Medici con le mani legate, impossibilitati ad agire se manca il formale consenso; minacciati di abusi o di inesistente "accanimento terapeutico"; destinati ad obbedire ai desideri e ai rifiuti dei pazienti. In questo quadro si inseriscono i poteri dei legali rappresentanti degli incapaci: sembra una questione "secondaria", ma invece riguarda proprio l'eutanasia dei soggetti più deboli.
Cosa ha a che fare l’obiettivo sbandierato: “Mai più un’altra Eluana Englaro!” con una regolamentazione del consenso ai trattamenti sanitari a minorenni e interdetti? Sembrerebbe che si tratti di questioni distanti tra loro.
Eppure – nel silenzio “assordante” anche da parte dei cattolici favorevoli all’approvazione della legge – questo tema è stato presente fin dall’inizio nei progetti di legge ed è stato oggetto (anche nella discussione in Assemblea alla Camera) di ripetute modifiche, in un senso o nell’altro: il fatto è che negli interdetti e nei minorenni si rinvengono molti “candidati” ad un’azione eutanasica: e quindi l’interesse verso questo tema è inevitabilmente alto.
Ricordiamo: l’eutanasia non è altro che l’uccisione “pietosa” di una persona decisa da un’altra persona; come possono i suoi fautori perdere l’occasione di stabilire esplicitamente che, in certi casi, qualcuno ha il potere di imporre la cessazione o la non attivazione delle terapie che potrebbero salvare la vita di soggetti incapaci?
Eppure – nel silenzio “assordante” anche da parte dei cattolici favorevoli all’approvazione della legge – questo tema è stato presente fin dall’inizio nei progetti di legge ed è stato oggetto (anche nella discussione in Assemblea alla Camera) di ripetute modifiche, in un senso o nell’altro: il fatto è che negli interdetti e nei minorenni si rinvengono molti “candidati” ad un’azione eutanasica: e quindi l’interesse verso questo tema è inevitabilmente alto.
Ricordiamo: l’eutanasia non è altro che l’uccisione “pietosa” di una persona decisa da un’altra persona; come possono i suoi fautori perdere l’occasione di stabilire esplicitamente che, in certi casi, qualcuno ha il potere di imporre la cessazione o la non attivazione delle terapie che potrebbero salvare la vita di soggetti incapaci?
Partiamo dal Caso Englaro: a Beppino Englaro è stato attribuito dai Giudici il potere di far morire la figlia (che era stata interdetta) in quanto tutore.
E il progetto di legge? “In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento” (articolo 2 comma 6). Quindi: senza previo consenso del tutore il medico non può iniziare alcun trattamento sanitario sull’interdetto; se il consenso del tutore viene meno il medico deve interrompere il trattamento sanitario in atto sull’interdetto.
Non è sorprendente trovare questa norma in una legge che dovrebbe impedire il ripetersi di altre morti di interdetti decise da tutori?
Ma i tutori possono rifiutare il consenso anche a terapie salvavita?
Ma i tutori possono rifiutare il consenso anche a terapie salvavita?
Il progetto di legge stabilisce che “la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall’articolo 3”; l’articolo 3 è la norma che regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Quindi il tutore (ma anche l’amministratore di sostegno) potrà “esplicitare” “la rinuncia … ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
Puntiamo l’attenzione sulla parola “ogni”: il tutore potrà rifiutare tutti i trattamenti terapeutici erogati all’incapace.
Puntiamo l’attenzione sulla parola “ogni”: il tutore potrà rifiutare tutti i trattamenti terapeutici erogati all’incapace.
Quindi: Sì, il tutore può rifiutare il consenso anche a terapie salvavita.
L’unico limite è stabilito dal comma 5: “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita … Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”: e, appunto, poiché il potere dei tutori è ritagliato sul contenuto delle DAT, nemmeno loro potranno pretendere (come fece Beppino Englaro) che nutrizione e idratazione artificiale siano sospese all’interdetto.
Emerge con evidenza un enorme potere di vita e di morte attribuita ai tutori sui loro assistiti; si concretizza il rischio di eutanasia legale: l’incapace incosciente potrà essere lasciato morire non curandolo adeguatamente sulla base della “decisione” (si noti il vocabolo utilizzato dal legislatore) del tutore o dell’amministratore di sostegno!
In base a queste norme, poi, i tutore potranno agire in giudizio contro i medici per contestare le terapie erogate agli interdetti, sostenendo che sono illegittime per mancanza del loro consenso: esattamente l'azione che aveva promosso Beppino Englaro ...
Vedremo nel prossimo post se i medici potrannno superare il rifiuto alle terapie salvavita sugli interdetti opposto dai tutori. Fin da subito una riflessione: siamo già in piena eutanasia legale e ancora non siamo arrivati alle DAT ...
Giacomo Rocchi
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