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lunedì 8 dicembre 2008

Libertà di testamento biologico?

Se qualcuno, con la minaccia di una pistola, costringesse una persona a redigere una dichiarazione anticipata di volontà (ad esempio il modello proposto da Umberto Veronesi), se ne impossessasse e, nel momento in cui il firmatario fosse in stato di incapacità, la consegnasse ai sanitari chiedendo il rispetto di quanto ivi scritto, l'atto sarebbe valido? Verrebbe da rispondere: no di certo, vi sarà un modo per rendere inefficace l'atto! Nelle proposte di legge Veronesi e Marino, però, il modo per annullare l'atto non è indicato ... certo, è previsto che le dichiarazioni possano essere revocate o modificate in ogni momento, ma bisogna vedere se il soggetto sia nuovamente libero dalle minacce altrui.

Che dire, invece, dell'ipotesi dell'inganno? Potrebbe una persona redigere o firmare un testamento biologico senza rendersene conto? La proposta di legge Marino pone come garanzia di corrispondenza tra quanto scritto e quanto effettivamente voluto il requisito della redazione per intero a mano del documento; Veronesi, invece, richiede solo che l'atto sia "datato e sottoscritto", cosicché può proporre il modulo che abbiamo già mostrato, che potrebbe essere stato compilato per intero da un'altra persona e fatto firmare, senza spiegazioni oppure confuso in altre carte, al destinatario delle cure. Ma non sembra davvero che il requisito preteso di Marino costituisca una garanzia sufficiente: davvero il senatore Marino non sa quante sono e quanto complicate sono le cause ereditarie in cui si contesta la validità di un testamento?

Abbiamo senza dubbio proposto due casi - limite: ma certamente, per come la dichiarazione anticipata di trattamento è disegnata nelle due proposte di legge che abbiamo menzionato, non si può escludere l'ipotesi dell'unico nipote che attende ansioso la morte del vecchio zio ricco e spilorcio, al quale fa firmare le dichiarazioni anticipate di volontà, magari facendosi nominare come fiduciario, per essere sicuro che il "lieto evento" non ritardi ...

Entrambe le proposte, poi, nel regolare il consenso informato, si preoccupano di riconoscere il diritto a "rifiutare ogni informazione sulla propria condizione clinica e sulla natura, portata, effetti e rischi del trattamento sanitario proposto"; in questo caso le informazioni (per entrambe le proposte) e le decisioni sul trattamento sanitario (per il progetto Veronesi) spettano ad una persona di fiducia.
Questa previsione ha un senso nell'ambito di un rapporto medico-paziente in cui il secondo si fida totalmente del primo, perché sa che lo curerà al meglio e, nel caso di malattia grave, non lo lascerà morire cessando le cure; il Codice Deontologico prevede la stessa ipotesi, ma riserva al soggetto delegato la sola informazione sulle condizioni cliniche, non la decisione sulle terapie da effettuare o non effettuare.
Quale garanzia è prevista affinché soggetti anziani o molto malati, comunque timorosi dello sviluppo futuro delle proprie condizioni di salute, non vengano indotti a sottoscrivere un rifiuto a ricevere informazioni, così da mettersi nelle mani delle decisioni altrui? Sapranno questi soggetti che la persona di loro fiducia potrà rifiutare al loro posto cure salvavita? Le proposte di legge non prevedono alcunché ...

Non è sorprendente scoprire queste crepe proprio sul tema della effettiva libertà degli interessati in progetti che si richiamano al principio di autodeterminazione del paziente?
Proseguiremo ancora nei prossimi post.

Giacomo Rocchi

domenica 28 settembre 2008

Bagnasco/Dichiarazioni libere?

Come si è osservato, Bagnasco ritiene che il valore vincolante delle dichiarazioni debba derivare dalla loro forma "certa", ma non fa cenno né alla libertà di coloro che le rendono, né alla informazione che gli stessi devono avere al momento di effettuarle; sembra che le dichiarazioni valgano di per sé, come si deduce da un altro passo, in cui, in negativo, il cardinale descrive come "esito agghiaccciante" la morte procurata a "gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per sé stessi", dove si stenta a capire se l'aggettivo "agghiacciante" sia legato alla morte procurata in sé o al fatto che sia procurata a coloro che non hanno espresso la loro volontà in forma certa.

Che la volontà di un malato debba seguire ad una corretta e completa informazione sulla sua patologia, sugli esiti prevedibili, sulle cure che possono essere prestate e sui relativi rischi e benefici, è dato acquisito: ma da molti si osserva che le dichiarazioni anticipate impediscono una effettiva informazione, che è possibile solo quando il soggetto si trova in quella determinata situazione e deve adottare una decisione che avrà effetti immediatamente successivi.

Ma dichiarazioni non informate rischiano anche di non essere libere: il soggetto che le rende - ad esempio: l'anziano che inizia a presentare problemi di salute e che si sente di peso ai suoi familiari - può essere indotto a rinunciare per il futuro a determinate terapie per motivazioni diverse da quelle strettamente personali e intime che si presentano durante la malattia (ad esempio, un malato di cancro che rinuncia ad un ulteriore ciclo di chemioterapia, ben conoscendo sia gli effetti di tale cura, sia le conseguenze della sua rinuncia). Come si giungerà a far rendere dichiarazioni ad anziani che scivolano verso la demenza? Chi - e come - li convincerà? Chi - e come - spiegherà loro davvero il significato della loro disposizione?

Entrano, quindi, sulla scena altre persone, di cui Bagnasco non parla: eppure sembra che egli sia consapevole che non è tutto così semplice, quando chiede che le dichiarazioni siano "inequivocabili" ed "esplicite". Si tratta, più che di una indicazione, di un auspicio: ogni dichiarazione avente valore giuridico è interpretabile e - come secoli di controversie testamentarie e contrattuali dimostrano - quella di redigere una dichiarazione che non lascia dubbi è una illusione; e questo, come è ovvio, vale ancora di più per dichiarazioni rese per il futuro nella previsione di una determinata malattia, situazione in cui è impossibile prevedere esattamente tutte le variabili, tutte le cure possibili e così via.
Non è infatti un caso che tutte le proposte di legge sul testamento biologico prevedano degli "interpreti ufficiali" delle volontà del malato: previsione presentata come uno strumento per far rispettare fino in fondo le sue volontà ma che, in fondo, altro non è che l'affermazione del potere di altri soggetti di decidere se e quando e come una persona deve essere lasciata morire.

Perché - ricordiamolo - l'approdo che i fautori dell'eutanasia hanno in mente è questo: decidere della morte di altri - che siano malati incoscienti, che siano neonati prematuri con rischio di handicap, che siano anziani che "non si decidono a morire" - sulla base di una valutazione della qualità della vita di questi soggetti, della loro "inutilità" per il genere umano.

Giacomo Rocchi