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sabato 28 luglio 2012

PAROLE: EUTANASIA /1

“L’eutanasia non c’entra un fico secco. Ed è un reato. Ma volete che i magistrati della Cassazione ci abbiano autorizzato ad uccidere? Questo continuo ribaltare le cose non giova a nessuno e dovrebbe fare ribrezzo a chi lo pratica”.


Così Beppino Englaro liquida (Il Venerdì di Repubblica, 27/7/2012) la domanda che l’intervistatore, nel fare riferimento alla morte della figlia Eluana, gli pone, riferendo che “alcuni polemisti parlano di eutanasia”.
Il cattivo maestro, che consapevolmente ha deciso di trasferire la decisione sulla vita di sua figlia “nella società”, merita di essere letto, per capire cosa davvero è avvenuto e cosa potrebbe avvenire.
Englaro richiama, senza spiegarlo, un concetto di “eutanasia”, che giudica una pratica cattiva (“è un reato”; detto da colui che si è rivolto ai giudici è sicuramente un giudizio negativo); non lo chiarisce, ma sostiene che ciò che ha fatto è una cosa tutta diversa.
Che si tratti di mistificazione, si comprende dalla pretesa di falsificare la realtà, accompagnata – ovviamente – dall’accusa agli altri di “ribaltare le cose”: infatti, secondo Beppino Englaro, i giudici della Cassazione “non l’hanno autorizzato ad uccidere” la figlia.

Diamo per scontato che il riferimento sia al complesso delle decisioni della Cassazione e della Corte d’appello di Milano (furono i giudici di Milano ad autorizzare l’Englaro a procedere, in attuazione della precedente sentenza della Cassazione), e domandiamoci: cosa hanno autorizzato i giudici? La risposta – è banale, ma le cose vere devono essere ricordate e ribadite – passa attraverso alcuni gradini.

Eluana Englaro era viva? Si.
Stava per morire per una malattia progressiva e incurabile e giunta alla fase terminale? No.
Era in grado di nutrirsi, dissetarsi e curarsi da sola? No.
C’era chi la nutriva, la dissetava, la curava? Si.
Beppino Englaro è stato autorizzato a sospendere nutrizione, idratazione e cure? Si.
I giudici avevano permesso ad altri di nutrirla, dissetarla e curarla? No.
Un uomo o una donna, in qualunque condizione si trovi, può sopravvivere senza nutrizione e idratazione? No.

E allora: come vogliamo chiamare l’autorizzazione data dalla Corte di Milano a Beppino Englaro? Vogliamo dire che i giudici hanno autorizzato il tutore a sospendere nutrizione e idratazione ad una disabile che non era in grado di nutrirsi e idratarsi da sola, permettendogli, altresì, di impedire ad altri di farlo, e ciò fino a quando fosse sopraggiunta la morte della figlia?
Diciamo pure così: ma se una persona ha in custodia un neonato o un disabile grave, lo chiude in una stanza che chiude a chiave e il neonato o il disabile muore, cosa ha fatto la persona che lo aveva in custodia? Lo ha ucciso.

I Giudici hanno autorizzato Beppino Englaro ad uccidere sua figlia e Beppino Englaro l’ha uccisa.
Partiamo dalla realtà dei fatti.

Ma l’uomo che è stato autorizzato, su sua richiesta, ad uccidere sua figlia, e che ha utilizzato questa autorizzazione, non è soddisfatto; come tutti sapevano avrebbe fatto, la butta in politica (anche spicciola: non è puntuale l’attacco al governatore della Lombardia?) per fare “una sorta di rivoluzione”: contrappone “inviolabilità della persona” alla “indisponibilità della vita”, spingendosi ad affermare che sulla persona della figlia “si sono accaniti oltre ogni decenza”, ma rifiutando di rispondere all’affermazione che la morte di Eluana Englaro sia avvenuta “di fame e di sete” (“Ma quale fame, e quale sete … Non sanno di cosa stanno parlando”: di che è morta, sig. Englaro, sua figlia?).

Si arriva, quindi, all’eutanasia. Comprendiamo che la legalizzazione di ciò che ha fatto Beppino Englaro e che vorrebbero fare i suoi epigoni passerà attraverso la criminalizzazione di una pratica, sostenendo che l’uccisione delle persone è cosa diversa.
Vedremo, allora, se davvero quella dell’Englaro è stata eutanasia e se è possibile distinguere tra le varie uccisioni delle persone.

Giacomo Rocchi

domenica 9 ottobre 2011

Il cardinale Bagnasco e il "diritto di tutti alla vita"/3




Perché il cardinal Bagnasco ribadisce l'auspicio per l'approvazione rapida del progetto di legge sulle DAT? E questo progetto, cosa "salvaguarda" davvero? La risposta alla prima domanda sta nelle parole che in un'altra Prolusione, quella del 22/9/2008, lo stesso porporato pronunciò. In quell'occasione egli incoraggiò l'approvazione di una legge con un determinato contenuto: evidentemente il progetto che sta per essere approvato corrisponde a quanto allora auspicato. Vale davvero la pena di rileggere le parole pronunciate tre anni fa.

Prendendo lo spunto dalla vicenda di Eluana Englaro (che sarà fatta morire pochi mesi dopo), il card. Bagnasco sollecitava il Parlamento a "varare, si spera con il concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l’attesa – riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche – di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza. Dichiarazioni che, in tale logica, non avranno la necessità di specificare alcunché sul piano dell’alimentazione e dell’idratazione, universalmente riconosciuti ormai come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi. Quel che in ultima istanza chiede ogni coscienza illuminata, pronta a riflettere al di fuori di logiche traumatizzanti indotte da casi singoli per volgersi al bene concreto generale, è che in questo delicato passaggio – mentre si evitano inutili forme di accanimento terapeutico - non vengano in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eutanasia, in particolare di abbandono terapeutico, e sia invece esaltato ancora una volta quel favor vitae che a partire dalla Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano. La vita umana è sempre, in ogni caso, un bene inviolabile e indisponibile, che poggia sulla irriducibile dignità di ogni persona, dignità che non viene meno, quali che siano le contingenze o le menomazioni o le infermità che possono colpire nel corso di un’esistenza".
Avevamo davvero compreso quale regolamentazione auspicava il Presidente della CEI? Partiamo proprio dal caso Englaro: benché esso non avesse in alcun modo a che fare né con dichiarazioni anticipate della giovane (la sentenza della Cassazione aveva, in realtà, attribuito al padre/tutore il potere di esprimere la volontà della disabile, sia pure agganciando la sua decisione ad una volontà presunta della figlia interdetta) e tanto meno con un accanimento terapeutico operato su di essa (le suore misericordine forse si accanivano su di lei, dandole da mangiare e da bere e curandola amorevolmente?), esso era il punto di partenza del discorso per dare indicazioni al legislatore.

Insomma: Eluana Englaro veniva strumentalizzata per finalità politiche.

Cosa proponeva il card. Bagnasco? Dichiarazioni anticipate rese in forma scritta aventi efficacia giuridica in base alle quali coloro che le avevano fatte potessero essere lasciati morire per omesse terapie. L'indicazione è chiarissima: solo le dichiarazioni riguardanti la sospensione di alimentazione e idratazione non potevano essere consentite, tutte le altre invece dovevano essere permesse ed avere efficacia.


