge farà sorgere un nuovo contenzioso per ottenere sentenze pro-eutanasia sulla base di norme della legge variamente interpretate? In questo post affrontiamo la prima questione.

L'urgenza di legiferare. La necessità di approvare la legge in fretta è stata continuamente ribadita. Anche recentemente il Presidente del Movimento per la Vita dichiarava di "rammaricarsi per l’ulteriore rinvio del voto sui singoli articoli. L’urgente approvazione finale è resa indispensabile dall’incertezza della sorte dei tanti che si trovano in condizioni simili a quelle di Eluana Englaro e che, come lei, sono esposte ad un ordinamento giuridico che è stato modificato dall’interpretazione giurisprudenziale, la quale in definitiva costituisce il diritto positivo concretamente vigente".
Ma, di fatto, nessun nuovo Beppino Englaro è comparso sulla scena giudiziaria a chiedere di essere autorizzato a lasciar morire l'interdetto di cui è tutore. Perché?
Assuntina Morresi, in più occasioni, ha espresso una convinzione: "casi analoghi non sono sorti finora perché in questi due anni la legge in discussione in Parlamento ha funzionato da deterrente".
La tesi è curiosa: a parte che gli anni trascorsi dalla sentenza della Cassazione sono ormai quattro (la sentenza è del 2007), non si comprende perché una discussione parlamentare (che, come è noto, non produce nessun effetto giuridico fino a quando la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica) dovrebbe dissuadere qualcuno dal promuovere una causa. Anzi: se vi fosse la previsione che la futura legge impedirà di ottenere per via giudiziaria una decisione analoga a quella emessa nei confronti di Eluana Englaro, assisteremmo ad una corsa alle cause: "cerchiamo di ottenere il provvedimento richiesto prima che la legge venga approvata!"
Ma questa corsa non c'è stata.
In realtà la mancata promozione di altre cause analoghe si può spiegare in altri modi: istintivamente propenderei per ritenere che, di padri/tutori decisi a provocare la morte della figlia interdetta ce ne sono pochi ...
Si può anche ritenere che, in realtà, la sentenza della Cassazione sul Caso Englaro sia rimasta isolata e, quindi, non vi sia nessuna certezza di ottenere una pronuncia analoga: l'ordinamento giuridico, cioè, non è affatto modificato, ma ha soltanto registrato una pronuncia abnorme.
Ma una spiegazione ancora più convincente è che si attenda l'approvazione della legge per verificare in che modo ottenere lo stesso risultato senza promuovere nessuna causa ... ad esempio facendo leva sul potere del tutore di rifiutare ogni terapia, anche salvavita, per l'interdetto.

Insomma: l'assenza di altre cause analoghe al caso Englaro costituisce una difficoltà per chi invoca ogni giorno l'urgenza di approvare una legge.
E, infatti, l'argomentazione sembra mutata. Le cause in preparazione non sarebbero più come quelle promosse da Beppino Englaro: sarebbero piuttosto, quelle legate ai poteri degli amministratori di sostegno e quelle che farebbero leva sui registri dei testamenti biologici istituiti illegittimamente presso molti Comuni.
Sarà anche vero: ciò confermerebbe, appunto, che la sentenza Englaro è isolata e non viene ritenuta una strada ancora percorribile.
Mi chiedo, però:
a) se temiamo i decreti dei Giudici tutelari che autorizzano gli amministratori di sostegno a rifiutare ogni trattamento sanitario per i loro assistiti, come mai nel progetto di legge si prevede esplicitamente proprio questo? Ancora una volta, forse qualcuno sta semplicemente aspettando l'approvazione della legge che permetterà il medesimo risultato eutanasico senza nemmeno ricorrere al Giudice tutelare ...
b) visto che i registri dei testamenti biologici presso i Comuni sono ormai approvati da tempo, come mai nessuno promuove una causa-pilota? Forse perché, una volta approvata la legge, essi cadranno in disuso essendo entrata in vigore una normativa che permette ciò che essi contemplano?



Se, quindi, questa urgenza di legiferare - e tanto meno in legiferare in questo modo - non si ravvisa affatto, davvero Delle Foglie ha ragione quando critica chi teme che la nuova legge possa moltiplicare le cause?
Lo vedremo nel prossimo post

Giacomo Rocchi

sabato 30 aprile 2011

Da "testamento biologico" a "Dichiarazioni antipate": un trucco?





Qualche settimana fa abbiamo segnalato la nascita del nuovo blog di Scienza e Vita (http://www.blogscienzaevita.org/) e ci siamo chiesti se avrebbe davvero dato spazio e dibattiti aperti che - molti ritengono - nel mondo cattolico, sul tema del progetto di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, mancano (e spesso sono soffocati).

