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giovedì 13 settembre 2012

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: un'analisi




Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che - dopo la richiesta di una coppia italiana portatrice sana di fibrosi cistica, chiedeva di poter effettuare una fecondazione extracorporea seguita da esame degli embrioni (diagnosi genetica preimpianto) e scartare quelli eventualmente affetti da malattia, dichiarando la legge 40 incoerente con la legge 194 e adducendo come motivazione l’articolo 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo a cui la legislazione nazionale deve sottostare e dove viene enunciato il diritto ‘al rispetto della vita familiare entro cui lo Stato non può entrare se non per motivi di sicurezza nazionale’. Come sempre in materia di difesa alla vita nascente la menzogna si nasconde nei dettagli mescolando ragionamenti veri su premesse false. Andiamo con ordine. I ricorrenti, nel 2006, avevano già concepito un bambino con la fibrosi cistica. Nel 2010, in seguito ad un’altra gravidanza, avevano fatto la diagnosi prenatale scoprendo che il bambino era malato. Lo abortirono al secondo trimestre secondo la legge 194. Quindi non sono sterili o infertili e dovrebbero essere fuori dall’applicazione della 40 se non fosse per un allargamento delle linee guida dell’allora ministro L.Turco (2008) che introdusse la frasetta ‘anche per quelle con malattie sessualmente trasmissibili’, ovviamente si riferiva ad altro tipo di patologie….ma si sa il solito buco nella diga che poi…La coppia infatti scrive fra le motivazioni che non ha senso che le sia stato permesso l’aborto di un feto, ma non le si conceda l’eliminazione di un embrione. E’ questo l’affermazione cavalcata ovviamente perché essendo forte il dolore per l’aborto che al secondo mese è un parto pilotato, “l’umana pietà irrazionale” dice: “ meglio che questa diagnosi preimpianto la facciamo sull’embrione”, fuori dal grembo della madre e lo eliminiamo prima di inserirlo nel laboratorio dove è stato prodotto! (come se l’embrione non fosse già figlio di quella coppia e la sindrome post fecondazione avesse a che fare solo con quelli non attecchiti e non anche con quelli’fantasma’ per averli lasciati in laboratorio!) E’ già e quanti embrioni produciamo..fino a quello sano? E poi dopo che abbiamo tolto delle cellule per lui vitali nel suo stadio evolutivo e scopriamo che è malato? Ovvio lo buttiamo. La Corte Europea dà ragione alla coppia, ma è debole quando scrive che l’embrione non può essere considerato un bambino. Infatti, in questo punto ritroviamo la prima contraddizione della sentenza, che risulta incoerente con la giurisprudenza europea, dato che la Corte di Giustizia Europea ha ormai affermato che “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”. E qui arriva la Verità, da altri usata per altri scopi, perché sì purtroppo, la l. 40 è incoerente perché vieta la diagnosi preimpianto ma poi fa “salva” la l. 194 che prevede l’aborto sia per qualsivoglia ragione nel primo trimestre, anche per quelli sopravvissuti alle tecniche di impianto, che nel secondo trimestre (a parole “solo” per la tutela della salute, anche psichica, della donna ma di fatto a seguito di diagnosi prenatali sono tanti i bimbi eliminati perché malati), perché sì, purtroppo,le tecniche di fecondazione in vitro sono nate e sono state sviluppate con un’impronta eugenetica: gli embrioni possono essere prodotti e congelati in gran quantità (i “paletti” della l. 40 sono stati quasi tutti “abbattuti” o “bypassati” prima dalle linee guida e poi dalle sentenze dei giudici italiani) e essere trattati come cose e non come persone, perché sì, purtroppo esiste una “coerenza” di queste due ingiuste, inique, uccisive leggi: perché sì, purtroppo in Italia, da 34 anni applicando la 194 si fa eugenetica (uccidendo i bambini prima della nascita se sono malati o affetti da malformazioni). Ora tocca al ricorso del Governo Italiano e alla Grande Chambre.. A questo punto ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di dire che la tutela non dovrebbe valere solo per l’embrione ma anche per il feto: come non si accetta la diagnosi preimpianto a scopo eugenetico, non si dovrebbe accettare nemmeno la diagnosi prenatale che ha lo stesso fine? E quindi, questa volta sì, per coerenza, queste leggi bisognerebbe eliminarle entrambe perché figlie entrambe di quel ‘male minore’ che ci porta dritti dritti nelle braccia del Maligno Maggiore.