Notiamo il riferimento alle altre persone che si trovavano nella condizione di Eluana Englaro (il cardinale indicava in 2000 il numero delle persone che si trovavano allora in "stato vegetativo"); quale è l'esito agghiacciante che il cardinal Bagnasco temeva? Il fatto che essi non fossero stati messi "in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi": non la possibilità che essi fossero uccisi (a meno che lo fossero mediante sospensione dell'alimentazione e idratazione)! Sì, perché ciò che conta è "il rapporto fiduciario tra il malato e il medico": formula bellissima, ma che - quando si adottano dichiarazioni aventi valore legale - altro non significa che "consenso informato" e, quindi, possibilità di rifiutare terapie, anche salvavita.

Iniziamo, allora, a comprendere perché, pochi giorni orsono, il Presidente della CEI ha affermato che il progetto di legge "salvaguarda il diritto di tutti alla vita" e non "salvaguarda la vita di tutti". La differenza non sembra più così sottile ... Del resto, come non notare che, per definire l'ordinamento italiano contraddistinto dal favor vitae, il Presidente della CEI dimenticava i milioni di bambini uccisi in forza di una legge dello Stato? Il presule tralasciava quanto i vescovi italiani avevano scritto nel 1978: "quando autorizza l'aborto lo Stato contraddice radicalmente il senso stesso della sua presenza e compromette in modo gravissimo l'intero ordinamento giuridico, perché introduce in esso il principio che legittima la violenza contro l'innocente indifeso".

Cercheremo di scendere più a fondo nel prossimo post.



Giacomo Rocchi

venerdì 19 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/5



Abbiamo visto che i tutori e gli amministratori di sostegno potranno rifiutare terapie salvavita per conto degli interdetti.
Ci siamo chiesti se i medici, di fronte al loro rifiuto, potranno ugualmente curare l'interdetto oppure dovranno fermarsi. Su questo punto decisivo la Camera ha apportato delle modifiche al testo approvato dal Senato.

Ma i medici non possono fare niente? E il tutore deve rendere conto a qualcuno delle sue decisioni?
La Camera dei Deputati ha abrogato l’articolo 8 che, stabiliva che i medici, di fronte al rifiuto dei rappresentanti legali, dovessero ottenere l’autorizzazione da parte del giudice tutelare per poter curare il malato. Si tratta di abrogazione proposta da parlamentari orientati ad una maggiore difesa della vita e, quindi, va apprezzata per il principio che vuole affermare: “se il paziente deve essere curato perché rischia di morire, il medico lo cura , senza preoccuparsi di consenso o di autorizzazione!”.
Ma questo principio è garantito dal progetto? Quanto al tutore, il progetto prescrive che “la decisione … è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace” (art. 2 c. 6). In realtà è una difesa debolissima contro decisioni di tutori in senso eutanasico: per contestarle, infatti, i medici dovrebbero far causa al tutore; in caso contrario non potrebbero che prendere atto della “decisione” di non prestare il consenso.

Vi è, però, una seconda norma, introdotta alla Camera, che sembra più efficace: “Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente” (articolo 2 comma 8).
Si stabilisce un obbligo del personale sanitario (e quindi, in primo luogo dei medici): è importante, perché la garanzia contro l’eutanasia per omissione di terapie è effettiva solo se i medici vengono obbligati a salvare la vita dei pazienti, con il rischio di responsabilità penale per omicidio in caso di morte del paziente non curato.
La norma, però, lascia un quadro giuridico molto vago: non stabilisce affatto che, quando l’omissione di terapie può portare alla morte il paziente, “il consenso informato al trattamento sanitario (del tutore) non è richiesto” (come invece viene stabilito per i casi di emergenza).

Insomma: i medici devono sempre curare i pazienti incapaci che rischiano di morire quando i loro rappresentanti legali rifiutano le terapie salvavita?
Il fatto che ciò non sia stato stabilito espressamente non può che far temere sviluppi (anche giurisprudenziali) in senso contrario alla vita.




Ma Beppino Englaro è un modello positivo o negativo per la maggioranza che sta approvando questa legge? E' paradossale: si impedirà (salvo sentenze della Corte Costituzionale ...) ai tutori di lasciar morire di fame e di sete gli interdetti ma, nello stesso tempo, si attribuirà loro il potere di rifiutare ogni terapia necessaria...



Giacomo Rocchi

giovedì 11 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/4



Medici con le mani legate, impossibilitati ad agire se manca il formale consenso; minacciati di abusi o di inesistente "accanimento terapeutico"; destinati ad obbedire ai desideri e ai rifiuti dei pazienti. In questo quadro si inseriscono i poteri dei legali rappresentanti degli incapaci: sembra una questione "secondaria", ma invece riguarda proprio l'eutanasia dei soggetti più deboli.



Cosa ha a che fare l’obiettivo sbandierato: “Mai più un’altra Eluana Englaro!” con una regolamentazione del consenso ai trattamenti sanitari a minorenni e interdetti? Sembrerebbe che si tratti di questioni distanti tra loro.
Eppure – nel silenzio “assordante” anche da parte dei cattolici favorevoli all’approvazione della legge – questo tema è stato presente fin dall’inizio nei progetti di legge ed è stato oggetto (anche nella discussione in Assemblea alla Camera) di ripetute modifiche, in un senso o nell’altro: il fatto è che negli interdetti e nei minorenni si rinvengono molti “candidati” ad un’azione eutanasica: e quindi l’interesse verso questo tema è inevitabilmente alto.
Ricordiamo: l’eutanasia non è altro che l’uccisione “pietosa” di una persona decisa da un’altra persona; come possono i suoi fautori perdere l’occasione di stabilire esplicitamente che, in certi casi, qualcuno ha il potere di imporre la cessazione o la non attivazione delle terapie che potrebbero salvare la vita di soggetti incapaci?

Partiamo dal Caso Englaro: a Beppino Englaro è stato attribuito dai Giudici il potere di far morire la figlia (che era stata interdetta) in quanto tutore.

E il progetto di legge?In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento” (articolo 2 comma 6). Quindi: senza previo consenso del tutore il medico non può iniziare alcun trattamento sanitario sull’interdetto; se il consenso del tutore viene meno il medico deve interrompere il trattamento sanitario in atto sull’interdetto.

Non è sorprendente trovare questa norma in una legge che dovrebbe impedire il ripetersi di altre morti di interdetti decise da tutori?

Ma i tutori possono rifiutare il consenso anche a terapie salvavita?

Il progetto di legge stabilisce che “la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3”; l’articolo 3 è la norma che regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi il tutore (ma anche l’amministratore di sostegno) potrà “esplicitare” “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
Puntiamo l’attenzione sulla parola “ogni”: il tutore potrà rifiutare tutti i trattamenti terapeutici erogati all’incapace.



Quindi: Sì, il tutore può rifiutare il consenso anche a terapie salvavita.


L’unico limite è stabilito dal comma 5: “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita … Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”: e, appunto, poiché il potere dei tutori è ritagliato sul contenuto delle DAT, nemmeno loro potranno pretendere (come fece Beppino Englaro) che nutrizione e idratazione artificiale siano sospese all’interdetto.

Emerge con evidenza un enorme potere di vita e di morte attribuita ai tutori sui loro assistiti; si concretizza il rischio di eutanasia legale: l’incapace incosciente potrà essere lasciato morire non curandolo adeguatamente sulla base della “decisione” (si noti il vocabolo utilizzato dal legislatore) del tutore o dell’amministratore di sostegno!


In base a queste norme, poi, i tutore potranno agire in giudizio contro i medici per contestare le terapie erogate agli interdetti, sostenendo che sono illegittime per mancanza del loro consenso: esattamente l'azione che aveva promosso Beppino Englaro ...



Vedremo nel prossimo post se i medici potrannno superare il rifiuto alle terapie salvavita sugli interdetti opposto dai tutori. Fin da subito una riflessione: siamo già in piena eutanasia legale e ancora non siamo arrivati alle DAT ...



