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martedì 17 giugno 2014

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa: che fare? 3. Una strategia di attacco contro la fecondazione artificiale.

Nei due precedenti post abbiamo visto che non è lecito dare il proprio appoggio ad una legge intrinsecamente malvagia che legittimasse la pratica della fecondazione artificiale seppur animati dalla buona intenzione di limitare i danni provocati dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto all’eterologa sempre e comunque. 
Neppure in stato di necessità, cioè neppure se non ci fossero altre soluzioni percorribili.

Ora facciamoci questa domanda: di fronte a tale situazione creatasi dalla sentenza della Consulta, quali sono le strade lecite sotto il profilo morale per opporsi alla pratica ormai legale della eterologa? 
Appuntiamo che, per espressa decisione dei giudici, il Parlamento non deve intervenire sulla materia essendo già sufficienti le norme vigenti (semmai occorrerà aggiustare qualcosa nelle linee guida). Per quello che qui a noi interessa ciò significa che l’eterologa è già sin d’ora pratica legittima in ogni sua forma.

Dunque abbiamo escluso che il male si possa combattere legalizzandolo (v. anche legge 194). Non vale il brocardo: se il male è inevitabile almeno che lo si faccia bene. Il male mai si può compiere anche se minore.

Le soluzioni per arginare il male, tra le molte, potrebbero essere le seguenti. 
La prima: per gli operatori sanitari ricorrere all’obiezione di coscienza prevista dalla legge 40 (per gli interessati: non serve alcuna pratica aggiuntiva dato che l’obiezione di coscienza è valida per qualsiasi tecnica di fecondazione artificiale compresa quella eterologa).
In secondo luogo, sul piano giurisprudenziale, prendere esempio dai Radicali. All’indomani dalla batosta referendaria sulla legge 40 nel 2005 iniziarono ad intasare i tribunali di ricorsi per cambiare la legge e ci sono riusciti. Non si sono pianti addosso dicendo: “Con questa disfatta referendaria ormai tutto è perso e la partita sulla Fivet è chiusa”.
In terzo luogo occorre combattere la sentenza dei giudici sotto il profilo culturale – anche le azioni di carattere politico e giurisprudenziale possono assumere una veste culturale - ponendo la scure alla radice del problema, non cercando solo di sfrondare i rami più alti. Ciò significa che è doveroso ripetere in tutti i modi e in tutte le sale che è la stessa fecondazione artificiale ad essere una pratica iniqua.

Se la Corte costituzionale avesse aperto la porta alla sperimentazione sull’uomo, quale strategia sarebbe stata lecita sotto il profilo morale? Quella che contestava in radice tale provvedimento e si adoperava perché nella prassi non fosse applicata o quella che invocava una legge che confermasse il pronunciamento dei giudici? 
E a parte invertite: cosa avrebbero fatto i Radicali se la Consulta avesse ad esempio soppresso il divieto di imporre le cure, anche quelle salvavita? Avrebbero chiesto una legge per porre dei limiti oppure avrebbero criticato la decisione in radice?

Infine sul piano legislativo è necessario proporre disegni di leggi che mirino (solo) a limitare la portata lesiva della legge 40, attaccandola articolo per articolo. 
Si obietterà: “Proprio ora dopo la sentenza della Consulta? E’ da folli, da gente che non vive nella realtà! E’ fatica sprecata, non servirà a nulla e il disegno di legge finirà nel cestino della prima commissione che lo esaminerà!”. 
Tutto vero, ma per intanto si cambia la direzione dello scontro (e si fa opinione): non più stretti a catenaccio nella difesa della legge 40 per paura che cambi in peggio, ma tesi ad attaccare il nemico. In tal modo saranno i pro-choice ad essere costretti a difendere questa legge e non i cattolici.
Infatti tali derive della Consulta sono anche l’esito della posizione rinunciataria di ampi settori della cultura cattolica volti sempre, come accennato prima, alla difesa del male esistente – pensato ormai come realtà inestirpabile e irreversibile – e mai protesi all’attacco. 
Se chiedi cento magari dieci ottieni, ma se difendi il tuo dieci che ti tieni gelosamente stretto al petto vedrai che anche quel dieci ti verrà tolto. 
La storia sui principi non negoziabili ce lo insegna.


