Un secondo clamoroso stravolgimento dei principi generali e, in fondo, della verità dei rapporti sociali è l’affermazione che l’uccisione di un essere umano – realizzata sospendendo nutrizione e idratazione a chi non è in grado di procurarsele da sé – sia questione privata che non coinvolge in alcun modo l’interesse pubblico.
È davvero significativa l’intestazione del provvedimento della Corte d’Appello di Milano che autorizza l’uccisione di Eluana: è un decreto e non è pronunciato in nome del popolo italiano (solo le sentenze vengono pronunciate in nome del popolo italiano).
La natura di questione privata – anzi di questione in cui si verte in materia di diritti personalissimi – è stata la via d’uscita per la Cassazione, nell’ultima sentenza del 13/11/2008, per dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero ed evitare (anzi: rifiutandosi) di decidere nel merito la questione.
Il Pubblico Ministero rappresenta l’interesse pubblico al contenuto di determinate decisioni giudiziarie, anche se pronunciate tra privati: in questo caso – sulla base di un’interpretazione assolutamente formalista del codice di procedura civile – la Cassazione ha stabilito che l’interesse pubblico c’era … ma non troppo: il P.M. poteva intervenire nel giudizio, ma non poteva proporre ricorso per cassazione …
Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel dichiarare “irricevibile” il ricorso di alcune associazioni tendente a difendere il diritto a vivere di Eluana Englaro, ha accreditato la tesi che si tratta di una “questione privata”, che riguarda solo le parti direttamente coinvolte e su cui nessuno che non abbia un legame diretto con la giovane può intervenire.
In realtà l’intera procedura è stata pensata e realizzata con lo scopo di non avere nessun reale contraddittorio: nel primo ricorso Beppino Englaro era solo: lui e la Cassazione; tanto che la Cassazione, nel 2005, aveva ritenuta necessaria necessaria la nomina di un curatore speciale che si contrapponesse alle domande dell’Englaro. Risultato: viene nominato un avvocato che, da quel momento, si associa e rinforza le domande del padre …
Eluana non l’ha difesa nessuno!
La scelta di passare per le vie della cosiddetta “volontaria giurisdizione” è poi il motivo della sostanziale ineseguibilità del decreto.
La Regione Lombardia ha tutte le ragioni per rifiutarsi di eseguire in una sua struttura la decisione della Corte d’Appello di Milano: non solo perché gli ospedali sono fatti per curare le persone e non per ucciderle, ma anche perché la decisione non fa stato nei confronti di nessuno (se non lo stesso Beppino Englaro), perché a nessuno è stato permesso di partecipare al processo.
E così legittimamente il Ministro delle politiche sociali ha potuto emanare un atto di indirizzo alle Regioni, in cui vieta l'interruzione della nutrizione e dell’alimentazione ai pazienti in stato vegetativo, ritenendola “una discriminazione fondata su valutazioni circa la qualità della vita di una persona con grave disabilità e in situazione di totale dipendenza”. Il Ministro non fa alcun cenno alla vicenda giudiziaria riguardante Eluana Englaro: se si tratta di questione privata il sistema sanitario non è né coinvolto né tanto meno costretto ad adeguarsi ai provvedimenti emessi.
La Corte d’Appello finge che questo problema non esista quando descrive modalità esecutive:
“in accordo con il personale medico e paramedico che attualmente assiste o verrà chiamato ad assistere Eluana, occorrerà fare in modo che l’interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale con sondino naso – gastrico, la sospensione dell’erogazione di presidi medici collaterali (antibiotici o antinfiammatori ecc.) o di altre procedure di assistenza strumentale, avvengano, in hospice o altro luogo di ricovero confacente, ed eventualmente – se ciò sia opportuno ed indicato in fatto dalla miglior pratica della scienza medica – con perdurante somministrazione di quei soli presidi già attualmente utilizzati atti a prevenire o eliminare reazioni neuromuscolare paradosse (come sedativi o antiepilettici) e nel solo dosaggio funzionale a tale scopo, comunque con modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona (ad esempio anche con umidificazione frequente delle mucose, somministrazione di sostanze idonee ad eliminare l’eventuale disagio da carenza di liquidi, cura dell’igiene del corpo e dell’abbigliamento ecc.) durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, ed in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l’assistenza, almeno, dei suoi stretti familiari”; ma i giudici fingono che il personale medico e paramedico e la direzione dell’hospice che eventualmente permettesse o agevolasse l’uccisione della malata sarebbe esente da ogni responsabilità penale, mentre -al limite - ciò varrebbe solo per Beppino Englaro: il personale sanitario ha l’obbligo di salvare una persona che sta morendo e avrebbe, quindi, l’obbligo di rimettere il sondino che il padre staccasse.