Giacomo Rocchi

giovedì 4 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/2



Nel primo post abbiamo chiarito che il timore è quello della legalizzazione dell'eutanasia non consensuale; abbiamo, poi, sottolineato che i principi generali enunciati dall'articolo 1 del progetto non forniscono garanzie certe, soprattutto se la legge si rivelerà essere una "legge ipocrita".
Iniziamo con questo post l'analisi delle norme operative del progetto.


Il divieto di accanimento terapeutico.
La prima norma che giustifica i timori si trova nell’articolo 1 lettera f: “La presente legge … garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”.


Sembra una norma innocua, di buon senso, ma non lo è affatto: cerchiamo di capire perché.


In primo luogo: la legge stabilisce un divieto per il medico e, quindi, un diritto del paziente a non subire trattamenti “straordinari non proporzionati”.

Dove si farà valere questo diritto? Davanti ad un Giudice civile. Quando i radicali minacciano che, una volta approvata la legge, i Tribunali saranno pieni di cause intentate contro i medici, essi hanno in mente anche questa norma.
Quale sarebbe l’oggetto di questa causa? Il medico curante verrà citato in giudizio per contestare una terapia ancora in corso e per costringerlo a cambiarla o a farla cessare. Un giudice dovrà decidere sulle terapie erogate ai pazienti! Questo è l’effetto di avere trasformato una regola deontologica (quella che ciascun medico deve seguire in base ai principi della sua professione) in regola giuridica, stabilita per legge.
Chi potrà intentare la causa? Ovviamente il paziente, titolare del diritto; ma anche i suoi legali rappresentanti se si tratta di incapace: genitori di minori o tutori di interdetti. Come non ricordare Piergiorgio Welby (i giudici civili respinsero la sua domanda di sospendere le terapie, affermando che il suo diritto non era tutelato: ecco, ora lo sarà…) e Beppino Englaro (egli agiva come tutore della figlia interdetta, sostenendo che ogni terapia o cura prestata ad Eluana integrava un accanimento terapeutico…)? La legge normalizza due tipi di azione che molti avevano ritenuto al di fuori dell’ordinamento.

Non basta: chi sono i pazienti in stato di fine vita? La legge non fornisce alcuna definizione. Facciamola breve: è pacifico che i soggetti in cd. stato vegetativo (la condizione in cui si trovava Eluana Englaro) rientrano nella categoria; e come negare, ad esempio, che un anziano colpito da demenza non si trovi in stato di fine vita (in ogni caso morirà tra qualche anno…)?
Emerge una gravissima discriminazione: alcune categorie di pazienti non devono essere curati al meglio: le “condizioni cliniche” o gli “obbiettivi di cura” comportano il divieto di terapie straordinarie – quelle, cioè, che permettono alla medicina di avanzare ogni anno, scoprendo nuove terapie e raggiungendo nuovi risultati! E quali sono gli obbiettivi di cura per un soggetto in stato vegetativo persistente (“non tornerà mai più alla coscienza”) o per un vecchio malato di Alzheimer?


Concludiamo, quindi, su questo punto: lo scenario prevedibile è che altri Beppino Englaro promuovano cause contro i medici che curano altre Eluana Englaro, sostenendo che le terapie erogate sono sproporzionate, straordinarie, non adeguate agli obbiettivi di cura, tenuto conto delle condizioni cliniche.

In queste cause (sicuramente ammissibili, alla luce del testo di legge) si tenterà, tra l’altro, di scardinare il divieto di sospensione dell’alimentazione e idratazione artificiali (di cui parleremo nei prossimi post), sostenendo che si tratta di terapie, se del caso mediante apposite eccezioni di costituzionalità (pensate che non si troveranno Giudici civili pronti a sollevarle?).
L’effetto sui medici volenterosi si avrà, comunque, già prima: basterà la minaccia di promuovere una causa …

Il tutto – si noti bene – non ha niente a che vedere con il divieto dell’accanimento terapeutico, che riguarda soltanto i pazienti terminali, prossimi alla morte.

Nei prossimi post vedremo come il potere dato a tutori, amministratori di sostegno, genitori di minori completa questo quadro che già fa intravedere un uso della legge a favore dell'eutanasia dei malati.


Giacomo Rocchi







lunedì 1 agosto 2011

Testamento biologico: il progetto approvato alla Camera/1



La Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento apportando notevoli modifiche al testo già licenziato dal Senato della Repubblica.
Il Comitato Verità e Vita ha già espresso un giudizio sintetico, ribadendo la propria contrarietà all’approvazione di qualunque legge sul testamento biologico e riaffermando che una legge di questo tipo, se approvata definitivamente, sarebbe il secondo passo verso la legalizzazione dell’eutanasia, dopo il primo costituito dall’uccisione di Eluana Englaro autorizzata dai Giudici.
Occorre però un’analisi approfondita del testo del provvedimento: è probabile, infatti, che si tratti del testo definitivo della futura legge (difficilmente il Senato apporterà ulteriori modifiche). Il giudizio deve essere meditato e non affrettato o emotivo; dobbiamo cogliere il contenuto effettivo del progetto (in parte nascosto da coloro che lo promuovono) e capire gli effetti pratici prodotti nell’ordinamento giuridico e sulla vita delle persone e della società.



Quali timori?
Da questo progetto non temiamo solo una legalizzazione dell’eutanasia consensuale (quella richiesta da colui che vuole morire), ma soprattutto di quella non consensuale: ci opponiamo ad una legge che permetterà (di diritto o di fatto) l’uccisione (anche mediante omissione di cure e terapie) di persone che non hanno chiesto di morire e che non sono in grado di opporsi alle decisioni che possono portarle a morte.
Le leggi o le decisioni contro la vita, fino ad ora, hanno legittimato uccisioni di questo tipo: dall’aborto volontario, alla fecondazione extracorporea, alla decisione dei giudici nei confronti di Eluana Englaro. Non solo: queste leggi e queste decisioni hanno fatto emergere i criteri per individuare le vittime: la malattia o le malformazioni (aborto “terapeutico” e fecondazione in vitro con selezione degli embrioni), lo stato di salute al di sotto di una “qualità della vita” accettabile, “degna di essere chiamata vita” (il caso Englaro). È facile individuare le ulteriori “categorie” di potenziali vittime, già colpite in altre parti del mondo: i neonati malati o disabili, gli anziani in stato di demenza, i disabili in stato di incoscienza, i malati di patologie inguaribili e progressive.



I principi proclamati

L’articolo 1, intitolato “Tutela della vita e della salute” è rimasto quasi immutato rispetto al testo approvato al Senato: l’articolo proclama principi generali e ha lo scopo evidente di rassicurare coloro che difendono il diritto alla vita.
Ma ancora una volta si deve ribadire che le leggi ipocrite contengono sempre affermazioni di principio di contenuto opposto al loro reale contenuto: ben sapendo come la legge 194 del 1978 sull’aborto “tutela la vita umana dal suo inizio”, così come proclama, non possiamo certo esultare se il progetto di legge sulle DAT promette di garantire e tutelare la vita umana “anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere”!
Davvero definire la vita umana “diritto inviolabile e indisponibile” è un argine alle uccisioni fondate sul rifiuto di terapie salvavita? Sì, perché, che fosse un diritto inviolabile e indisponibile era un dato da sempre pacifico, ma dottrina e decisioni giudiziarie hanno ripetutamente affermato che il rifiuto espresso contro una terapia salvavita non è superabile dai medici, cosicché la morte può giungere su richiesta dell’interessato sulla base del principio della disponibilità della salute, mantenendo fermo il principio dell’indisponibilità della vita… (vi sembra una distinzione da azzeccagarbugli? Beh, questo è lo stato dell’arte …).
E perché dovremmo rallegrarci se la legge ribadisce la vigenza delle norme del codice penale che vietano l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio (“La presente legge … vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”)? Sappiamo bene che quelle norme penali – ingiustamente interpretate da giudici civili e penali, che le hanno svuotate dall’interno – non hanno impedito il suicidio assistito di Piergiorgio Welby, né hanno fatto argine alla volontà di Beppino Englaro di far morire la figlia.
Quanto al “divieto di ogni forma di eutanasia” (ribadito una volta di più nel testo approvato alla Camera dei Deputati): che efficacia ha se, nella legge, non si rinviene nessuna definizione di “eutanasia”? La morte procurata mediante sospensione di terapie o cure pretesa dal soggetto interessato oppure dai suoi legali rappresentanti deve considerarsi eutanasia?