Tommaso Scandroglio

lunedì 16 giugno 2014

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa: che fare? 2. L'obbligo morale di astenersi dal compiere il male.

Nel precedente post abbiamo visto che non è lecito battersi per avere una legge sull’eterologa al fine di limitare i danni della sentenza della Consulta che ha spalancato le porte a questa pratica. Anche per un fine buono mai si può fare il male.

In merito a tale argomentazione c’è però chi obietta: rimanendo con le mani in mano e non adoperandosi per promulgare una legge più restrittiva si fa il gioco del nemico. Sarebbe una collaborazione al male tramite omissione. 
Nessuno vorrebbe varare una legge sull’eterologa, ma stretti da necessità meglio una legge che provoca pochi danni rispetto alla sentenza della Consulta che provocherà molti più danni. 

Risposta che parte da un esempio: se non uccido Tizio, un pazzo ha deciso che ucciderà altre tre persone. Sono dunque in un vicolo cieco: o la morte di mia mano di una persona (eterologa per legge in alcuni casi), oppure la morte di altre tre persone (eterologa sempre come vuole la Consulta). Anche in questo caso, se non ci sono alternative valide, non posso che astenermi dal compiere il male, perché – altro principio morale – le circostanze (in questo caso lo stato di necessità) non possono legittimare un atto intrinsecamente malvagio (l’uccisione di una persona innocente). 
E non vi è poi collaborazione al male da parte di chi si astiene: infatti non sono io che ho collaborato alla morte della altre tre persone per mano del pazzo, bensì è il folle stesso che le ha uccise ed ha congegnato tutto questo piano perverso a cui ho deciso di non collaborare. Non ho deciso io il verificarsi di questa condizione capestro, ma la mente del folle. Sarà Tizio ad essersi macchiato del sangue di tre innocenti, non io.

L’uomo è chiamato sempre a fare il bene, non sempre a ricercare l’utile. 
E se in una situazione concreta il maggior bene possibile è l’astensione dal compiere il male, occorre assumere questa condotta anche se dal punto di vista dell’utilità è la scelta peggiore. 
Ma dal punto di vista morale – l’unico punto di vista valido per l’uomo - i danni provocati non potranno essere addebitati a chi si è astenuto dal volere compiere il male, ma a chi – i giudici della Consulta – ha deciso di legittimare una pratica iniqua.

In sintesi: mai è lecito compiere un'azione intrinsecamente malvagia (voto di una legge iniqua) anche se il fine è buono (limitare i danni: restringere i casi in cui l'eterologa sarà praticata) ed anche se le circostanze non ci offrono alternative buone (o situazione molto malvagia - eterologa in ogni sua forma - o situazione meno malvagia - eterologa solo in alcuni casi: stato di necessità).

Nel prossimo post invece tenteremo di rispondere alla seguente domanda: di fronte a tale situazione creatasi dalla sentenza della Consulta, quali sono le strade lecite sotto il profilo morale per opporsi alla pratica ormai legale della eterologa?


Tommaso Scandroglio

domenica 15 giugno 2014

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa: che fare? 1. Approvare una legge che regoli la materia?

Qualche giorno prima che fossero pubblicate le motivazioni della sentenza della Consulta che ha sancito l’incostituzionalità del divieto inerente alla fecondazione eterologa, si è svolto presso la sala della Regina alla Camera un convegno proprio su questa sentenza. A parere dei giuristi e politici intervenuti – molti dei quali di estrazione “cattolica” – ora sarebbe necessario una legge per arginare i danni provocati dalla Consulta. 
Detto in parole semplici: la sentenza della Corte Costituzionale permette l’eterologa sempre e comunque. Adesso dobbiamo fare di tutto in Parlamento per limitare questa pratica il più possibile. Simile posizione è stata sposata sui media da moltissimi altri giuristi.

