sabato 30 agosto 2014

La difesa della vita dopo la sentenza sulla fecondazione eterologa/5. La colpa è della Corte Costituzionale e dei giudici?

Nel riproporre la scelta a suo tempo fatta di legalizzare la fecondazione in vitro, evidente sembra la convinzione che lo smantellamento della legge 40 sia frutto di una scelta arbitraria della Corte Costituzionale. Insomma: "noi avevamo approvato una legge accettabile con un sano trasversalismo che aveva portato alla riduzione del danno" (Domenico Delle Foglie), anche se "imperfetta" (Carlo Casini); i giudici cattivi, la Corte Costituzionale e perfino la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ce l'hanno smontata".
E così, occorre intervenire per ottenere una "riduzione del danno da Corte Costituzionale" (Francesco Agnoli).

La mia sensazione è che questa posizione – che, ovviamente, serve per qualcuno (usando un termine penalistico) a precostituirsi un alibi ("non sono stato io! non è colpa mia!") – rifiuti di leggere davvero le motivazioni dei provvedimenti giudiziari che hanno determinato questo smantellamento.
Anticipo la conclusione: i giudici hanno adottato le loro decisioni facendo leva proprio sulla legge 40 (oltre che sulla legge 194 del 1978 che la legge 40 "fa salva")! Il vizio vero è quello di irragionevolezza del legislatore del 2004 che, avendo permesso determinate pratiche, ha illogicamente vietato altre.
Insomma: è la logica della legge 40 ad imporre (o quanto meno: a rendere inevitabile) l'abbattimento dei paletti!

In breve la dimostrazione.
Nella sentenza del 2009 (la n. 151), che aveva eliminato il numero massimo di embrioni producibili, la Corte Costituzionale prendeva atto che "la legge (...) rivela un limite alla tutela apprestata all’embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, (…) consentendo un affievolimento della tutela dell’embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza (…) la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione."
In sostanza: se la legge permetteva di trasferire tre embrioni, prevedendo consapevolmente la morte di due di loro, perché non lasciare al medico la scelta di quanti embrioni produrre e trasferire?

Non basta: la Corte Costituzionale faceva leva già in quella sentenza sulla finzione che la legge 40 ha sposato in pieno: che, cioè, l'applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale abbia a che fare con la salute umana e, quindi, con il diritto alla salute.
Sappiamo benissimo che non è così: le tecniche non curano nessuno ma permettono di ottenere una gravidanza senza curare. Eppure la legge 40 fu intitolata "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e l'art. 1, comma 2 ne permise il ricorso "qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità": quindi quelle pratiche zootecniche applicate sugli uomini furono elevate legislativamente a "metodi terapeutici", per di più "efficaci" (anzi: i più efficaci, quindi i migliori!).

Anche la sentenza n. 162 sulla fecondazione eterologa giunge ad eliminare il divieto sulla base della logica della legge 40: abbiamo già visto, infatti, che richiama il diritto al figlio che la legge già contiene e si chiede per quale motivo questo diritto venga negato ad alcune coppie e concesso ad altre; e poi fa leva, ancora una volta, sul diritto alla salute, interpretato in senso ampio, comprensivo anche della salute psichica: esattamente come la legge 40, in base alla quale i cicli di fecondazione in vitro sono a carico di Stato e Regioni in quanto prestazioni sanitarie (non è un caso che se ne occupi il Ministro della Salute).
La Corte richiama, quindi, il principio che "in materia di pratica terapeutica la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali".

E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Ha condannato l'Italia per il divieto di diagnosi genetica preimpianto (caso Costa e Pavan contro Italia) evidenziando l'illogicità di una regolamentazione che permette l'aborto eugenetico: se si può uccidere dopo, perché non farlo prima, con minor danno per la salute della donna?
All'epoca molti si scandalizzarono, rifiutandosi di ammettere che il quadro normativo è esattamente quello descritto: l'aborto eugenetico, in conseguenza di diagnosi prenatale sfavorevole, è sempre permessa dalla legge 194 del 1978, anche a gravidanza avanzata ed è permesso anche per i feti prodotti con la fecondazione artificiale, in forza della espressa previsione dell'art. 14, comma 1 della legge 40. Non solo: le statistiche ministeriali dimostrano che concretamente ogni anno qualche centinaia di embrioni prodotti con la FIVET, trasferiti nell'utero delle madri e che erano riusciti fortunosamente ad attecchire, dando luogo ad una gravidanza, sono stati abortiti volontariamente.