Vedremo nei prossimi post se e in che misura il progetto rispecchia davvero i principi che proclama.



Giacomo Rocchi

sabato 26 marzo 2011

Verso l'eutanasia legale/Il "caso Englaro" diventa legge/2


Chi ha scritto queste parole?
"Chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in condizioni di estrema debolezza e non in grado di provvedervi autonomamente";
"la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente, a preservarne e a tutelarne la vita".

Sono i giudici della Cassazione che, nel 2007, hanno consentito il "via libera" a Beppino Englaro per sospendere alla figlia interdetta l'alimentazione e idratazione artificiale, fino a farla morire.

Vedete quale è il "diritto alla vita" riconosciuto ai soggetti in stato vegetativo?
Comprendete in che modo la scelta del tutore deve essere "rivolta oggettivamente a preservarne e a tutelarne la vita"?

Dove sono scritte queste altre parole?
"riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, anche ... nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere";
"la scelta (del tutore sulle terapie all'incapace" è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace"

Si tratta del progetto di legge sulle DAT in discussione alla Camera dei Deputati.

Ci si domanda: il diritto alla vita dei disabili incapaci sarà tutelato nello stesso modo in cui la sentenza della Cassazione ha tutelato il diritto alla vita di Eluana Englaro?

Ma la sentenza della Cassazione, in realtà, voleva tutelare la "dignità" di Eluana Englaro, permettendone la morte:
"il tutore non può nemmeno trascurare l’idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte"

Guarda un po'; il legislatore delle DAT ha la stessa preoccupazione:
"riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza"

Paralleli inquietanti ...

Giacomo Rocchi

venerdì 25 marzo 2011

Verso l'eutanasia legale/Il "caso Englaro" diventa legge


16 ottobre 2007: La Cassazione, pronunciando sul ricorso di Beppino Englaro, che chiedeva di essere autorizzato ad interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiale per la figlia, che si trovava in stato di incoscienza nel cd. "stato vegetativo", afferma un principio: il padre/tutore ha il potere di decidere di far morire la figlia interdetta di fame e di sete.

9/2/2009: Eluana Englaro muore dopo che il padre/tutore, autorizzato dalla Corte d'Appello di Milano in forza della sentenza della Cassazione, l'ha autorizzato a sospendere alimentazione e idratazione.

26/3/2009: Il Senato della Repubblica approva un progetto di legge che recita:
"Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato ...
In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento"

Aprile 2011: Il progetto verrà approvato definitivamente?

(Ci diranno che il tutore deve prendere le sue decisioni avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute dell'incapace; ma taceranno sulla possibilità per il tutore di rifiutare terapie salvavita per l'interdetto.
Diranno che il rifiuto del tutore può essere impugnato dal medico, ma non spiegheranno che il medico non ha l'obbligo di impugnarlo.
Diranno che il tutore non può far interrompere alimentazione e idratazione artificiale all'interdetto come fece Beppino Englaro, ma non spiegheranno che può rifiutarsi di farle iniziare e può, ancora, rifiutare ogni altra terapia e perfino la respirazione artificiale ...).

Giacomo Rocchi

venerdì 15 ottobre 2010

Un paese civile


Milano, 13 ott. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) -

"Ho dovuto aspettare piu' di 15 anni per un miracolo".

Il papa' di Eluana Englaro, la donna di Lecco a cui, nel febbraio 2009, e' stata interrotta l'idratazione e alimentazione artificiale dopo 17 anni trascorsi in stato vegetativo, ripercorre la dura battaglia condotta per la figlia. E a distanza di oltre un anno e mezzo dalla sua morte, attacca:

"In un paese civile prese di posizione come quella del presidente
della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, non dovrebbero
esistere".


Poche parole (quelle riportate dall'agenzia di stampa), ma che fanno riflettere:
per Beppino Englaro un paese civile è quello in cui, non solo si permette che una disabile incosciente venga lasciata morire di fame e di sete, ma in cui si impedisce a chi non è d'accordo di esprimere la sua opinione ("prese di posizione ... non dovrebbero esistere").

Quando si sostiene che il diritto alla vita viene prima e sta sopra tutti gli altri diritti (di manifestare il pensiero, di riunione, di religione ecc.) si intende proprio questo: un Paese che riconosce il diritto a sopprimere un disabile - negando il suo diritto alla vita - scivola verso la negazione degli altri diritti: non devi parlare, non devi obbiettare!

Ma, se Beppino Englaro nega il diritto di parola per chi si oppone ad un atto ingiusto come quello che stava per compiere sulla figlia Eluana, con quale diritto usa il termine "miracolo"?

Giacomo Rocchi

lunedì 18 gennaio 2010

"Perché non ci sia più un'altra Eluana Englaro"






Questo è lo slogan che campeggia nella home page del Movimento per la Vita che, ripetutamente, ha chiesto che la Camera dei Deputati approvi senza ritardo il progetto di legge Calabrò nel testo uscito dal Senato.

Nel sito del Movimento per la Vita è presente anche una documentazione ampia che contiene anche l'ultimo contributo inviato ai Deputati il 14/12/2009: "La legge sul fine vita dopo il caso Eluana. Un contributo di riflessione". Ognuno può accedere a questi documenti.

Non siamo d'accordo e il nostro Manifesto Appello spiega ampiamente i motivi: quella legge - a prescindere dalla buona fede o dalle ottime intenzioni di chi l'ha confezionata e di chi la sostiene, è un "secondo passo" (il primo è stato la morte procurata di Eluana Englaro) nella direzione dell'eutanasia.
Sappiamo bene - lo abbiamo visto proprio con la legge 40 sulla fecondazione artificiale - che il danno che può fare un "legislatore distratto" o, peggio ancora, un legislatore disposto a scendere a compromessi (espliciti oppure taciti) su questioni non negoziabili è un danno enorme: in una clamorosa eterogenesi dei fini, la legge 40 ha autorizzato e finanziato (quasi) tutto ciò che i legislatori dicevano di volere vietare e limitare.
Un po' di diffidenza è quindi giustificata ...

A leggere i testi del MpV sembra che la legge Calabrò sia fatta soltanto di poche norme: la proclamazione della inviolabilità e indisponibilità della vita umana e la regolamentazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, non vincolanti per il medico e che non possono contenere il rifiuto di alimentazione e idratazione.
Perché, allora, giustificare questa normativa con la morte procurata di Eluana Englaro? "... solo la legge può assicurare che in altre situazioni simili non si pervenga ad un identico esito ... dopo la morte di Eluana la legge è divenuta indispensabile per riparare la falla ... un rinvio al Senato con conseguenti ritardi che potrebbero consentire la morte di altre persone in condizioni paragonabili a quella di Eluana".