Tralasciamo il fatto che nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno espressamente affermato che non ci sono lacune normative da colmare e che quindi non serve una legge. Al di là di questo, poniamoci una domanda: è lecito sotto il profilo morale invocare una legge per limitare i danni provocati da questa sentenza? 

La risposta è netta: no, perché anche una legge limitativa sarebbe una legge intrinsecamente malvagia, magari con contenuto meno iniquo rispetto al contenuto della sentenza della Consulta, ma pur sempre malvagia. 
Infatti la pratica della fecondazione artificiale – omologa o eterologa poco importa – è pratica intrinsecamente malvagia e la legge che la permette è anch’essa ugualmente malvagia. Una legge che disciplinasse la pratica dell’eterologa, seppur riducendone i casi legittimi, rimarrebbe una legge cattiva e dunque non sarebbe lecito sotto il profilo morale dare il proprio assenso al varo di una norma di tale natura.

C’è chi obietta: “Ma il varo di questa legge è fatta per un fine buono: limitare i danni provocati dalla sentenza della Corte Costituzionale”. 
Risposta: c’è un principio morale che afferma che vi sono azioni intrinsecamente malvagie che mai possono essere compiute anche per un fine buono. Ad esempio non è lecito sotto il profilo morale uccidere volontariamente e direttamente una persona innocente per il fine buono di salvarne cento.
Dunque è lecito e a volte doveroso adoperarsi per limitare i danni, ma a patto che l’azione di impedimento sia lecita sotto il profilo morale. Se per impedire la morte di una persona l’unico modo è quello di ammazzarne un’altra innocente, non posso che astenermi da questa azione iniqua. 

Non è dunque lecito impedire “l’eterologa sempre” dando il proprio “Sì” all’ “eterologa qualche volta”.
L'errore di chi dice "meglio una legge restrittiva che la situazione di legittimità assoluta dell'eterologa creata dalla sentenza della Consulta" è il medesimo di chi diceva prima del varo della legge 40 "meglio una legge restrittiva che la situazione attuale di legittimità assoluta della fecondazione artificiale in ogni sua forma creatasi dal fatto che non c'è una legge". Ed infatti la Consulta eliminando il divieto di eterologa riporta la situazione a quella ante legem 40. 
Inoltre, ma non è aspetto centrale seppur importante: una legge restringerebbe sì il campo dell'iniquo (però rimarrebbe una legge iniqua), ma - rispetto alla sentenza della Consulta - lo eleverebbe di categoria giuridica: da pronunciamento giurisprudenziale ad atto normativo. La qual cosa è ancor più grave.

Nel prossimo post tenteremo di superare un’altra obiezione: se sto a braccia conserte avrò lasciato campo al nemico per fare quello che vuole e quindi avrò collaborato alla diffusione dell’eterologa.


Tommaso Scandroglio

sabato 9 marzo 2013

Uccidere i bambini stanca...

Micromega intervista Silvana Agatone, presidente della Libera Associazione Italiana Ginecologi per l’applicazione della Legge 194 (Laiga) in vista del secondo congresso nazionale.

Il punto di partenza, ovviamente, è il solito: gli obiettori di coscienza sono troppi e rischiano di mettere in pericolo il "servizio" della legge 194 (cioè: l'uccisione a richiesta dei bambini).

Interessanti sono i rimedi proposti dalla d.ssa Agatone.

