giovedì 4 novembre 2010

Citazioni


“Nella prospettiva di chi ritiene ingiusta la decisione di far morire Eluana di fame e di sete, è sicuramente necessaria una legge che tuteli in modo incondizionato il principio di indisponibilità della vita umana non solo dell’altrui, ma anche della propria se è ad altri che si chiede di porvi fine. Ebbene, questa legge c’è già: gli articoli 575, 579 e 580 del Codice Penale sanzionano rispettivamente l’omicidio, l’omicidio del consenziente e l’istigazione e l’aiuto al suicidio.”

"Si sente ripetere spesso che in materia vi è un “vuoto legislativo”. L’affermazione è falsa se vuol significare che nessuna norma giuridica regola i comportamenti collegati con la fine della vita. Su questo punto, non solo esistono già alcune leggi di riferimento, come quella sull’accertamento della morte (1993), sul trapianto di organi (1999), sull’amministrazione di sostegno (2004), ma la norma – di legge – c’è ed è chiara: è il divieto di cagionare (cosa, ovviamente diversa dall’accettare) la morte anche quando questa è richiesta e a prescindere dalle condizioni del richiedente (art. 579 del Codice Penale), perché la vita umana è un bene indisponibile”.

"È evidente ... il pericolo di un più vasto e duraturo indebolimento del principio di indisponibilità della vita umana, a seguito di una legge che in qualche modo ne riduca la portata nei confronti dei malati, dei disabili. Per il momento il veicolo è quello del rifiuto delle cure (attuale o anticipato), ma la strada imboccata può portare molto oltre."

“Chi esclude che il rifiuto delle cure possa mascherare una forma di eutanasia, evidentemente pensa all’eutanasia come alla “tecnica” con cui si somministrano sostanze letali; ogni altro comportamento (omissione/sospensione/interruzione di un trattamento proporzionato o dell’alimentazione e idratazione artificiali) viene fatto rientrare nella categoria del rifiuto delle cure. In questo modo viene cancellata completamente la dimensione c.d. “omissiva” dell’eutanasia. Soprattutto non si può ignorare che eutanasica non è solo la “tecnica”, ma anche la “logica” che accompagna i comportamenti”.

(C. Casini, M. Casini, E. Traisci, M. L. Di Pietro, Il decreto della corte di Appello di Milano sul caso Englaro e la richiesta di una legge sul c.d. testamento biologico, In Medicina e Morale, 2008/4, 723:745)


"È stato necessario ricordare l’origine del­la proposta legislativa per non dimenti­carne lo scopo: evitare che in futuro si concludano nello stesso tragico modo di Eluana le vite di persone che si trovano nella più grave forma di disabilità: uno stato di persistente incoscienza.Bisogna tenere presente che l’ordina­mento risulta modificato dalla giuri­sprudenza sul caso Eluana. Gli articoli del Codice penale 579 (omicidio del con­senziente) e 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e articolo 5 del Codice civile (di­vieto di atti di disposizione del proprio corpo) non affermano più che il diritto alla vita è indisponibile. Dicono – oggi a differenza di ieri – che il diritto alla vita è indisponibile salvo il caso in cui vi sia una perdita definitiva di coscienza e u­na volontà del malato di non vivere in tale condizione manifestata anche sol­tanto indirettamente con il pregresso «stile di vita».

Solo una legge può cor­reggere l’errore giurisprudenziale che è stato commesso, ristabilendo in tutta la sua estensione e in tutte le loro implica­zioni il principio di indisponibilità della vita umana."

Carlo Casini, Avvenire, 4/11/2010

6 commenti:

  1. Mi piace questo ultimo post.

    Affermare la verità, con chiarezza e senza ambiguità.

    Ora, sta a chi ha potere di eseguire e mettere in atto queste parole: darne un seguito coerente e concreto che non tradisca i principi in esse enunciati.

    Francesco

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  2. Il motivo per cui l'intero mondo cattolico italiano ha improvvisamente "virato" - passando da una manifesta ostilità verso una qualsiasi legge sul testamento biologico ad una accettazione dell'ipotesi, trasformatasi addirittura in una spinta per la sua approvazione - è "oscuro". Certamente quello che Casini e altri sostenevano nel 2008 in quell'articolo molto ben argomentato è stato spazzato via nei mesi successivi: e la legge "calabrò", come più volte abbiamo detto, contiene tutti quegli elementi di introduzione dell'eutanasia nel nostro paese che quell'articolo del 2008 paventava.
    Giacomo Rocchi

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  3. Da persona favorevole all'eutanasia e che vede come fumo negli occhi la proposta di legge Calabrò, mi stupisce assai questa Vs. posizione contraria: perché ritenete che una legge sulle DAT potrebbe surrettiziamente introdurre l'eutanasia nel nostro ordinamento?

    Grazie.

    Marina

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  4. Scusate, io non sono laureato in legge e non mi intendo di codice civile e penale, però non capisco una cosa.
    Perché nessuno ha indagato i giudici che hanno autorizzato l'uccisione di Eluana Englaro per concorso in omicidio?
    Se la legge c'è, non dovrebbe essere facoltà di un giudice cambiarla, per quanto adotti parole forbite e metodi da azzeccagarbugli. Quindi, quei giudici avrebbero di fatto collaborato ad un omicidio (almeno colposo, se non proprio volontario).
    Qualcuno può spiegarmi perché non è così?
    Mario Molinari

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  5. Per Marina.
    Il discorso non è affatto semplice. In primo luogo una domanda: la proposta calabrò riguarda solo le dichiarazioni anticipate di trattamento? Se lei l'ha letta avrà notato che vi sono molte previsioni che non hanno niente a che fare con le DAT.
    Le propongo, prima di toccare i punti specifici, la lettura del "Manifesto Appello contro la legge sul testamento biologico" che troverà sul sito del Comitato verità e Vita, nel quale sono esposte le ragioni sulla base della quali siamo assolutamente contrari a quell'articolato.
    La saluto,
    Giacomo Rocchi

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  6. Per Mario Molinari.
    Come è noto il Comitato verità e Vita ha presentato una denuncia penale ipotizzando il reato di omicidio volontario nei confronti di coloro che hanno messo in atto ciò che i Giudici avevano autorizzato; quel procedimento è terminato con l'archiviazione perché Beppino Englaro e coloro che l'hannno aiutato hanno agito nell'esercizio di un diritto.
    Quanto ai Giudici: l'autorizzazione alla sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione a Eluana Englaro è stata data sulla base di un'interpretazione del quadro normativo totalmente discutibile (a mio parere palesemente errato): da qui ad ipotizzare un concorso nell'omicidio della Englaro credo che ce ne corra, tenuto conto che questa interpretazione è stata accreditata dal supremo organo della Magistratura, la Corte di Cassazione civile.
    Giacomo Rocchi

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