
“Nella prospettiva di chi ritiene ingiusta la decisione di far morire Eluana di fame e di sete, è sicuramente necessaria una legge che tuteli in modo incondizionato il principio di indisponibilità della vita umana non solo dell’altrui, ma anche della propria se è ad altri che si chiede di porvi fine. Ebbene, questa legge c’è già: gli articoli 575, 579 e 580 del Codice Penale sanzionano rispettivamente l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’istigazione e l’aiuto al suicidio.”
"Si sente ripetere spesso che in materia vi è un “vuoto legislativo”. L’affermazione è falsa se vuol significare che nessuna norma giuridica regola i comportamenti collegati con la fine della vita. Su questo punto, non solo esistono già alcune leggi di riferimento, come quella sull’accertamento della morte (1993), sul trapianto di organi (1999), sull’amministrazione di sostegno (2004), ma la norma – di legge – c’è ed è chiara: è il divieto di cagionare (cosa, ovviamente diversa dall’accettare) la morte anche quando questa è richiesta e a prescindere dalle condizioni del richiedente (art. 579 del Codice Penale), perché la vita umana è un bene indisponibile”.
"È evidente ... il pericolo di un più vasto e duraturo indebolimento del principio di indisponibilità della vita umana, a seguito di una legge che in qualche modo ne riduca la portata nei confronti dei malati, dei disabili. Per il momento il veicolo è quello del rifiuto delle cure (attuale o anticipato), ma la strada imboccata può portare molto oltre."
“Chi esclude che il rifiuto delle cure possa mascherare una forma di eutanasia, evidentemente pensa all’eutanasia come alla “tecnica” con cui si somministrano sostanze letali; ogni altro comportamento (omissione/sospensione/interruzione di un trattamento proporzionato o dell’alimentazione e idratazione artificiali) viene fatto rientrare nella categoria del rifiuto delle cure. In questo modo viene cancellata completamente la dimensione c.d. “omissiva” dell’eutanasia. Soprattutto non si può ignorare che eutanasica non è solo la “tecnica”, ma anche la “logica” che accompagna i comportamenti”.
(C. Casini, M. Casini, E. Traisci, M. L. Di Pietro, Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico, In Medicina e Morale, 2008/4, 723:745)
"È stato necessario ricordare l’origine della proposta legislativa per non dimenticarne lo scopo: evitare che in futuro si concludano nello stesso tragico modo di Eluana le vite di persone che si trovano nella più grave forma di disabilità: uno stato di persistente incoscienza.Bisogna tenere presente che l’ordinamento risulta modificato dalla giurisprudenza sul caso Eluana. Gli articoli del Codice penale 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e articolo 5 del Codice civile (divieto di atti di disposizione del proprio corpo) non affermano più che il diritto alla vita è indisponibile. Dicono – oggi a differenza di ieri – che il diritto alla vita è indisponibile salvo il caso in cui vi sia una perdita definitiva di coscienza e una volontà del malato di non vivere in tale condizione manifestata anche soltanto indirettamente con il pregresso «stile di vita».
Solo una legge può correggere l’errore giurisprudenziale che è stato commesso, ristabilendo in tutta la sua estensione e in tutte le loro implicazioni il principio di indisponibilità della vita umana."
Carlo Casini, Avvenire, 4/11/2010