Come si esce da quello che nel nostro paese si configura sempre più come un vicolo cieco?
"Ci sono tante possibili proposte: aumentare i giorni di ferie per i non obiettori e/o aumentare la loro retribuzione (ma se quest'ultima proposta in questi tempi di crisi è poco attuabile; la prima sarebbe molto interessante anche perché molti dei non obiettori sono sottoposti a quel fenomeno che va sotto il nome di burnout); oppure obbligare le ASL ad assumere un numero sufficiente di personale non obiettore, in grado di garantire l’applicazione di una legge dello Stato. Sarebbe anche estremamente interessante obbligare gli obiettori ad attività extra: per esempio impegnandoli in attività di contraccezione e prevenzione della gravidanza. In fondo coloro che hanno posto obiezione di coscienza al servizio militare hanno pagato un prezzo, essendo stati obbligati al servizio civile, inizialmente per un periodo di tempo persino più lungo di quello del servizio militare. E allora che anche gli obiettori siano obbligati ad impegnare più tempo degli altri nel lavoro! Un lavoro naturalmente coerente con le loro idee. Come per esempio passare più tempo in ospedale o negli ambulatori sparsi sul territorio per la prevenzione delle gravidanze indesiderate"
E allora, quali sono le proposte:
- più ferie per i medici non obbiettori. Sì, perché, ammazzare bambini - chissà come mai - produce stress (burnout), mentre (sembra di capire) i medici che si rifiutano di farlo questo stress non ce l'hanno. Strano, però, i medici non obbiettori si vantano di non lasciare la donna da sola e di garantire l'esercizio dei suoi diritti. Come mai sono così stressati?

- più soldi per i medici non obiettori. Ma sì, paghiamoli di più! L'uccisione dei bambini, evidentemente, è un lavoro così importante (più importante di tanti altri interventi chirurgici!) che merita una paga extra! Un lavoro, forse, di alta specializzazione, in cui si devono superare delle difficoltà tecniche speciali ... (mi viene in mente una fotografia degli anni '70, l'aborto con la pompa per bicicletta ...)

- concorsi separati per non obbiettori: cosicché l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito come l'obiezione di coscienza dovrebbe produrre una discriminazione a danno di chi lo esercita ... davvero democratici questi medici non obbiettori!

E infine:

- facciamo lavorare di più i medici non obbiettori! Sì, perché, evidentemente, secondo la d.ssa Agatone, mentre i poveri medici non obiettori si rompono la schiena ad ammazzare bambini in serie, quelli obiettori si ritrovano per ore davanti alla macchinetta per il caffè a raccontarsi barzellette ...

Interessante è il riferimento alle vicende del servizio civile sostitutivo di quello armato (obiezione di coscienza al servizio militare): la d.ssa Agatone ricorda che gli obiettori di coscienza "inizialmente" erano obbligati a prestare il servizio civile per un periodo di tempo persino più lungo del servizio militare (otto mesi) e conclude convinta: "gli obbiettori siano obbligati a lavorare di più!". Già: ma l'illustre medico non ricorda come mai quegli otto mesi in più per gli obbiettori di coscienza al servizio militare scomparvero; non ricorda, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1989 che dichiarò illegittima la legge proprio su quel punto. Leggiamo insieme alla d.ssa Agatone il passo finale di quella pronuncia: 
"la differente durata del servizio sostitutivo, a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile, rivestirebbe chiaramente quel significato di sanzione nei confronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo, freno alla libera manifestazione del pensiero".

Guarda un po:' la Corte Costituzionale aveva previsto, con 25 anni di anticipo, le intenzioni che avrebbero spinto i fautori della legge 194: volontà di discriminare gli obbiettori "per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico", volontà di porre "un freno alla libera manifestazione del pensiero" ...

Davvero democratici questi medici della LAIGA ...

Giacomo Rocchi

domenica 1 luglio 2012

La Corte Costituzionale in fuga dalla propria colpa d'origine

Abbiamo visto come sia sancito, nero su bianco, nella Relazione del Ministro della Salute, che in Italia, l'aborto nei primi novanta giorni non è regolato così come aveva prescritto la Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 27 del 1975: l'aborto è permesso per qualunque motivo, a semplice richiesta della donna, senza alcun accertamento sul grave pericolo per la sua salute derivante dalla prosecuzione della gravidanza: è un diritto potestativo.
Perché, allora, la Corte Costituzionale si rifiuta di prenderne atto e di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 194?
Il fatto è che quella sentenza del 1975 era un concentrato di ipocrisia e la legge altro non è che la sua inevitabile applicazione.
Come sappiamo, la Costituzione, all’articolo 2, “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. “Riconosce”:  i padri costituenti sapevano bene di non dovere e potere creare i diritti dell’uomo e nemmeno di poterne graduare l’attribuzione ai vari soggetti, ma di avere l’obbligo di prendere atto che tali diritti preesistevano allo Stato e che lo Stato doveva semplicemente garantirne l’attuazione.
Non vi era necessità di menzionare espressamente i singoli diritti inviolabili: essi discendono dalla comune appartenenza al genere umano, sono diritti inviolabili dell’uomo.

