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giovedì 4 novembre 2010

Citazioni


“Nella prospettiva di chi ritiene ingiusta la decisione di far morire Eluana di fame e di sete, è sicuramente necessaria una legge che tuteli in modo incondizionato il principio di indisponibilità della vita umana non solo dell’altrui, ma anche della propria se è ad altri che si chiede di porvi fine. Ebbene, questa legge c’è già: gli articoli 575, 579 e 580 del Codice Penale sanzionano rispettivamente l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’istigazione e l’aiuto al suicidio.”

"Si sente ripetere spesso che in materia vi è un “vuoto legislativo”. L’affermazione è falsa se vuol significare che nessuna norma giuridica regola i comportamenti collegati con la fine della vita. Su questo punto, non solo esistono già alcune leggi di riferimento, come quella sull’accertamento della morte (1993), sul trapianto di organi (1999), sull’amministrazione di sostegno (2004), ma la norma – di legge – c’è ed è chiara: è il divieto di cagionare (cosa, ovviamente diversa dall’accettare) la morte anche quando questa è richiesta e a prescindere dalle condizioni del richiedente (art. 579 del Codice Penale), perché la vita umana è un bene indisponibile”.

"È evidente ... il pericolo di un più vasto e duraturo indebolimento del principio di indisponibilità della vita umana, a seguito di una legge che in qualche modo ne riduca la portata nei confronti dei malati, dei disabili. Per il momento il veicolo è quello del rifiuto delle cure (attuale o anticipato), ma la strada imboccata può portare molto oltre."

“Chi esclude che il rifiuto delle cure possa mascherare una forma di eutanasia, evidentemente pensa all’eutanasia come alla “tecnica” con cui si somministrano sostanze letali; ogni altro comportamento (omissione/sospensione/interruzione di un trattamento proporzionato o dell’alimentazione e idratazione artificiali) viene fatto rientrare nella categoria del rifiuto delle cure. In questo modo viene cancellata completamente la dimensione c.d. “omissiva” dell’eutanasia. Soprattutto non si può ignorare che eutanasica non è solo la “tecnica”, ma anche la “logica” che accompagna i comportamenti”.

(C. Casini, M. Casini, E. Traisci, M. L. Di Pietro, Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico, In Medicina e Morale, 2008/4, 723:745)


"È stato necessario ricordare l’origine del­la proposta legislativa per non dimenti­carne lo scopo: evitare che in futuro si concludano nello stesso tragico modo di Eluana le vite di persone che si trovano nella più grave forma di disabilità: uno stato di persistente incoscienza.Bisogna tenere presente che l’ordina­mento risulta modificato dalla giuri­sprudenza sul caso Eluana. Gli articoli del Codice penale 579 (omicidio del con­senziente) e 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e articolo 5 del Codice civile (di­vieto di atti di disposizione del proprio corpo) non affermano più che il diritto alla vita è indisponibile. Dicono – oggi a differenza di ieri – che il diritto alla vita è indisponibile salvo il caso in cui vi sia una perdita definitiva di coscienza e u­na volontà del malato di non vivere in tale condizione manifestata anche sol­tanto indirettamente con il pregresso «stile di vita».

Solo una legge può cor­reggere l’errore giurisprudenziale che è stato commesso, ristabilendo in tutta la sua estensione e in tutte le loro implica­zioni il principio di indisponibilità della vita umana."

