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domenica 11 gennaio 2009

Non nel mio nome: riflessioni su Cassazione 21748/07

E’ circostanza nota a tutti che la Corte d’Appello di Milano, dietro “mandato” della Suprema Corte di Cassazione – sent. 21748/07, presidente dott.ssa Maria Gabriella Luccioli, con proprio decreto, volutamente dichiarato immediatamente esecutivo, ha autorizzato il tutore di Eluana Englaro a sospenderle l’alimentazione. (Non uso l’aggettivo forzata che di solito viene posto a fianco del detto termine, poiché ritengo che non vi sia nessuna forzatura nel dare cibo e acqua a qualsivoglia soggetto, posto che lo stimolo della fame e della sete sorge naturale in ogni essere umano).

Singolare, come dicevo, l’aver previsto l’immediata esecutorietà ad un provvedimento di tal fatta, quando in via ordinaria (art. 741 comma 1° c.p.c.), la regola prevede che il provvedimento divenga esecutivo quando siano spirati i termini per eventuali ricorsi alla giudice superiore.

Singolare, appunto, quasi a voler cristallizzare con la morte della sventurata ragazza, i principi giuridicamente eversivi (qui, a mio giudizio, si esce anche dal canone della creatività), esposti nella citata sentenza delle Suprema Corte di Cassazione. Provvedimento che, in nome del principio dell’assoluta autonomia dell’essere umano, figlio delle teorie superominiche del novecento e dell’utilitarismo consumistico, mette nel nulla il principio di diritto naturale di intangibilità della vita umana, negando, con abili sofismi, che l’ordinamento costituzionale tuteli la vita quale valore superiore anche alla libertà personale.

Ciò che più mi sorprende, tra le tante obiezioni che si possono muovere alla citata sentenza, che autorizza in concreto la morte di una donna per fame e sete, è il fatto che se esiste un diritto assoluto all’autodeterminazione, fino a legittimare, ovvero ritenere giuridicamente tutelabile una volontà suicidaria, deve, per forza di cose esistere anche il dovere, da imporre a medici o a dei “boia di stato”, appositamente reclutati, di rendere attuale il diritto all’autodeterminazione per quelle persone che non sono in grado di farlo in via autonoma.

Nello spirito del nostro ordinamento giuridico, che affonda le sue radici in 2000 anni di cristianesimo, l’offesa alla vita umana, anche se proveniente dallo stesso titolare del diritto, è stata sempre deprecata, tanto da prevedere sanzioni penali per tutti coloro che aiutano il suicida e, a contrario, è previsto che ci si attivi sempre per salvare la vita di un uomo, anche di quello che, tentando di suicidarsi non vi sia riuscito, pena l’omissione di soccorso. Ora, però, visto che la Suprema Corte ravvisa nella irreversibilità del quadro clinico e nella volontà del paziente di morire le due condizioni che legittimano una condotta omissiva volta a permettere la morte, c’è da domandarsi se il medico che giunga a soccorre un soggetto che ha tentato il suicidio, accertato un quadro clinico disperato, sia ancora tenuto a tentare di rianimare il paziente o debba astenersi davanti a quella che è la massima espressione dell’autonomismo umano, ovvero l’atto suicidario.

La sentenza in discorso, introducendo di fatto nell’ordinamento la possibilità per l’incapace, di essere lasciato morire, purché abbia in precedenza, manifestato in qualsivoglia maniera tale “desiderio”, porta la legge ordinaria e costituzionale oltre i suoi confini. Il famoso articolo 32 comma 2° della costituzione che darebbe copertura al ragionamento della Corte Suprema, vera ispiratrice e mandante necessario, dell’atto esecutivo della Corte d’Appello di Milano, venne per vero voluto, dai suoi presentatori on.le Aldo Moro e Paolo Rossi, per tutt’altre ragioni, ovvero per tutelare il cittadino nei confronti dello Stato contro pratiche lesive delle dignità umana: si legge nel resoconto sommario della seduta di martedì 28 gennaio 1947 “…. Si tratta prevalentemente del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori”. Non certo per sancire il diritto ad una dolce morte, così come vuole farci intendere la Suprema Corte.

A giudizio di chi scrive, pertanto, si può rilevare come la S.C. anziché essere fedele interprete della legge, abbia voluto sostituirsi al legislatore e per via “interpretativa” abbia introdotto di fatto l’istituto del testamento biologico. Istituto assente nel nostro ordinamento, tanto è vero che nella scorsa legislatura sono stati molti i disegni di legge presentati per rendere lecito il c.d. testamento biologico.

A conclusione di questa riflessione, mi sovvengono le parole di Gesù nel vangelo di Matteo al capitolo 25, rivolte a quelli che stanno alla sua sinistra: “ho avuto fame e non mi avete dato da magiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere……” Se questo sarà il metro di giudizio, è bene che la nostra società rifletta e per quel che mi è possibile voglio affermare, anche pubblicamente, che i giudizi pronunciati da quei tribunali in nome del popolo italiano, non sono pronunciati in nome mio.


Pietro Brovarone

venerdì 14 novembre 2008

Una giornata di lutto per la magistratura italiana

L'assegnazione del ricorso della Procura Generale di Milano contro la decisione della Corte d'Appello che autorizzava l'interruzione della nutrizione e idratazione per Eluana Englaro alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione era un'opportunità: veniva scelto per la decisione un giudice "superiore" a quello che aveva accolto il ricorso di Beppino Englaro, un giudice che avrebbe avuto l'autorità morale e giuridica di annullare quel provvedimento e riportare la giustizia italiana sulla strada del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, primo fra tutti il diritto alla vita.

Certo: occorreva coraggio, per andare contro al conformismo imperante che, attorno al padre di Eluana, ne invocava la morte; era necessario uno strappo procedurale, per tornare a valutare il merito della vicenda e non solo il tema dell'ammissibilità o meno del ricorso.
Vi sarebbe stato un Giudice che avrebbe affermato: "non possiamo condannare a morte una giovane donna innocente?"
Non c'era.

Vi erano piuttosto giudici che discettavano sulla possibilità per il Pubblico Ministero di proporre impugnazione: e osservavano che la questione della morte procurata di Eluana non è una questione di "status e di capacità delle persone" (lo ha sostenuto la difesa di Beppino Englaro, sostenendo, in pratica, che se si trattava di interdire la figlia - come era avvenuto in precedenza - il P.M. avrebbe potuto dire la sua, ma se si trattava di ucciderla no ...) e che comunque - suprema distinzione! - il Pubblico Ministero avrebbe potuto intervenire in giudizio ma non impugnare la sentenza! La questione della morte procurata di una disabile non è di interesse pubblico, riguarda solo le persone coinvolte!



L'ultima parola è stata detta, la procedura è stata rispettata, le carte sono in ordine.




Ora Eluana può essere uccisa.

Giacomo Rocchi