Il passo riportato dimostra che la Corte d’Appello è perfettamente a conoscenza del disagio (sic!) che proverà Eluana, ma chiude entrambi gli occhi; invoca la miglior pratica della scienza medica, ma ci si chiede dove questa pratica sia stata esercitata: negli Stati dove vige la pena di morte? Si notino ancora i passaggi semplicemente crudeli (le mucose di Eluana saranno umidificate, ma – attenzione! – nessuna goccia d’acqua deve entrare nel suo corpo! I sedativi e gli antiepilettici dovranno essere somministrati nella misura minima necessaria allo scopo …) e quelli grotteschi (Eluana dovrà morire di fame e di sete, ma curata nell’abbigliamento e pettinata!).
I giudici non hanno conosciuto e visto davvero Eluana e quindi possono mettere nero su bianco le prescrizioni opportune per farla morire con il minor disagio possibile.
La mancanza di contraddittorio ha inciso ovviamente anche sulla attendibilità scientifica del provvedimento della Corte d’Appello di Milano che ha come unica fonte di conoscenza specifica la relazione del dr. Defanti, risalente ad alcuni anni addietro; la Corte nota che “non risulta che la correttezza e la attendibilità scientifica di tale relazione sia mai stata posta in dubbio da alcun contraddittore processuale del tutore (né dal P.M., né dalla curatrice speciale …)”; è stata la curatrice speciale (un avvocato!) a “confermare anche ora, per quanto a sua conoscenza, l’effettiva mancanza di variazioni dello stato di Eluana”. Nient’altro.
E così si ritiene lo stato vegetativo permanente e irreversibile, nonostante le recenti scoperte e anche l'evoluzione nello stato della giovane; mentre – quanto alla nutrizione – ci si limita a registrare quanto annotava Defanti (“nutrizione indotta tramite sondino nasogastrico”), cosicché la rivelazione del prof. Dolce – che cioè Eluana Englaro è in grado di deglutire e che, quindi, potrebbe essere tentata nei suoi confronti la nutrizione per via naturale – dimostra ancor di più la fragilità delle convinzioni dei Giudici sotto il profilo scientifico.
Giacomo Rocchi
Eluana non l’ha difesa nessuno! Emblematica frase relativa ad un contraddittorio dove il padre, il curatore e la corte sono tutti per la morte. (La cultura della morte e della menzogna avanza).
RispondiEliminaMa Eluana è viva!
Eluana oltre a tutto deglutisce da sola!
Ha bisogno di cure, non di un manipolo di scellerati in cerca di una morte esemplare!
La Corte d’Appello di Milano autorizza si compia un omicidio! Il delitto diviene diritto.
Lei ha scritto "se si tratta di questione privata il sistema sanitario non è né coinvolto né tanto meno costretto ad adeguarsi ai provvedimenti emessi", e ancora "la scelta di passare per le vie della cosiddetta “volontaria giurisdizione” è poi il motivo della sostanziale ineseguibilità del decreto".
RispondiEliminaNon per polemizzare, ma se si vuole sostenere la tesi "pro vita" è preferibile evitare di inerpicarsi in dissertazioni giuridiche, quando non si ha la necessaria competenza tecnica. Si rende maggior servizio alla propria tesi utilizzando altri argomenti (etica, morale...veda lei) che non cumulando una serie imbarazzante di strafalcioni sull'efficacia dei provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione. Questi, se muniti della formula di esecutività (ed il decreto Eluana lo era) devono essere eseguiti da TUTTI coloro che ne siano legalmente richiesti. Come nel caso di un assegnazione di casa coniugale a uno dei coniugi a seguito di separazione (caso tipico di volontaria giurisdizione).
Torni a studiare.