Ma se la Costituzione prevede un sistema di controllo della conformità delle leggi alla stessa Costituzione – la Corte Costituzionale, le questioni di costituzionalità – chi garantirà la conformità ai diritti inviolabili dell’uomo? Come fa uno Stato a mantenersi fedele alla missione che i padri costituenti gli attribuirono?

E' stata appunto la Corte Costituzionale ad introdurre un primo “distinguo”, una prima eccezione al puro e semplice riconoscimento dei diritti inviolabili: “Ritiene la Corte che la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale. Più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito … Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare” (sentenza n. 27 del 1975).
Ecco che l’articolo 2 della Costituzione diventa pietra d’inciampo, un passaggio scomodo che comunque, si può aggirare; il “riconoscimento” e la “garanzia” vengono ribaditi, ma senza dimenticare “le particolari caratteristiche proprie” del concepito.

Ma i diritti inviolabili dell’uomo non si possono prendere a pezzi: o li riconosco, o li nego. E nel 1975 la Corte Costituzionale – con un’ipocrisia davvero profetica – li negava con poche, pesantissime parole: “l’embrione che persona deve ancora diventare”.
I diritti non sono più dell’uomo; sono degli uomini cui viene riconosciuto lo status di persona. Gli uomini non sono più tutti uguali.
E la sentenza del 1975 contiene un’altra caratteristica che conosciamo bene: l’assoluta arbitrarietà del criterio di discriminazione.
Perché l’embrione non è persona? Perché ha minori diritti degli altri uomini? La Corte Costituzionale non lo spiegava affatto, semplicemente lo affermava.

Il Giudice delle leggi è stato il primo – ma non l’ultimo – Giudice a negare a degli uomini la loro dignità intrinseca: e così ha dato il via a quella rincorsa dissennata tra Giudici e Legislatore a negare sempre più i diritti inviolabili; e a farlo sempre fingendo di voler rispettare e garantire quei diritti inviolabili che di fatto venivano negati.

Rileggiamo, allora, l'altro passo di quella sentenza: “…ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla”.
Vedete? La Corte, dopo avere spazzato via con quattro parole il diritto alla vita del bambino, pretendeva di dettare le regole, sentiva la necessità di riempire quel vuoto che prima era riempito da una sola norma: “la vita di ogni uomo è sacra”.
Ma era ovviamente un tentativo velleitario: e infatti, tre anni dopo, con la legge 194, il legislatore ha reso l’aborto sempre libero, con l’assenza di un accertamento medico, senza che la Corte Costituzionale (nonostante ne avesse avuto la possibilità) ne abbia affermato la incostituzionalità.

Sorprende questa evidente debolezza? Niente affatto: se il bambino era un minus di un uomo, non può che soccombere sempre agli interessi degli adulti.

La Corte Costituzionale, per pronunciarsi sulla legge 194, dovrebbe ammettere che la propria sentenza n. 27 del 1975 era sbagliata: di più, che era ingiusta ed iniqua, esattamente come la legge che l'ha applicata.

Giacomo Rocchi

domenica 24 giugno 2012

Non vedo, non sento, non parlo


Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1975: "Ritiene la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell’aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarle".

Ministero della Salute, Relazione al Parlamento sull'attuazione dela legge 194, anno 2011: "Impropriamente si è sempre usato il termine certificazione, dalla dizione del modello D12, per il documento firmato anche dalla donna, a cui viene rilasciata una copia. Nel documento (Art.5 della legge 194/78) si attesta lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di interrompere la gravidanza, oltre all’invito a soprassedere per sette giorni. Trascorso tale periodo la donna può presentarsi presso le sedi autorizzate per ottenere l’interruzione di gravidanza, sulla base del documento rilasciato. Il rilascio del documento avviene dopo gli accertamenti e i colloqui previsti dall’Art.5".