Carlo Casini, Avvenire, 4/11/2010

domenica 8 febbraio 2009

Il parere dei costituzionalisti

«Decreto ineccepibile, non andava bloccato»Sull’urgenza e la necessità di un decreto­legge e ancor più sulla sua costituzionalità ci sono tutta una serie di controlli ai quali il presidente della Repubblica non può sostituirsi. C’è il Parlamento, che sul primo punto può esprimersi in sede di conversione entro 60 giorni. C’è soprattutto la Corte costituzionale, se viene investita della questione. Ed è proprio da alcuni ex presidenti della Consulta e da esperti di questa branca del diritto che arrivano perplessità sull’operato del Colle. Non tanto sul suo tentativo di persuasione affinché non fosse utilizzato lo strumento della decretazione d’urgenza, quanto sul rifiuto di adeguarsi alla decisione del Governo.
Secondo l’articolo 77 è l’esecutivo ad avere l’esclusiva responsabilità, ricordano. E a chi, come il costituzionalista del Pd Stefano Ceccanti, invoca l’articolo 87 della Carta per dare al Capo dello Stato la possibilità di non firmare, l’ex presidente della Consulta Antonio Baldassarre ricorda che «quell’articolo va interpretato in armonia con altri, come appunto il 77. Isolarlo dal resto non mi pare un metodo corretto». Per Baldassarre «quello che accade è grave, perché introduce un confitto che si risolverà con la delegittimazione dell’uno o dell’altro potere. Una cosa di cui l’Italia non sentiva proprio il bisogno e che poteva essere evitata con un po’ di ragionevolezza».
Anche un altro ex presidente della Consulta, Cesare Mirabelli, ritiene lo scontro «molto forte». In più non ravvisa nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri problemi di costituzionalità. «Ha una funzione in qualche misura dilatoria, non si contrappone alla decisione giudiziale e non la vanifica. È una sorta di moratoria e garanzia. Tanto più in un settore come quello della volontaria giurisdizione, nel quale ci sono provvedimenti e autorizzazioni che non passano in giudicato». «Non v’è dubbio che il presidente abbia il potere di suggerire e consigliare, indipendentemente dalle forme.
Ma, con tutto il rispetto per la sua altissima figura, i presupposti per l’emanazione del decreto ci sono», afferma l’ex vicepresidente della Corte Massimo Vari. «Davanti a una formale deliberazione dell’esecutivo è normale che il presidente proceda all’emanazione. Siamo, dunque, davanti a un deliberato rifiuto e a un fatto gravissimo. Il presidente è chiaramente uscito dalle sue funzioni. Ha mancato a un suo dovere costituzionale», è l’opinione di Marco Olivetti, docente di Diritto costituzionale all’Università di Foggia. Sul fatto che il Quirinale non potesse intervenire a bloccare il decreto è netto anche Baldassarre: «Basta leggersi i classici della materia, a partire dal saggio sul decreto legge di Esposito, un maestro», spiega. «Piena libertà di far conoscere le sue perplessità. Soprattutto prima. E, quindi, di persuadere il governo. Ma questo ha la fiducia della maggioranza e la legittimazione democratica, quindi deve avere la parola definitiva. Non il presidente, che non è la Corte costituzionale», prosegue Olivetti. Mirabelli, poi, giudica i rilievi del Colle «non tali da escludere un provvedimento d’urgenza ». Anche perché, sostiene, «una cosa è dettare una disciplina sostanziale, nella quale si regolano diritti fondamentali, altro è un provvedimento che introduce un elemento di cautela e garanzia».
Come appare essere invece il decreto, il quale, ultimo rilievo, «pur nascendo evidentemente dalla situazione che si è creata, è impostato come lettura di carattere generale che riguarda tutte le persone in quelle condizioni e quelle che devono compiere atti su di esse». Non, insomma, un intervento ad personam. Sull’aspetto dell’urgenza su un caso singolo Vari, poi, non concorda sul fatto che esso non basterebbe a motivare la necessità di un decreto. «A parte il valore assoluto di una vita, c’è una giurisprudenza della Corte che definisce la straordinarietà: eventi naturali, comportamenti umani, o anche atti e provvedimenti di pubblici poteri. È nel contesto della vita sociale, non nel dibattito parlamentare che va ricercata la situazione da tutelare nelle more dell’emanazione di una legge». Infine, «quando ci sono in ballo lesioni gravissime alla Costituzione si può giustificare una presa di posizione del Quirinale. Però, sugli articoli citati – 3, 13 e 32 – ci sono due punti di vista». E anche la vita è un valore costituzionalmente garantito. Anche su uno dei precedenti di lettere inviate per rifiutare un decreto – resi noti ieri dal Quirinale – Baldassarre ha da obiettare. Casi di divergenze «ci sono stati, ma si sono risolti bonariamente. Non è il governo che si deve adeguare. Nel caso dell’intervento di Pertini si realizzava un vulnus gravissimo della Costituzione, perché senza di esso non si sarebbe tenuto un referendum che era pienamente legittimo. Ma non è questo il caso». Napolitano invece, conclude Olivetti, i decreti «finora li aveva sempre emanati. Tranne in un caso, all’epoca del governo Prodi, che accolse i suoi rilievi in materia di Giustizia. C’è probabilmente una ragione ideologica per questo rifiuto e ciò fa sì che il Capo dello Stato venga meno alla sua funzione di garante della Costituzione per ritornare ad essere uomo di parte».
[Antonio Baldassarre, Massimo Vari, Cesare Mirabelli, Marco Olivetti ]
di Gianni Santamaria