Cinzia Baccaglini

sabato 10 aprile 2010

Meglio nessuna legge!/1


Non nutriamo nessuna stima nei confronti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, da anni, si presta ad allargare i diritti e le libertà personali sempre in una sola direzione, quella del libertarismo "spinto" e dello smantellamento delle radici vere dell'Europa.

Diciamo subito che il risultato che la Corte ha raggiunto nel valutare la legittimità della legge austriaca che vieta la fecondazione eterologa è grottesco: la legge è stata ritenuta illegittima perché viola la norma (articolo 8 della Convenzione) sul rispetto della vita privata e familiare!

Ciò premesso, la decisione pronunciata nei confronti dell'Austria contiene dei passaggi davvero significativi.

Come è noto i ricorrenti erano due coppie sposate infertili (ovviamente adeguatamente selezionate, come è successo anche nei casi italiani): la prima aveva necessità del seme maschile di una terza persona, poiché il marito era sterile; la seconda aveva necessità di utilizzare un ovocita prodotto da una terza donna, poiché la moglie non produceva ovociti (pur essendo il suo utero adeguato ad accogliere una gravidanza).
La legge austriaca vieta in ogni caso la donazione degli ovociti; quanto all'uso di sperma permette quello di un terzo donatore "solo in circostanze eccezionali" e soltanto se lo stesso viene usato in pratiche di fecondazione in vivo (non per quelle in vitro).

Lo Stato Austriaco, nel difendere davanti alla Corte la legittimità della regolamentazione, utilizzava argomentazioni che ben conosciamo per averle sentite in riferimento alla legge 40 italiana: il divieto della fecondazione in vitro con seme od ovociti di terzi donatori era giustificato obbiettivamente e ragionevolmente, perseguendosi lo scopo legittimo di proteggere la salute e il benessere delle donne e dei bambini coinvolti nonché di salvaguardare i principi etici generali e i valori morali della società; era stato raggiunto un giusto bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che, da una parte, permette la riproduzione artificiale, dall'altra pone alcuni limiti (verrebbe da dire: "paletti") laddove lo stato attuale della scienza medica e lo sviluppo sociale ancora non permettono determinate pratiche.

La Corte parte da una constatazione (sulla base di uno studio di qualche anno fa): nel campo della fecondazione assistita non esiste un approccio uniforme delle legislazioni dei vari Paesi facenti parte della Convenzione: in alcuni paesi le tecniche vengono regolate, più o meno in dettaglio, in altri paesi no; alcune tecniche vengono permesse, altre vengono proibite nei singoli Paesi.
Fatta questa premessa la Corte osserva che, poiché l'uso della fecondazione artificiale fa sorgere obiezioni morali ed etiche e fino a quando non esiste un terreno comune fra i diversi stati, i margini di discrezionalità che devono essere riconosciuti al singolo stato devono essere ampi.

In linea di principio il margine giunge anche alla decisione di non intervenire sulla materia.

Questa affermazione viene ripetuta ancora più esplicitamente:

"La Corte ritiene che le preoccupazioni basate su considerazioni morali o sull'accettabilità sociale non solo da sole ragioni sufficienti per un divieto completo su una tecnica specifica quale quella dell'ovodonazione. Queste ragioni
possono avere un peso particolare nella fase della
decisione se permettere o meno la fecondazione artificiale in generale, e la Corte sottolinea che non
esiste un obbligo per lo Stato di adottare una
legislazione del genere e di permettere la fecondazione artificiale.

Tuttavia, una volta che è stata presa la decisione di autorizzare la procreazione artificiale, nonostante gli
ampi margini riconosciuti agli Stati contraenti, la regolamentazione legale deve essere disegnata in
maniera coerente che permetta di prendere in adeguata
considerazione i differenti interessi coinvolti e deve accordarsi con gli obblighi derivanti dalla Convenzione (Europea dei Diritti dell'Uomo)"

Rifletteremo sulla portata di questa affermazione nel prossimo post.


Giacomo Rocchi