Ebbene, il blog ha pubblicato tre commenti ad un pezzo di Lucio Romano, Copresidente Nazionale dell'Associazione Scienza e Vita: e il risultato è davvero interessante.


Il pezzo si intitolava: "DAT, non testamento biologico: una precisazione". Romano sosteneva che "la differenza non è formale, ma sostanziale". Infatti "il testamento biologico è un documento che esprime una volontà vincolante “ora per allora”, che presuppone la disponibilità della vita e riduce la dimensione della persona a cosa di cui disporre", mentre "Con le Dat, opportunamente normate, si offre una protezione al paziente o al grave disabile, assicurando quanto possibile e proporzionato in riferimento alla situazione clinica, attualizzata".

La vera differenza, quindi, è la vincolatività delle dichiarazioni che "distruggerebbe la relazione di cura medico-paziente".

Il Direttore di Avvenire, Marco Tarquinio lo ribadiva ieri: "La legge all'esame della Camera e in via di perfezionamento e approvazione non sarà una legge sul testamento biologico, ma sulle dichiarazioni anticipate di trattamento ... giocare così con i concetti significa confondere le acque per confondere la gente".


Tre commenti al pezzo di Lucio Romano mettevano in dubbio che si tratti di una reale differenza: davvero le DAT non sono vincolanti nella parte in cui il dichiarante rinuncia ai trattamenti salvavita (chiede, cioè, di essere lasciato morire)? Come si spiega la controversia che il fiduciario può instaurare contro il medico davanti all'apposito collegio?


Sorpresa! Lucio Romano, nella sua lunga risposta, dopo aver ribadito la differenza, osserva:


"...nelle DAT non sarebbe opportuno ratificare “la rinuncia da parte
del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari”
perché si rischierebbe di configurare la c.d. eutanasia passiva. Sarebbe
auspicabile, invece, la manifestazione di espressioni e informazioni utili al
medico per evitare trattamenti terapeutici sproporzionati. In questo
senso appare in effetti opportuna una rivisitazione dell’art.
3
."
E ancora:


"Il dibattito sul DDL alla Camera, che sembra iniziare a breve, rappresenta
una buona occasione per dettagliare ulteriormente l’articolato e armonizzarlo
con i principi di riferimento enunciati
".


In parole povere: il Senato della Repubblica ha approvato un progetto in forza del quale le DAT, nel loro contenuto essenziale - rifiuto di tutte le terapie, anche salvavita - sono vincolanti e permettono l'eutanasia per omissione di cure!

E questa è una notizia: il Copresidente nazionale di Scienza e Vita ritiene che il testo debba essere cambiato!



Ma insomma, Direttore: chi è che "gioca con i concetti" e "confonde le acque per confondere la gente"?



Giacomo Rocchi

venerdì 29 aprile 2011

Teologia parlamentare



Nel nostro Paese, la formazione delle leggi è fondata sul sistema del bicameralismo perfetto: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (articolo 70 della Costituzione) e, fino a quando entrambe le Camere non approvano il medesimo testo, nessuna legge viene in essere. Di qui la "navetta", vale a dire i progetti di legge che si trasferiscono dalla Camera al Senato o dal Senato alla Camera e continuano questo trasferimento fino a quando si raggiunge l'approvazione definitiva.

Perché questo sistema? Evidentemente i nostri Padri Costituenti ritenevano che esso fosse la garanzia di una deliberazione più meditata e, quindi, potesse aiutare ad approcvare leggi migliori e più giuste.


Credo che essi non immaginassero che, diversi decenni dopo, sarebbe stato teorizzato l'obbligo morale per i parlamentari di una Camera di non modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Mauro Cozzoli, ordinario di Teologia Morale nella Pontificia Università Lateranense, approfondendo l'attacco ai "supercattolici" sferrato da Domenico Delle Foglie, teorizza proprio questo (su Avvenire del 28/4/2011): dando atto che si diffondono "dichiarazioni, più insistenti che convincenti, avverse alla legge", stigmatizza la logica ispiratrice del "tutto o niente": "o una legge del parlamento garantisce in modo casistico e massimalistico il bene, o a essa è da preferire il vuoto legale, la non legge".

