lunedì 8 dicembre 2008

Libertà di testamento biologico?

Se qualcuno, con la minaccia di una pistola, costringesse una persona a redigere una dichiarazione anticipata di volontà (ad esempio il modello proposto da Umberto Veronesi), se ne impossessasse e, nel momento in cui il firmatario fosse in stato di incapacità, la consegnasse ai sanitari chiedendo il rispetto di quanto ivi scritto, l'atto sarebbe valido? Verrebbe da rispondere: no di certo, vi sarà un modo per rendere inefficace l'atto! Nelle proposte di legge Veronesi e Marino, però, il modo per annullare l'atto non è indicato ... certo, è previsto che le dichiarazioni possano essere revocate o modificate in ogni momento, ma bisogna vedere se il soggetto sia nuovamente libero dalle minacce altrui.

Che dire, invece, dell'ipotesi dell'inganno? Potrebbe una persona redigere o firmare un testamento biologico senza rendersene conto? La proposta di legge Marino pone come garanzia di corrispondenza tra quanto scritto e quanto effettivamente voluto il requisito della redazione per intero a mano del documento; Veronesi, invece, richiede solo che l'atto sia "datato e sottoscritto", cosicché può proporre il modulo che abbiamo già mostrato, che potrebbe essere stato compilato per intero da un'altra persona e fatto firmare, senza spiegazioni oppure confuso in altre carte, al destinatario delle cure. Ma non sembra davvero che il requisito preteso di Marino costituisca una garanzia sufficiente: davvero il senatore Marino non sa quante sono e quanto complicate sono le cause ereditarie in cui si contesta la validità di un testamento?

Abbiamo senza dubbio proposto due casi - limite: ma certamente, per come la dichiarazione anticipata di trattamento è disegnata nelle due proposte di legge che abbiamo menzionato, non si può escludere l'ipotesi dell'unico nipote che attende ansioso la morte del vecchio zio ricco e spilorcio, al quale fa firmare le dichiarazioni anticipate di volontà, magari facendosi nominare come fiduciario, per essere sicuro che il "lieto evento" non ritardi ...

Entrambe le proposte, poi, nel regolare il consenso informato, si preoccupano di riconoscere il diritto a "rifiutare ogni informazione sulla propria condizione clinica e sulla natura, portata, effetti e rischi del trattamento sanitario proposto"; in questo caso le informazioni (per entrambe le proposte) e le decisioni sul trattamento sanitario (per il progetto Veronesi) spettano ad una persona di fiducia.
Questa previsione ha un senso nell'ambito di un rapporto medico-paziente in cui il secondo si fida totalmente del primo, perché sa che lo curerà al meglio e, nel caso di malattia grave, non lo lascerà morire cessando le cure; il Codice Deontologico prevede la stessa ipotesi, ma riserva al soggetto delegato la sola informazione sulle condizioni cliniche, non la decisione sulle terapie da effettuare o non effettuare.
Quale garanzia è prevista affinché soggetti anziani o molto malati, comunque timorosi dello sviluppo futuro delle proprie condizioni di salute, non vengano indotti a sottoscrivere un rifiuto a ricevere informazioni, così da mettersi nelle mani delle decisioni altrui? Sapranno questi soggetti che la persona di loro fiducia potrà rifiutare al loro posto cure salvavita? Le proposte di legge non prevedono alcunché ...

Non è sorprendente scoprire queste crepe proprio sul tema della effettiva libertà degli interessati in progetti che si richiamano al principio di autodeterminazione del paziente?
Proseguiremo ancora nei prossimi post.

Giacomo Rocchi

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