Il Ministero della Salute attesta, in un documento ufficiale, che l'aborto nei primi novanta giorni non è ancorato a seri accertamenti sulla gravità del danno o del pericolo alla salute della madre. Quindi certifica che il legislatore ha violato l'obbligo che la sentenza n. 27 del 1975 imponeva.

Chi deve sanzionare la violazione di questo obbligo? Per quanto tempo ancora la Corte Costituzionale continuerà a fuggire di fronte alla legge 194?

Giacomo Rocchi

domenica 22 aprile 2012

Fecondazione eterologa: un altro processo ingiusto?

Nel mese di maggio la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla fecondazione eterologa: tre diversi Giudici ritengono, infatti, che il divieto stabilito dalla legge 40 contrasti con la Costituzione, perché contrario ai principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e perché viola il diritto alla salute delle coppie sterili, in particolare di quelle che solo con il ricorso ai gameti (maschili o femminili, a seconda dei casi) di terzi "donatori" possono sperare di concepire un figlio "proprio".
Abbiamo più volte espresso la nostra contrarietà alla legge 40, che qui non ripetiamo; ma è utile approfondire anche questa questione, che rischia di travolgere uno dei più importanti (fragili) paletti che il legislatore della "legge imperfetta" aveva posto. Cerchiamo di capire, in particolare, come si muovono i nemici della vita e della famiglia. 
Partiamo dalle cause in cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità. La Costituzione stabilisce il principio del "giusto processo" e, come prima regola per assicurarlo, stabilisce: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale". 
Mi chi sono le "parti" in quelle cause? A Catania, a Firenze e a Milano le coppie sterili hanno citato in giudizio gli istituti che praticano fecondazione in vitro, che si erano "rifiutati" di praticare la fecondazione eterologa; a sostegno delle coppie sono intervenute varie associazioni ben conosciute per perseguire la liberalizzazione totale delle tecniche (Luca Coscioni, Cercounbimbo, Amica Cicogna, Hera, SOS Infertilità, Menopausa precoce), con ciò dimostrando che si tratta di cause "pilota", appositamente ideate per sollevare la questione di costituzionalità.
E il "contraddittorio"? Come si sono difese le cliniche citate in giudizio? Lo leggiamo dalle stesse ordinanze: in una il convenuto "sostanzialmente non si era opposto all'accoglimento della domanda"; in un'altra, la clinica "dichiarava la propria disponibilità ad utilizzare l'unica tecnica di PMA indicata per il caso specifico (cioè quella eterologa), a condizione che venisse rimosso l'ostacolo legislativo"; nella terza, la clinica dichiarava "di condividere le argomentazioni del ricorso ... e si dichiarava remissiva alle richieste dei ricorrenti". Questo sarebbe il contraddittorio, la contrapposizione tra due tesi, una delle quali il Giudice dovrebbe preferire? Ma sono tutti d'accordo!
A ben vedere mancano in queste cause due possibili "parti": il Pubblico Ministero, in primo luogo: ma un Giudice ritiene che non si rientra in nessuna delle ipotesi di intervento "obbligatorio" del P.M. (come se tentare di introdurre tecniche così devastanti per l'istituto familiare fosse azione che non riguarda la collettività ...); e, soprattutto, gli embrioni. Già, i futuri figli, quelli che rischiano di non sapere chi è il loro padre o la loro madre, o di conoscere solo due madri o due padri (la fecondazione eterologa serve anche per le coppie omosessuali), o di conoscere una madre e due padri (quello genetico e quello legale) ... Loro non hanno voce, benché la legge 40 li individui come "soggetti di diritto" dei quali devono essere difesi i "diritti". La Corte Costituzionale, supremo garante del "giusto processo", accetterà di decidere la questione senza sentire la voce di un "curatore" degli embrioni?
Colpisce, comunque, come tre diversi Giudici civili (il giudice civile è il "giudice dei diritti") non si siano nemmeno posti il problema: la considerazione degli interessi dei futuri (possibili) figli è pari a zero, contano solo i diritti degli adulti?
Ma, forse, non ci si deve stupire; la nostra storia recente ha già conosciuto una causa civile in cui si discuteva del destino di una giovane donna; ella non potè difendersi rispetto a chi chiedeva di poterla uccidere e il tutore che doveva difenderla si associò alla domanda di morte. 
Sappiamo come è finita quella causa. Perché una cosa è certa: da un processo ingiusto non possono che derivare decisioni ingiuste.