Cozzoli - come ormai da tempo si usa fare contro i "supercattolici" - brandisce l'insegnamento della Chiesa, nel caso specifico una Nota dottrinale della Congregazione per la dottrina della Chiesa del 2002. Vediamo il passaggio citato e la lettura che ne dà l'illustre teologo:


"L'insegnamento della Chiesa rileva che ci sono esigenze etiche
fondamentali e irrinunciabili
e, al tempo stesso, considera la loro
mediazione nella concretezza della realizzazione e nella diversità
delle circostanze operative
, con esplicito riferimento alla mediazione
legislativa. In tali esigenze è in gioco l'essenza dell'ordine morale, che
riguarda il bene integrale della persona
. Come tali non ammettono
deroghe, eccezioni o compromesso alcuno.
Nel contempo la loro codificazione
in legge dello Stato è suscettibile di una molteplicità di enunciazioni e
accentuazioni, più o meno inclusive di casi, aspetti e variabili, con cui la
mediazione al concreto dei beni più elevati, soprattutto in politica, deve
misurarsi. Le attività politiche - osserva la Nota - mirano volta
per volta alla realizzazione estremamente concreta del vero bene umano e sociale
in un contesto storico, geografico, economico, tecnologico e culturale ben
determinato
."

Fin qui tutto bene: non si ricava certo da questi passaggi la difesa delle "leggi che producono il danno minore" fatta da Delle Foglie una settimana orsono! Nessuna deroga, nessuna eccezione, nessun compromesso!

Ma i teologi moralisti sanno leggere tra le righe! E così Cozzoli, dall'ultima frase della Nota citata, accusa quelli che Delle Foglie definisce "supercattolici" di "arretrare in una difesa astorica e apolitica di beni e valori", astraendosi dal contesto, rifuggendo dalla complessità e dalle sfide del reale concreto" e (ovviamente!) richiudendosi in un "fortino".

Da questo "fortino" questi sventurati non fanno altro che denunciare i "buoni" (in questi articoli ci sono sempre i buoni e i cattivi): coloro che "nell'agone della politica cercano pazientemente, giorno dopo giorno, di ottenere la migliore copertura legale possibile di beni inalienabili, come la vita di una persona. Con questo non si toglie nulla all'inviolabilità del bene, ma lo si rende concretamente esigibile e tutelabile".


Fermiamoci qui e torniamo al bicameralismo perfetto: un progetto di legge è stato approvato da un ramo del Parlamento, il Senato, dopo una lunga gestazione. Che devono fare i deputati? E il cittadino cattolico che assiste al dibattito parlamentare? E' permesso criticare questo progetto (che attualmente, non ha nessuna efficacia né valore) e chiederne la modifica? E' permesso "volere di più dalla legge"? è permesso richiamare, per sostenere la necessità di modifiche, il bene del diritto alla vita? Oppure questa è una "difesa oltranzista" (supercattolica?) del bene e, per di più, "indice di insipienza illusoria"?

E ancora: i politici impegnati nelle mediazioni dell'agone della politica, non li abbiamo eletti noi? Abbiamo il diritto di giudicarli e indirizzarli? O ci dobbiamo fidare di loro (o meglio: per Cozzoli ci dobbiamo fidare dei Senatori ...) e stare zitti?


Il messaggio dell'illustre teologo morale è chiaro: "accontentiamoci!", perché "la legge (in realtà il progetto di legge approvato al Senato) tutela sufficientemente i due beni in atto: la vita dell'ammalato e la libertà di questi e del medico".

Ancora una volta abbiamo letto bene: il progetto non tutela quei beni senza "deroghe, eccezioni o compromesso alcuno"; li tutela "sufficientemente" (altri direbbero: "produce il danno minore"...).


Ma cosa vogliamo di più? Cosa importa se, nello stesso numero di Avvenire il professor Alberto Gambino, proseguendo nella critica del progetto di legge approvato al Senato, indica diverse "zone grigie, senza tutela effettiva"? E se tra queste, ad esempio, indica l'inserimento della categoria dei soggetti "in stato di fine vita", che rischia di "disattendere la motivazione più profonda della legge: evitare che le persone in stato di lunga e, forse, irreversibile degenza postulino minori esigenze di cura rispetto a quelle degli altri paziente"?

Che importa - in definitiva - all'illustre teologo moralista se la legge produrrà effetti diversi - addirittura opposti - da quelli proclamati? Se anziani disabili, pazienti in stato di incoscienza, neonati prematuri non saranno curati in forza delle regole dettate da quella legge?

Il modello - richiamato espressamente - è quello dell'approvazione della legge 40 sulla fecondazione artificiale: che importa all'illustre teologo moralista se centinaia di migliaia di embrioni sono morti e moriranno nell'applicazione di quella legge?

I cattivi sono quelli che vogliono "dichiararsi immuni da complicità con la legge e accusare di correità chi l'appoggi"!



Giacomo Rocchi


P.S. Non sono un esperto ... ma mi chiedo: che lavoro è quello del teologo moralista?