Qualcosa non torna: il caso Englaro non è quello di una donna le cui dichiarazioni anticipate di trattamento non erano state rispettate (non le aveva fatte); piuttosto è il caso in cui ad una persona, il padre - tutore, è stato attribuito il potere di decidere della morte della figlia - interdetta.
Allo stesso modo le "altre persone" in stato vegetativo che la normativa dovrebbe salvare non hanno fatto testamento biologico.

Ma la legge prevede qualcosa sul potere dei tutori sulle cure salvavita degli interdetti?
On. Casini: In base alla legge Calabrò, Beppino Englaro avrebbe potuto rifiutare per la figlia l'inserimento del sondino artificiale che l'ha tenuta in vita per molti anni?
In base alla legge Calabrò, Beppino Englaro avrebbe potuto rifiutare di curare una polmonite alla figlia in stato vegetativo ritenendo la terapia "di carattere sproporzionato"?
In base alla legge Calabrò, i genitori di un neonato prematuro a rischio di disabilità possono rifiutare le terapie intensive che "rischiano" di mantenerlo in vita?
In base alla legge Calabrò, un amministratore di sostegno di un anziano colpito da demenza senile può negare il consenso ad una terapia oncologica?
E rispetto al rifiuto di tutori, genitori, amministratori di sostegno, i medici possono curare ugualmente i pazienti? Sono obbligati a rivolgersi al giudice o possono astenersi da qualunque intervento?
Parliamo davvero di tutta la legge!

Giacomo Rocchi

































domenica 29 novembre 2009

«Avrei fatto come papà Englaro»

Prendo dalla pagina online de Il Giornale,
....«Mi sarei comportato come la famiglia di Eluana», ha detto a proposito del caso Englaro sottolineando che «la volontà della persona coinvolta e della famiglia è meritevole del rispetto delle istituzioni, è una soglia che non deve essere varcata a cuor leggero dallo Stato».
Una bella bordata alla «sua» maggioranza, la stessa che ha approntato un ddl che intende evitare nuovi casi di «eutanasia mascherata». Ma anche una bella bordata contro se stesso. Non c’è bisogno di ritornare ai tempi del fu Msi (incorrendo nelle precise puntualizzazioni degli esegeti ufficiali del Secolo e di FareFuturo) per riscoprire un Fini diverso. Tre anni fa, il 7 dicembre 2006, parlando di Piergiorgio Welby, malato di distrofia che chiedeva lo stop al respiratore, Gianfranco Fini disse: «Welby è cosciente, non può chiedere di morire. Chi assecondasse la sua volontà sarebbe un omicida». In tre anni il punto di vista sulla questione si è rovesciato.....
Cosa può far rinnegare il valore intangibile della vita, il diritto naturale stesso; forse il potere? Il Colle?
Giovanni Ceroni

domenica 30 agosto 2009

Anche i cattivi maestri talvolta dicono il vero




"Sbagliare e' umano, ma perseverare e' diabolico". Cosi' Beppino Englaro commenta all'ADNKRONOS SALUTE l'ipotesi avanzata dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi, su una leggina che ricalchi quella che il Consiglio dei ministri varo', nel febbraio scorso, per Eluana, riconoscendo l'alimentazione e l'idratazione artificiali come un diritto inalienabile. Il decreto legge votato all'unanimita' dal Cdm poche ore prima della morte della donna non ebbe la firma del presidente della Repubblica. E anche stavolta Beppino Englaro si appella al Capo dello Stato: "Non e' detto che firmi una simile forzatura, cosi' come possiamo confidare sulla Corte Costituzionale una volta chiamata a pronunciarsi al riguardo", afferma.

"SBAGLIARE E' UMANO, MA PERSEVERARE E' DIABOLICO"

Giacomo Rocchi

lunedì 16 marzo 2009

Quella che doveva difendere Eluana ...

Avvocato Alessio, il 18 marzo il disegno di legge sul testamento biologico approderà alle Camere. In quel testo cosa è rimasto della libertà all'autodeterminazione del paziente?"
Purtroppo niente. Con le ultime modifiche si sta per dare vita ad un mostro giuridico che ignora totalmente l'individuo. La figura del fiduciario che dovrebbe rappresentare la volontà del paziente incapace di intendere è svuotata di qualsiasi significato. L'ultima parola è del medico, a sua volta ingabbiato da una legge talmente costrittiva da apparire come un autentico abuso contro i cosiddetti Dat, le dichiarazioni di volontà messe per iscritto preventivamente dalla persona in cura. Addio consenso informato, addio libertà di chiedere la cessazione di terapie che prolungano una condizione medica disperata e priva di prospettive di miglioramento, come era il caso di Eluana".

Nel libro le decisioni prese da Beppino Englaro vengono descritte come "il più grande atto d'amore di un padre verso la figlia". In molti inorridirebbero nel leggere una frase del genere. Lei invece è d'accordo?"
Non ho dubbi, Beppino Englaro è una persona sensibile e coraggiosa, di grandissima levatura morale. Ho vissuto al suo fianco il dolore per la perdita di una figlia a cui si aggiungeva quello per le menzogne che gli venivano vomitate addosso, soprattutto da ambienti ecclesiastici capaci di influenzare le decisioni politiche e mediche. (...)
Per contro attorno a Beppino Englaro si è creato un team umano e giuridico improntato alla massima solidarietà. Sono orgogliosa di farne parte. Lui stesso ha definito le circostanze che ci hanno portato a collaborare come qualcosa di predestinato".



Intendete dare battaglia anche sull'applicazione della legge sul testamento biologico?"
Certamente, non potrebbe essere altrimenti. Solleveremo tutte le eccezioni di costituzionalità che quel testo contiene. Non sono poche. Cito tra tutti l'articolo 32 della legge fondamentale dello Stato italiano, che dà la possibilità al paziente, in determinate condizioni, di rifiutare trattamenti terapeutici secondo la propria coscienza. Lo Stato è laico, basta applicare la Costuzione":



E' anche lei, come Beppino Englaro, fra i 14 indagati con l'accusa di omicidio volontario di Eluana?"
No, e trovo quel capo d'accusa ridicolo, dato che Englaro non ha fatto altro che attuare un regolare decreto della Corte costituzionale italiana. (...)

La Cassazione, con l'ordinanza del 3/3/2005, rilevato che l'accoglimento della domanda di Beppino Englaro avrebbe portato a morte la figlia, richiamava la necessità della nomina di un curatore speciale sussistendo un conflitto di interessi tra tutore e interdetta. Vi era quindi bisogno di "altro soggetto quale necessario contraddittore nel giudizio" nei confronti del tutore.

Un necessario contraddittore può far parte del team umano e giuridico che sta accanto al tutore?


Giacomo Rocchi

domenica 8 marzo 2009

Un ministro straordinario.

Qualche giorno fa il Ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi si era fatto notare per un aspro giudizio sulla denuncia penale presentata contro Beppino Englaro: egli dichiarava di voler vivere in un Paese senza più guerre fra Guelfi e Ghibellini sul valore della vita; dichiarava "poco civile e per niente cristiano" il fatto che la Procura di Udine fosse costretta ad aprire un'inchiesta che coinvolge il padre di Eluana.