Giacomo Rocchi

lunedì 11 ottobre 2010

Cosa dice davvero la legge 40?


Lorenza Violini, su "Il Sussidiario", commenta l'ennesima ordinanza del Tribunale di Firenze con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 40 sulla fecondazione artificiale (cliccando sul titolo ci si collega all'intero articolo).

La Violini tenta di riassumere il contenuto della legge in due paragrafi dell'articolo:

"Ricordiamo che cosa diceva questa legge: essa aveva conferito piena
protezione giuridica agli embrioni, sancendo che essi non possono essere
prodotti/distrutti a scopo di ricerca, che non possono essere crioconservati e
che dunque, una volta prodotti - e non se ne sarebbero dovuti produrre più di
tre - avrebbero dovuto essere tutti impiantati a meno che, ictu oculi, non
risultassero inadatti all’impianto; niente diagnosi preimpianto, dunque, per le
chiare implicazioni eugenetiche che tale pratica avrebbe potuto ingenerare. La legge prevedeva (e per fortuna ancora prevede) un’autorizzazione per i centri che praticano tali interventi (mettendo così fine al cosiddetto “far west” procreativo), l’accesso alle tecniche solo per coppie accertatamente sterili (e quindi ragionevolmente stabili), il divieto di fecondazione eterologa, sanzioni non indifferenti per chi (medici) trasgredissero tali norme.
Insomma, un impianto coerente con la premessa, cioè con la necessità di tutelare
l’embrione pur consentendo, entro limiti, un accesso regolamentato alle nuove
tecniche procreative".


Davvero il contenuto della legge 40 è questo?

Colpisce, in primo luogo, il riferimento ad una norma che permetterebbe di non trasferire nel corpo della donna gli embrioni che risultassero inadatti all'impianto. La legge dice il contrario: che cioè tutti gli embrioni devono essere trasferiti, anche quelli per i quali è facile prevedere che non si impianteranno e moriranno subito dopo il trasferimento. Questa rigidità è stata subito sentita come illogica dai tecnici della fecondazione artificiale e, paradossalmente, si potrebbe ritenere illogica anche sotto il profilo della "tutela" dell'embrione: ha un senso costringere l'embrione ad un viaggio (quello dalla provetta all'utero materno) che lo porterà sicuramente a morte? Sono contraddizioni che conseguono al non riuscito compromesso che cercava il legislatore: permettere pratiche di produzione artificiale dell'uomo e, insieme, cercare di porre regole "a tutela" dell'embrione - ben sapendo che nove embrioni su dieci prodotti sono certamente destinati a morire.
In realtà, la vera coerenza è una sola: vietare la produzione artificiale dell'uomo.


La Violini, poi, parla di un divieto di congelamento degli embrioni: ignora che una norma permette esplicitamente il congelamento, stabilendo un limite ("la causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna") destinato ad essere ben presto (ancor prima della sentenza della Corte Costituzionale) allargato ed eluso?

Parla di un divieto di diagnosi genetica preimpianto: sa indicare una norma che reciti: "è vietata la diagnosi genetica preimpianto?": come stupirsi che i giudici abbiano sostenuto che questo divieto non esiste?

Quanto all'accesso alle sole coppie sterili: lo sa la Violini che, in molti casi, è la coppia ad autocertificare la propria sterilità?


Quanto alla stabilità della coppia che richiede di accedere alla fecondazione in vitro: non ricorda la Violini che possono accedere anche le coppie che si dichiarano conviventi, senza nessuna possibilità di controllo sull'effettività di tale stato?

