Nel post precedente abbiamo provato a descrivere quale può essere il percorso che i fautori dell'eutanasia cercheranno di seguire per legalizzarla in Italia.
Cosa prevede il progetto di legge Calabrò?
In particolare: quali limiti pone al potere dei rappresentanti legali degli incapaci? Permette loro di rifiutare cure o nutrizione ai loro assistiti così da provocarne la morte?
Quali poteri attribuisce ai sanitari rispetto al rifiuto delle cure espresse dai rappresentanti? I medici potranno agire anche contro la loro volontà per salvare la vita degli incapaci loro pazienti? Potranno agire anche senza il consenso espresso dai rappresentanti? Quali rischi correranno?
Quali poteri attribuisce ai sanitari rispetto al rifiuto delle cure espresse dai rappresentanti? I medici potranno agire anche contro la loro volontà per salvare la vita degli incapaci loro pazienti? Potranno agire anche senza il consenso espresso dai rappresentanti? Quali rischi correranno?
Vale la pena di leggere le norme approvate:
art. 2 comma VI: “In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal
tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore
emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto
interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di
sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in
ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato
anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La
decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3 ed è
adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace”
art. 2 comma VII: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore
è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo
avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione
di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall’art. 3 ed è adottata
avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del
minore”
art. 2 comma VIII: “Qualora il soggetto sia minore o legalmente
incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione
non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi
precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai
principi della deontologia medica nonché della presente legge.
Art. 2 comma IX: “Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il
verificarsi di un evento acuto”
art. 8 comma II: “L’autorizzazione giudiziaria (da parte del giudice tutelare) è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario”.
Come si vede, il tutore si sostituisce ad ogni decisione medica all’interdetto; lo stesso avviene per i genitori dei figli minori che hanno solo l’obbligo di ascoltarne i desideri (senza essere in alcun modo vincolati ad essi). Tornando all’interdetto, dobbiamo ricordare che gli adulti vengono interdetti non solo quando – come Eluana Englaro – hanno perso del tutto la coscienza, ma anche se, in forza di infermità mentale, sono “incapaci di provvedere ai propri interessi”: quindi può darsi che la persona anziana che cammina accanto a noi per strada sia stata interdetta; circa le terapie, sarà il tutore a decidere per lui.
Sia chiaro: ciò è del tutto ragionevole nell’ottica dell’aiuto prestato al minore o all’anziano. Il problema non è quello di stabilire se un genitore, dopo avere parlato con il dentista del figlio, possa decidere se fargli mettere o meno l’apparecchio consigliato; piuttosto il problema sorge se attribuiamo al genitore di un bambino malato di tumore il potere di decidere di non fargli il ciclo di chemioterapia prescritto dai sanitari, oppure di non sottoporlo a terapia intensiva neonatale se è nato prematuramente.
Quali poteri, allora? “La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3” e quindi permette ai tutori e ai genitori “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale” (art. 3 comma III) e ancora “la non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica” (art. 3 comma II).
tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore
emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto
interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di
sostegno e il decreto di nomina preveda l’assistenza o la rappresentanza in
ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato
anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo dall’amministratore. La
decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3 ed è
adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace”
art. 2 comma VII: “Il consenso informato al trattamento sanitario del minore
è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo
avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione
di tali soggetti riguarda quanto consentito anche dall’art. 3 ed è adottata
avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del
minore”
art. 2 comma VIII: “Qualora il soggetto sia minore o legalmente
incapace o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della situazione
non consenta di acquisire il consenso informato così come indicato nei commi
precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai
principi della deontologia medica nonché della presente legge.
Art. 2 comma IX: “Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il
verificarsi di un evento acuto”
art. 8 comma II: “L’autorizzazione giudiziaria (da parte del giudice tutelare) è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario”.