Chi ha scritto e fatto approvare la legge 40 sulla fecondazione artificiale ha fatto in modo – consapevolmente o meno – che quei "paletti" fossero destinati a cadere.

Fecondazione in vitro: tutto o niente.
Occorre chiarire l'ultima affermazione fatta.

Qui non stiamo parlando soltanto di un legislatore distratto oppure incapace tecnicamente o ancora in mala fede: si tratta di questione in qualche modo superata (tranne che per l'atteggiamento ancora attuale di coloro che spinsero per l'approvazione della legge 40, tesi a discolparsi, di cui abbiamo parlato).

Occorre piuttosto comprendere e prendere atto che la legalizzazione della fecondazione extracorporea porta inevitabilmente con sé la sovrapproduzione di embrioni, la loro selezione, la morte procurata o il congelamento della maggior parte di loro, la fecondazione eterologa.
La logica della fecondazione artificiale è così forte da non permettere una sua trasformazione in strumento buono da mettere a disposizione delle coppie di coniugi che non riescono ad avere figli: questa forza sta, forse, proprio nella sua artificialità (espressione che il legislatore della legge 40 ha provveduto a cancellare, nello stesso modo in cui erano state cancellate le parole "aborto", "concepito" e "figlio" dalla legge 194 del 1978 …) che altro non è che la natura antiumana delle tecniche (che, appunto, sono state create per gli animali).

Se accettiamo queste tecniche, le prendiamo nella loro totalità; dal punto di vista legislativo, il legislatore del 2004 lo aveva in parte già compreso, ad esempio ammettendo casi in cui il congelamento degli embrioni era possibile (un piccolo spiraglio utilizzato dalla Corte Costituzionale per permettere la sovrapproduzione degli embrioni): ma il discorso è generale.
Io non mi soffermo – non avendone la capacità – sulle motivazioni antropologiche, filosofiche e anche teologiche di questa affermazione: non vi è dubbio che la fecondazione in vitro è la sublimazione della scissione tra amore, sessualità e procreazione e le sue conseguenze possono essere spiegate – e lo sono state – partendo da questa visuale.
Mi limito qui a constatare – e invito tutti a farlo – un fatto: in tutto il mondo (ora anche in Italia, almeno in parte) la fecondazione in vitro porta con sé quanto abbiamo già descritto (strage di embrioni, eugenetica, eterologa) e molto, molto altro (basti pensare, tra i temi attuali, all'utero in affitto, con lo sfruttamento delle donne povere; e soprattutto, al quadro che mons. Crepaldi tratteggia, quello di un processo di eliminazione della natura e della natura umana che travolge l'uomo e trasforma le democrazie in regimi totalitari).


Nessuna conseguenza è positiva, nessuna.  

venerdì 29 agosto 2014

La difesa della vita dopo la sentenza sulla fecondazione eterologa. 4/ Dove sta il male? Il diritto al figlio e l'eugenetica

Dove sta il male? Il diritto al figlio
Conseguente a questa impostazione è un ulteriore atteggiamento: l'individuazione delle conseguenze negative – il "male" – nella fecondazione eterologa piuttosto che nella fecondazione in vitro nel suo complesso. Si tratta di un orientamento evidente e (a mio parere) parzialmente inconsapevole.
Sono utili due esempi, emersi proprio in questo periodo in cui è stata commentata la sentenza della Corte Costituzionale, dopo il deposito della motivazione.

Il primo riguarda l'esistenza di un "diritto al figlio". Anche mons. Crepaldi, nel suo intervento del 17/7/2014, definisce una "novità" l’enunciazione, nella sentenza della Consulta, di un “diritto al figlio”, osservando giustamente che "il “diritto al figlio”, rompe con la visione della persona umana come avente in sé una propria dignità. Si possono vantare diritti sulle cose, non sulle persone. La persona è un fine in sé e non può cadere sotto la proprietà di nessuno, come capiterebbe invece se il “diritto al figlio” diventasse patrimonio culturale condiviso e fosse addirittura completato da una legislazione conseguente. Principi simili erano finora stati teorizzati solo da regimi totalitari. Con il principio del “diritto al figlio” l’uomo si sentirà autorizzato a completare la manipolazione della vita e dell’essere umano già in fase avanzata di realizzazione".