E davvero il fatto che i centri che eseguono la fecondazione artificiale debbano essere autorizzati fa scomparire il "far west della provetta"? La Violini sa di qualche controllo da parte delle Regioni o del Ministero? Non è che l'autorizzazione serve, piuttosto, a distribuire soldi pubblici e a fornire un attestato di liceità alle pratiche che si eseguono?


Nella seconda parte dell'articolo la Violini se la prende con giudici, Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tutti concordi nell'abbattere i limiti all'esercizio della fecondazione artificiale e conclude:

"Il Nobel al padre della fecondazione assistita non lascia spazio a equivoci sul
clima culturale che domina nelle nostra società e che considera diritto ogni
desiderio e discriminazione ogni possibile limite, anche il più ragionevole,
apposto a tutela della dignità di tutti gli essere umani, che sono da
considerarsi tali dal momento del concepimento fino alla loro fine
naturale."

Ma la legge 40, nel riconoscere il diritto agli adulti di ottenere la produzione artificiale dei loro figli in base al mero desiderio di genitorialità, non ha forse già contribuito a negare in radice la dignità degli embrioni prodotti?


Giacomo Rocchi

sabato 25 aprile 2009

La favola del legislatore tradito

Giulia Galeotti, su E' Vita (Avvenire) del 23 scorso commenta la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 40 e, in particolare, il riferimento alla "salute della donna"; giustamente la collega alla disciplina dell'aborto, ma non può (o non vuole) evitare di parlare bene della legge 194. Vediamo due passaggi:

"Se la legge 194 è indubbiamente una delle normative meno devastanti oggi in vigore in tema di interruzione volontaria di gravidanza ...": vallo a spiegare ai milioni di bambini uccisi ...
Notate l'avverbio indubbiamente che, in realtà, nasconde la mancanza di argomenti; e infatti la Galeotti ne trova solo uno: "pensiamo alla possibilità di ripensamento: se il medico non riscontra l'urgenza, rilascia alla gestante un documento in cui la invita a soprassedere per sette giorni alla decisione di abortire"; viene da dire: accidenti! questo sì che è un limite efficace alla possibilità di aborto; in altre parole: l'aborto è assolutamente libero, ma per eseguirlo occorre attendere sette giorni; nient'altro.

Poco dopo la Galeotti sostiene che "contrariamente alle intenzioni del legislatore, l'aborto è libero non solo nei primi tre mesi, ma anche dopo ... Attraverso la meccanica routine della certificazione dei motivi di salute della donna, tutto è ormai possibile - e, soprattutto, tutto è ormai è lecito".
Quindi: la Galeotti descrive esattamente che l'aborto è sempre libero, sia nei primi tre mesi di gravidanza che in quelli successivi; sostiene, però, che il legislatore era in buona fede, non voleva giungere a questi risultati, perché (scrive all'inizio del suo articolo) "La legge 194 ... si basa sul delicato bilanciamento tra interesse della donna e interesse del concepito".
Forse l'Autrice non ricorda che la legge suggerisce esplicitamente che le "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro" possano "determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"; forse non ricorda che i primi aborti legalizzati (quelli dopo Seveso) lo furono proprio per la paura di un figlio malformato per colpa della diossina ...

La Galeotti non si rende conto che rendere lecita l'uccisione di un bambino nei primi tre mesi di gravidanza rende assurdo e inefficace ogni limite alla volontà di ucciderlo nei mesi successivi: del resto, è una "non persona" ...

Ci siamo stancati del politicamente corretto! Di chi dice a se stesso: "non posso parlare troppo male della legge 194, perché altrimenti la legge 40 ..."

E già: perché se rendi lecita la produzione dell'uomo, la morte programmata di centinaia di migliaia di embrioni, ti stupisci poi se qualcuno (la Corte Costituzionale) trova irragionevole il limite massimo di tre embrioni? Se ne posso far morire 10, perché non 100?

Giacomo Rocchi