domenica 1 luglio 2012

La Corte Costituzionale in fuga dalla propria colpa d'origine

Abbiamo visto come sia sancito, nero su bianco, nella Relazione del Ministro della Salute, che in Italia, l'aborto nei primi novanta giorni non è regolato così come aveva prescritto la Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 27 del 1975: l'aborto è permesso per qualunque motivo, a semplice richiesta della donna, senza alcun accertamento sul grave pericolo per la sua salute derivante dalla prosecuzione della gravidanza: è un diritto potestativo.
Perché, allora, la Corte Costituzionale si rifiuta di prenderne atto e di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 194?
Il fatto è che quella sentenza del 1975 era un concentrato di ipocrisia e la legge altro non è che la sua inevitabile applicazione.
Come sappiamo, la Costituzione, all’articolo 2, “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. “Riconosce”:  i padri costituenti sapevano bene di non dovere e potere creare i diritti dell’uomo e nemmeno di poterne graduare l’attribuzione ai vari soggetti, ma di avere l’obbligo di prendere atto che tali diritti preesistevano allo Stato e che lo Stato doveva semplicemente garantirne l’attuazione.
Non vi era necessità di menzionare espressamente i singoli diritti inviolabili: essi discendono dalla comune appartenenza al genere umano, sono diritti inviolabili dell’uomo.

Ma se la Costituzione prevede un sistema di controllo della conformità delle leggi alla stessa Costituzione – la Corte Costituzionale, le questioni di costituzionalità – chi garantirà la conformità ai diritti inviolabili dell’uomo? Come fa uno Stato a mantenersi fedele alla missione che i padri costituenti gli attribuirono?

E' stata appunto la Corte Costituzionale ad introdurre un primo “distinguo”, una prima eccezione al puro e semplice riconoscimento dei diritti inviolabili: “Ritiene la Corte che la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale. Più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito … Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare” (sentenza n. 27 del 1975).
Ecco che l’articolo 2 della Costituzione diventa pietra d’inciampo, un passaggio scomodo che comunque, si può aggirare; il “riconoscimento” e la “garanzia” vengono ribaditi, ma senza dimenticare “le particolari caratteristiche proprie” del concepito.

Ma i diritti inviolabili dell’uomo non si possono prendere a pezzi: o li riconosco, o li nego. E nel 1975 la Corte Costituzionale – con un’ipocrisia davvero profetica – li negava con poche, pesantissime parole: “l’embrione che persona deve ancora diventare”.
I diritti non sono più dell’uomo; sono degli uomini cui viene riconosciuto lo status di persona. Gli uomini non sono più tutti uguali.
E la sentenza del 1975 contiene un’altra caratteristica che conosciamo bene: l’assoluta arbitrarietà del criterio di discriminazione.
Perché l’embrione non è persona? Perché ha minori diritti degli altri uomini? La Corte Costituzionale non lo spiegava affatto, semplicemente lo affermava.

Il Giudice delle leggi è stato il primo – ma non l’ultimo – Giudice a negare a degli uomini la loro dignità intrinseca: e così ha dato il via a quella rincorsa dissennata tra Giudici e Legislatore a negare sempre più i diritti inviolabili; e a farlo sempre fingendo di voler rispettare e garantire quei diritti inviolabili che di fatto venivano negati.

Rileggiamo, allora, l'altro passo di quella sentenza: “…ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla”.
Vedete? La Corte, dopo avere spazzato via con quattro parole il diritto alla vita del bambino, pretendeva di dettare le regole, sentiva la necessità di riempire quel vuoto che prima era riempito da una sola norma: “la vita di ogni uomo è sacra”.
Ma era ovviamente un tentativo velleitario: e infatti, tre anni dopo, con la legge 194, il legislatore ha reso l’aborto sempre libero, con l’assenza di un accertamento medico, senza che la Corte Costituzionale (nonostante ne avesse avuto la possibilità) ne abbia affermato la incostituzionalità.

Sorprende questa evidente debolezza? Niente affatto: se il bambino era un minus di un uomo, non può che soccombere sempre agli interessi degli adulti.

La Corte Costituzionale, per pronunciarsi sulla legge 194, dovrebbe ammettere che la propria sentenza n. 27 del 1975 era sbagliata: di più, che era ingiusta ed iniqua, esattamente come la legge che l'ha applicata.

Giacomo Rocchi

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