Come si vede, il tutore si sostituisce ad ogni decisione medica all’interdetto; lo stesso avviene per i genitori dei figli minori che hanno solo l’obbligo di ascoltarne i desideri (senza essere in alcun modo vincolati ad essi). Tornando all’interdetto, dobbiamo ricordare che gli adulti vengono interdetti non solo quando – come Eluana Englaro – hanno perso del tutto la coscienza, ma anche se, in forza di infermità mentale, sono “incapaci di provvedere ai propri interessi”: quindi può darsi che la persona anziana che cammina accanto a noi per strada sia stata interdetta; circa le terapie, sarà il tutore a decidere per lui.
Sia chiaro: ciò è del tutto ragionevole nell’ottica dell’aiuto prestato al minore o all’anziano. Il problema non è quello di stabilire se un genitore, dopo avere parlato con il dentista del figlio, possa decidere se fargli mettere o meno l’apparecchio consigliato; piuttosto il problema sorge se attribuiamo al genitore di un bambino malato di tumore il potere di decidere di non fargli il ciclo di chemioterapia prescritto dai sanitari, oppure di non sottoporlo a terapia intensiva neonatale se è nato prematuramente.
Quali poteri, allora? “La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’art. 3” e quindi permette ai tutori e ai genitori “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale” (art. 3 comma III) e ancora “la non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica” (art. 3 comma II).
Quindi i rappresentanti possono rifiutare o rinunciare a terapie per conto degli assistiti, se essi ritengono che si tratti di trattamenti sanitari sproporzionati.
Questo rifiuto può portare anche alla morte degli assistiti? Purtroppo si: sono infatti vietate indicazioni dirette all’uccisione diretta dei rappresentati (il tutore non potrà imporre ai medici di somministrare all’interdetto una dose massiccia di tranquillanti per provocarne la morte), ma nessuna norma nel progetto di legge dichiara inefficace il rifiuto di terapie salvavita da parte del rappresentante legale.
Un parlamentare che, nel corso della discussione al Senato della Repubblica, aveva ben presente questo tema, è la sen. Laura Bianconi, autrice del progetto n. 1188 e che, in sede di discussione in Assemblea del progetto Calabrò, aveva proposto alcuni emendamenti. Molto chiara era la portata di quelli relativi al potere dei rappresentanti legali:
Questo rifiuto può portare anche alla morte degli assistiti? Purtroppo si: sono infatti vietate indicazioni dirette all’uccisione diretta dei rappresentati (il tutore non potrà imporre ai medici di somministrare all’interdetto una dose massiccia di tranquillanti per provocarne la morte), ma nessuna norma nel progetto di legge dichiara inefficace il rifiuto di terapie salvavita da parte del rappresentante legale.
Un parlamentare che, nel corso della discussione al Senato della Repubblica, aveva ben presente questo tema, è la sen. Laura Bianconi, autrice del progetto n. 1188 e che, in sede di discussione in Assemblea del progetto Calabrò, aveva proposto alcuni emendamenti. Molto chiara era la portata di quelli relativi al potere dei rappresentanti legali:
8-ter. Il consenso di cui ai commi precedenti non può
contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute
del paziente.
8-quater. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga
indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per
iscritto i motivi nella cartella clinica.
Era una specie di sfida all’Aula: “volete aiutare i minori e gli adulti incapaci oppure vi interessa soltanto permettere che altri decidano di farli morire?” Nella seduta del 24/3/2009 la sen. Bianconi spiegava che “vorrei si potesse fugare ogni possibile sospetto sul fatto che chi decide per altri non sia tenuto a garantire sempre e comunque la salute del suo amministrato … Il rischio che mi sembra possibile è, ad esempio, che un padre amorevole possa disporre della vita del figlio così come potrà disporre della propria: questa dilatazione potrebbe consentire facili interpretazioni su situazioni che purtroppo abbiamo già visto in quest'Aula”.
Ebbene: il relatore sen. Calabrò espresse parere contrario su questo emendamento (così come il rappresentante del Governo, on. Giovanardi) e l’Aula respinse l’emendamento, di cui, infatti, non vi è traccia nel testo finale del progetto di legge approvato.
Davvero non si può avere dubbi su quale fosse la volontà del Senato …
Giacomo Rocchi
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