Solidarietà per un padre che aveva sofferto prima di dar corso all'autorizzazione che i Giudici gli avevano concesso?
C'è qualcosa di più: lo dimostra l'editoriale apparso su "Il Tempo":

"per venire al dibattito parlamentare sul disegno di legge italiano, io penso che in via di principio idratazione e alimentazione debbano essere sempre salvaguardate, salvo però nei casi in cui c'è il rischio che pur non essendo un trattamento terapeutico, la stessa idratazione e alimentazione finiscano per coincidere con una forma di accanimento terapeutico, perché intraprese nell'irragionevole ostinazione di mantenere artificialmente in vita un malato che altrimenti sarebbe destinato a morire."

Ecco la proposta: una regola e un'eccezione: l'eccezione sarebbe costituita dai casi in cui in mancanza di alimentazione artificiale il malato sarebbe destinato a morire.
Abbiamo capito bene? Ci sono dei malati che, se togli loro nutrizione e idratazione non muoiono? Veramente anche i sani, senza mangiare o bere, muoiono ...
Forse il Ministro si è spiegato male: a quali casi intende riferirsi?
Lo dimostra un altro passaggio:

"piuttosto che continuare a fare del caso Englaro il cardine o il paradigma di una nuova normativa che per forza di cosa finirebbe per rivelarsi inapplicabile, credo sarebbe molto più auspicabile cercare di raggiungere insieme un punto di equilibrio che mantenga extra legem vicende rare e straordinarie come quella di Eluana."

Il caso di Eluana Englaro sarebbe "raro e straordinario"? Ma non si era parlato di 5.000 persone in stato vegetativo persistente? Il Ministro propone di autorizzare per essi l'interruzione dell'alimentazione e idratazione artificiale!
E chi decide in questi casi? Si dirà: ovviamente il soggetto che ha lasciato dichiarazioni anticipate di volontà ...
Il Ministro ha un'altra idea:

"In tal caso, a decidere se sospendere il protocollo di idratazione e alimentazione dovrà essere non l'astratto comma della legge, bensì il consulto tra i familiari del malato e i medici curanti, e una loro decisione comune presa al di fuori del clamore pubblico".

Voilà! Come il finale di uno spettacolo di un prestigiatore, la volontà del paziente (il famoso art. 32 della Costituzione ...) scompare!
Decidano i medici e i familiari: siano loro a dire se il paziente deve morire o no.
E, mi raccomando: acqua in bocca, nessun "clamore pubblico" ...

Signori e signore: ecco a voi l'eutanasia dei disabili!

Il Ministro Bondi - probabilmente non essendo troppo informato stando dietro ai monumenti storici e ai quadri - si è aggiornato trovandosi un consigliere:

"ho parlato ieri a lungo con il signor Englaro per ascoltare le sue ragioni e per comprendere il suo cammino di sofferenza, uno sforzo che è proprio di qualsiasi cristiano".

Ecco: il quadro è un po' più chiaro ...

Giacomo Rocchi



lunedì 2 marzo 2009

Autodeterminazione?

Dal ricorso di Beppino Englaro contro il decreto della Corte d'Appello che respingeva la richiesta di interruzione del sondino nasogastrico:

"I convincimenti di Eluana sarebbero stati chiesti e sarebbero stati oggetto di istruttoria non perché taluno potesse pensare che essi, manifestati in un tempo lontano, quando ancora Eluana era in piena salute, valgano oggi come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale dai trattamenti che ella subisce": lo stesso Beppino Englaro riteneva che la volontà espressa dalla figlia fosse irrilevante!

Dal decreto della Corte d'Appello di Milano del 2006: il contenuto delle testimonianze delle amiche "benché indicativo della personalità di Eluana, caratterizzato da un forte senso di indipendenza, intollerante delle regole e degli schemi, amante della libertà della vita dinamica, molto ferma nelle sue convinzioni, non può essere utilizzato al fine di evincere una volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che attualmente la tengono in vita" ...

La Cassazione del 2007, secondo la Corte d'Appello di Milano del 2008, "non ha ritenuto che fosse indispensabile la diretta ricostruzione di una sorta di testamento biologico effettuale di Eluana, contenente le sue precise dichiarazioni anticipate di trattamento, sia pure rese in modo non formale; ma che fosse necessario e sufficiente accertare che la richiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia".

Ma davvero qualcuno continua a credere che Eluana è stata uccisa perché il padre ha ubbidito alla sua richiesta di morire?

Giacomo Rocchi

sabato 28 febbraio 2009

La fuga dalla realtà

Se è vero che gli insulti anonimi abbondantemente riversati sul nostro blog nelle ultime ore non meritano repliche, come osserva Pietro Brovarone, non vi è dubbio che i nostri affettuosi amici suscitano alcune riflessioni che vale la pena di riportare.

PREGIUDIZIO. Molti dei nostri commentatori hanno dato per scontato che a motivare la denuncia (e a sostenere l'attività del Comitato Verità e Vita) sia una fede religiosa: questo tentativo di incasellare all'istante l'autore di una certa azione è molto comodo nel ragionamento, perché permette di dire: "voi siete gli integralisti crudeli che ve la prendete con un disgraziato come Beppino Englaro!". Naturalmente il pregiudizio non necessita di riprove e, quindi, i nostri amici non andranno a visitare il sito del nostro Comitato per scoprire che il Comitato Verità e Vita non è affatto un'associazione ecclesiale. D'altro canto, anche tornando indietro ai post di questo blog, potranno vedere come non temiamo di parlare male dei vescovi: provate a digitare "Bagnasco" e vedrete quanti post polemici vi sono nei confronti del Presidente della Conferenza Episcopale.


SMEMORATI! Ma i nostri affettuosi amici, nella loro furia antintegralista, sembrano dimenticare che la difesa dei diritti umani fondamentali - primo fra tutti quello del diritto alla vita dei deboli - non è affatto riservato ai clericali, ma costituisce il fondamento della nostra civiltà. Non pare che la dichiarazione universale dei diritti (1948) o altre dichiarazioni del genere siano state siglate dai papi ...


IRREALISTICI. Marco Mastrini afferma che "Eluana non era affatto viva". Il sig. Mastrini deve decidere se le sue affermazioni sono agganciate alla realtà effettuale e alla scienza (secondo cui, come nessuno nega, Eluana Englaro era viva), oppure alle sue fantasie: se il concetto di morte è quello (comunemente accettato dalla comunità scientifica) di morte cerebrale, nessuno dei parametri dei soggetti in stato vegetativi persistente corrisponde a quelli dettati per verificare se è intervenuta questa morte. Ma le fantasie servono al sig. Mastrini per affermare (e convincere se stesso, presumo) che Eluana Englaro non è stata uccisa ... perché era già morta!

Si svegli Mastrini!


IDEOLOGICI. Ovviamente, con la nostra denuncia, abbiamo voluto "imporre la propria visione del mondo anche a coloro che la pensano diversamente", come scrive Anonimo. No: abbiamo solo preso atto di un fatto realmente accaduto - una disabile in stato di incoscienza che è stata fatta morire di fame e di sete - e lo abbiamo presentato all'autorità giudiziaria penale con considerazioni che dimostrano (a nostro parere) che si è trattato di un'uccisione illecita (condotta che il codice penale - non noi - qualifica "omicidio volontario"). L'autorizzazione ad uccidere Eluana Englaro, invece, era giusta? Attendiamo - che altro potremmo fare - la pronuncia dell'autorità giudiziaria.


BUONISTI. Eh, sì: perché ovviamente siamo "inumani", ipocriti, antidemocratici, crudeli, indifferenti verso l'uomo (qualcuno è convinto che proviamo più pietà nei confronti dei cani) e così via. Un Anonimo, in uno slancio (e un volo pindarico) davvero notevole, ci paragona ai carnefici di Auschwitz ... Tutto questo nasconde, ancora una volta, la realtà: sono stati Beppino Englaro e la sua equipe a far morire di fame e di sete Eluana Englaro, noi (e non solo noi) ci siamo limitati a chiedere che l'autorità giudiziaria penale verificasse se ciò era lecito. Ma il distacco dalla realtà fa dire allo stesso anonimo che "Eluana era stata costretta in condizioni disumane contro la sua volontà", quando è notorio, da una parte che la giovane disabile era amorevolmente curata ed accudita, che non sentiva alcun dolore e, soprattutto (se l'anonimo ha letto la sentenza che con tanta sicurezza cita, lo sa benissimo) che ella non aveva mai chiesto di essere uccisa (ciò è scritto a chiare lettere!).


Non pretendiamo di convincere gli anonimi commentatori, ma nemmeno Alberto Marzi di Cecina, perché il loro ripetuto "vergogna!" nasconde la voglia di ragionare e di capire (o, quanto meno, di discutere civilmente).

Semplicemente certe cose vanno fatte e vanno dette, per difendere la vita di molte persone (che dopo l'uccisione di Eluana Englaro sono potenzialmente candidate a subire la stessa sorte) e la verità dei fatti.


Giacomo Rocchi

venerdì 27 febbraio 2009

IL SENSO DI UNA DENUNCIA

1. Il Comitato Verità e Vita ha presentato una denuncia per omicidio volontario nei confronti di Beppino Englaro e di coloro che hanno provocato la morte di Eluana Englaro e così ha reso obbligatoria l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, atto a cui (a quanto sembra) il Procuratore di Udine non aveva ancora provveduto.
È un atto che segue a quanto la nostra associazione ha dichiarato pubblicamente in più occasioni nelle scorse settimane, e coerente con lo statuto del nostro Comitato, che ci impegna a promuovere la difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale. E che quindi è contro la legalizzazione dell’aborto, della fecondazione artificiale e dell’eutanasia.
Noi di Verità e Vita – e non solo noi – affermiamo che non è lecito far morire una persona viva togliendole alimentazione e idratazione.

2. Sarebbe stato davvero tragico se nel nostro Paese, di fronte a un evento che ha sconvolto e turbato tutta l’opinione pubblica, nessuno avesse sentito la necessità di chiedere alla magistratura lo svolgimento di un’indagine seria e accurata intorno a questa vicenda.
Deve essere la giustizia penale a valutare la condotta di coloro che uccisero la disabile: la morte procurata di un uomo non è mai un fatto privato! L’azione penale è chiamata a tutelare i beni giuridici fondamentali, fra i quali primeggia quello della vita innocente.

3. Nel nostro ordinamento l’omicidio del consenziente è un reato, come anche l’istigazione al suicidio. La vita è un bene indisponibile, e non si può toglierla nemmeno a chi ne faccia richiesta. Per di più, nel caso in questione noi sosteniamo – e lo abbiamo scritto nella denuncia – che Eluana Englaro non aveva chiesto di morire, o che quanto meno non esiste una prova di una tale richiesta utilizzabile in un procedimento penale.
Ecco perché parliamo di omicidio volontario: non è stata la volontà della vittima ad indurre la condotta di chi l’ha uccisa.

4. Il giudice penale è autonomo rispetto alle decisioni del giudice civile, tanto più se quest’ultimo ha pronunciato in sede di volontaria giurisdizione: il Comitato chiede che l’autorizzazione rilasciata a Beppino Englaro sia considerata inefficace, non ricorrendo nessuna delle scriminanti previste dal codice penale, e sottolinea che anche le prove assunte in sede civile sono inutilizzabili in un processo penale.
La denuncia contesta che, fino a questo momento, le indagini della Procura di Udine si siano concentrate soltanto sul rispetto del protocollo e chiede, quanto meno e in subordine, di accertare se sia stata tentata la nutrizione per via naturale o tramite PEG: il decreto della Corte d’Appello di Milano non dava a Beppino Englaro il potere di vita e di morte sulla figlia, ma solo quello di rifiutare l’uso del sondino nasogastrico.

5. Il Comitato Verità e Vita ha ritenuto che la denuncia fosse doverosa, di fronte al tentativo di archiviare questo fatto tragico nel silenzio e nella menzogna, spinta al punto di negare la realtà stessa dell’uccisione di Eluana Englaro ad opera di chi doveva avere cura di lei.
Abbiamo operato semplicemente in coerenza con questo dato di realtà, senza alcuna animosità o ostilità nei confronti delle singole persone.
Che si difenda il diritto alla vita di ogni essere umano, sano o malato, cosciente o privo di coscienza: questo è il punto. Questo è il senso della nostra azione.


Il Comitato Verità e Vita

domenica 22 febbraio 2009

Il cattivo maestro

Beppino Englaro di nuovo da Fabio Fazio:
"Nessuno può togliere il diritto di essere curati ma nessuno può togliere agli altri il diritto a non curarsi e a lasciarsi morire". "E sappiamo - ha aggiunto - che la grande conquista del consenso informato e dell'autodeterminazione delle persone è parte integrante della Costituzione italiana. Quindi non si può prescindere da questo". Stabilire il contrario "è anticostituzionale e antiscientifico".

Sulla vicenda della figlia, morta dopo 17 anni di stato vegetativo e una lunga battaglia legale per affermare il diritto a interrompere l'alimentazione e l'idratazione forzate, Beppino Englaro ha detto che "Eluana meritava più rispetto". "Ho sopportato perché ero a posto con me stesso e potevo rispettare le indicazioni di mia figlia", ha tenuto a sottolineare proposito del clima e dei giudizi espressi in quei momenti.

Englaro ha parlato anche del rischio eutanasia: "Dire di no a una terapia salva-vita non è eutanasia. E' semplicemente lasciare che la natura faccia il suo corso. Si chiede solamente di non curarsi, di lasciarsi morire. E' quasi banale non capire questa situazione. Una cosa è chiedere di morire altra è lasciarsi morire. Lo ha chiesto anche Giovanni Paolo II".

Ora che il sig. Beppino Englaro ha fatto quello che era stato ingiustamente autorizzato a fare, può mostrare fino in fondo il suo volto.
Come sembrava ovvio, la sua volontà di uccidere la figlia disabile non veniva dal nulla:

"Sono sempre stato socialista - spiega Englaro - In famiglia ho respirato quest'aria". "Con mio padre parlavo di Loris Fortuna -prosegue - il socialista padre della legge sul divorzio e autore della prima proposta di depenalizzazione dell'aborto. Per noi friulani resta un leader".

Beppino Englaro mente: sua figlia non meritava solo più rispetto, meritava di vivere; il sondino nasogastrico non era una terapia salvavita, era il suo sostegno vitale; farla morire di fame e di sete non è stato lasciare che la natura facesse il suo corso: è stata eutanasia, soppressione volontaria di una disabile in ragione della sua condizione.

L'italiano che, dopo l'abolizione della pena di morte, per la prima volta ha ucciso un'altra persona su autorizzazione dei giudici, è il vero e insuperabile cattivo maestro.

Giacomo Rocchi

sabato 7 febbraio 2009

Quali criteri di giudizio?

Dal Corriere della Sera (Rubrica Italians):
"Caro Severgnini, sarà perché il povero Beppino Englaro è di qui (Friuli, ndr), sarà perché conosco personalmente i medici che si occupano di Eluana, certo mi sento un poco personalmente preso da questa triste vicenda. Io la vedo così: nessuno ha il diritto di sindacare l'operato di povere persone che si trovano davanti problemi di questo genere. Lo dico perché personalmente mi sono trovato davanti a un dramma esistenziale molto meno impegnativo, e ho odiato tutti coloro che mi dicevano cosa andava fatto. Sembrerà fuori luogo, ma mi riferisco al fatto che la mia splendida bambina non voleva saperne di essere concepita, e avevamo iniziato il percorso della fecondazione assistita. La legge italiana a questo proposito è orrenda, e io non esito a mandare i miei pazienti a Krumpendorf (150 km circa da qui, nella cattolicissima ma non stupida Austria) se non riescono ad avere figli. Lo dico dal profondo del cuore: lasciate in pace quei poveretti che combattono contro sfortune della vita così terribili. Lasciateli in pace. Cari Italians, pensate se toccasse a voi".
Sergio Bierti

"Brutto spettacolo, davvero. Credo si stia commettendo una crudeltà verso padre e figlia. Alcuni, soprattutto tra i cattolici, agiscono in coscienza e buona fede, quando vogliono tenere in vita (?) Eluana. Ma purtroppo intorno a loro si muovono i fanti dell'ipocrisia ossequiosa. Aggiungo: anche i media, continuando a pubblicare quella fotografia di Eluana - bella, giovane e in salute - non hanno aiutato".
Beppe Severgnini

Mentre Eluana sta morendo cerchiamo di capire contro cosa stiamo combattendo, quale mentalità permette di giungere a questo risultato.

La realtà oggettiva è cancellata: Severgnini pensa di cavarsela con il punto interrogativo (?) accanto alla parola "vita", fingendo che questo non sia il punto centrale della questione.
Eluana è viva o morta? questa domanda non si può fare, è scomoda, va cancellata: del resto già nell'aborto abbiamo visto come la strategia sia quella di cancellare il bambino, non farlo vedere; allo stesso modo nella fecondazione artificiale gli embrioni prodotti in gran quantità e destinati a morte certa non esistono.

Se la realtà viene cancellata il criterio di giudizio di quanto avviene è soggettivo e arbitrario: il "poveretto" e lo "sfortunato" è colui che non riesce ad accettare la nuova condizione della figlia o che non riesce ad avere figli; egli "combatte" per realizzare ad ogni costo i suoi desideri o per cancellare ciò che lo turba: ha diritto a realizzare i suoi desideri; chi lo ostacola è cattivo, orrendo, stupido: nessuno può dirgli cosa fare o non fare.

Bierti dice di parlare "dal profondo del cuore"; ma il punto di vista che usa è uno solo: "pensate se toccasse a voi" ... quanto "tocca" ad Eluana non lo riguarda, si rifiuta di vederlo.

Giacomo Rocchi

domenica 11 gennaio 2009

Non nel mio nome: riflessioni su Cassazione 21748/07

E’ circostanza nota a tutti che la Corte d’Appello di Milano, dietro “mandato” della Suprema Corte di Cassazione – sent. 21748/07, presidente dott.ssa Maria Gabriella Luccioli, con proprio decreto, volutamente dichiarato immediatamente esecutivo, ha autorizzato il tutore di Eluana Englaro a sospenderle l’alimentazione. (Non uso l’aggettivo forzata che di solito viene posto a fianco del detto termine, poiché ritengo che non vi sia nessuna forzatura nel dare cibo e acqua a qualsivoglia soggetto, posto che lo stimolo della fame e della sete sorge naturale in ogni essere umano).

Singolare, come dicevo, l’aver previsto l’immediata esecutorietà ad un provvedimento di tal fatta, quando in via ordinaria (art. 741 comma 1° c.p.c.), la regola prevede che il provvedimento divenga esecutivo quando siano spirati i termini per eventuali ricorsi alla giudice superiore.

Singolare, appunto, quasi a voler cristallizzare con la morte della sventurata ragazza, i principi giuridicamente eversivi (qui, a mio giudizio, si esce anche dal canone della creatività), esposti nella citata sentenza delle Suprema Corte di Cassazione. Provvedimento che, in nome del principio dell’assoluta autonomia dell’essere umano, figlio delle teorie superominiche del novecento e dell’utilitarismo consumistico, mette nel nulla il principio di diritto naturale di intangibilità della vita umana, negando, con abili sofismi, che l’ordinamento costituzionale tuteli la vita quale valore superiore anche alla libertà personale.

Ciò che più mi sorprende, tra le tante obiezioni che si possono muovere alla citata sentenza, che autorizza in concreto la morte di una donna per fame e sete, è il fatto che se esiste un diritto assoluto all’autodeterminazione, fino a legittimare, ovvero ritenere giuridicamente tutelabile una volontà suicidaria, deve, per forza di cose esistere anche il dovere, da imporre a medici o a dei “boia di stato”, appositamente reclutati, di rendere attuale il diritto all’autodeterminazione per quelle persone che non sono in grado di farlo in via autonoma.

Nello spirito del nostro ordinamento giuridico, che affonda le sue radici in 2000 anni di cristianesimo, l’offesa alla vita umana, anche se proveniente dallo stesso titolare del diritto, è stata sempre deprecata, tanto da prevedere sanzioni penali per tutti coloro che aiutano il suicida e, a contrario, è previsto che ci si attivi sempre per salvare la vita di un uomo, anche di quello che, tentando di suicidarsi non vi sia riuscito, pena l’omissione di soccorso. Ora, però, visto che la Suprema Corte ravvisa nella irreversibilità del quadro clinico e nella volontà del paziente di morire le due condizioni che legittimano una condotta omissiva volta a permettere la morte, c’è da domandarsi se il medico che giunga a soccorre un soggetto che ha tentato il suicidio, accertato un quadro clinico disperato, sia ancora tenuto a tentare di rianimare il paziente o debba astenersi davanti a quella che è la massima espressione dell’autonomismo umano, ovvero l’atto suicidario.

La sentenza in discorso, introducendo di fatto nell’ordinamento la possibilità per l’incapace, di essere lasciato morire, purché abbia in precedenza, manifestato in qualsivoglia maniera tale “desiderio”, porta la legge ordinaria e costituzionale oltre i suoi confini. Il famoso articolo 32 comma 2° della costituzione che darebbe copertura al ragionamento della Corte Suprema, vera ispiratrice e mandante necessario, dell’atto esecutivo della Corte d’Appello di Milano, venne per vero voluto, dai suoi presentatori on.le Aldo Moro e Paolo Rossi, per tutt’altre ragioni, ovvero per tutelare il cittadino nei confronti dello Stato contro pratiche lesive delle dignità umana: si legge nel resoconto sommario della seduta di martedì 28 gennaio 1947 “…. Si tratta prevalentemente del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori”. Non certo per sancire il diritto ad una dolce morte, così come vuole farci intendere la Suprema Corte.

A giudizio di chi scrive, pertanto, si può rilevare come la S.C. anziché essere fedele interprete della legge, abbia voluto sostituirsi al legislatore e per via “interpretativa” abbia introdotto di fatto l’istituto del testamento biologico. Istituto assente nel nostro ordinamento, tanto è vero che nella scorsa legislatura sono stati molti i disegni di legge presentati per rendere lecito il c.d. testamento biologico.

A conclusione di questa riflessione, mi sovvengono le parole di Gesù nel vangelo di Matteo al capitolo 25, rivolte a quelli che stanno alla sua sinistra: “ho avuto fame e non mi avete dato da magiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere……” Se questo sarà il metro di giudizio, è bene che la nostra società rifletta e per quel che mi è possibile voglio affermare, anche pubblicamente, che i giudizi pronunciati da quei tribunali in nome del popolo italiano, non sono pronunciati in nome mio.


Pietro Brovarone