In effetti, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 162, ha ribadito che "la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi", osservando che "la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intime e tangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali".
 Non è un caso, però, che subito dopo la Consulta ricordi di avere in precedenza già sottolineato "come la legge n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla tutela delle esigenze della procreazione"; in un passo successivo riprende il tema del "dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana", rilevando che "la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, perché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione di una famiglia con figli (…) è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis".

Traduciamo: la Corte Costituzionale non enuncia per la prima volta l'esistenza di un "diritto al figlio"; piuttosto prende atto che la legge 40 già riconosce il diritto al figlio ma lo nega irragionevolmente ad una categoria di coppie, fra l'altro quelle più sfortunate.
Ma è vero che è stata la legge 40 – cioè quella approvata su spinta del mondo cattolico e prolife ufficiale nel 2004 e difesa a spada tratta nel referendum del 2005 - a riconoscere alle coppie adulte (si aggiunga: nemmeno coniugate) un diritto soggettivo ad avere un figlio mediante il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale? La risposta è: assolutamente sì!
Non solo l'articolo 1, comma 1 della legge fa riferimento a "diritti di tutti i soggetti coinvolti", e quindi anche degli adulti, ma il fatto che, fin da subito, i giudici civili (i giudici dei diritti) abbiano provveduto sulle domande avanzate dalle coppie che aspiravano a ricorrere alla fecondazione artificiale dimostra che, appunto, esiste un diritto soggettivo pieno, che possiamo così enunciare: la coppia eterosessuale di maggiorenni, se non riesce a generare naturalmente un figlio (condizione in parte autocertificata) ha il diritto soggettivo di accedere alle tecniche di fecondazione artificiale, per buona parte a spese dello Stato, e di reiterare i tentativi (i "cicli") per un numero indeterminato di volte.

Se questa è l'enunciazione giuridica del diritto, una disposizione nascosta nell'art. 6 della legge, che tratta delle informazioni che la clinica deve fornire alla coppia richiedente prima di procedere con le tecniche, dimostra in concreto la sua esistenza. Tra le varie informazioni, infatti, si prevede che "alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento come alternativa alla procreazione medicalmente assistita".
Ecco che sbuca l'alternativa: quella tradizionale dell'accoglienza dei bambini abbandonati o provenienti da famiglie in difficoltà, atto generoso che, talvolta, permetteva anche alle coppie infertili di esprimere appieno l'amore e il desiderio di genitorialità.
Questa alternativa deve essere solo enunciata: ma i richiedenti potranno dire un netto "no!", rivendicando implicitamente il loro diritto ad un figlio proprio. Nessuna "pausa di riflessione" la legge impone, nessun invito ulteriore a ripensarci la clinica deve avanzare: il diritto soggettivo è pieno e indiscutibile.
L'accostamento tra adozione (o affidamento) e tecniche di fecondazione artificiale fa intravedere proprio il quadro che mons. Crepaldi tratteggia: ma, appunto, questo diritto soggettivo venne riconosciuto già nel 2004 e non lo ha affatto inventato la Corte Costituzionale con la sentenza sull'eterologa!
Non solo: questo diritto fu riconosciuto a coppie di soggetti che spesso non hanno nemmeno i requisiti che la legge sull'adozione prescrive: possono non essere sposati, possono stare insieme anche solo da un mese, nessuna valutazione del loro equilibrio e della loro situazione familiare viene svolta (e sappiamo come, al contrario, queste indagini siano rigorose per l'adozione dei minori abbandonati!).

Dove sta il male? L'eugenetica.
Quando il ministro Lorenzin ancora pensava di emanare un decreto legge, aveva posto il problema della scelta delle caratteristiche fisiche dei donatori di gameti e dei bambini generati con la fecondazione eterologa: la coppia richiedente potrebbe scegliere il colore della pelle del bambino? Ovviamente – ricordiamoci: stiamo parlando di soldi! – le cliniche e gli "esperti" sono insorti: è preferibile una "compatibilità" a tutela dello stesso bambino (sottinteso: se le coppie italiane capiscono che rischiano di avere un figlio proprio con la pelle di colore diverso, continuano ad andare a Barcellona e il nostro guadagno svanisce …).
Naturalmente, per gli interessati, "non si tratta di eugenetica", ma di un problema diverso: "tra il pool di donatori disponibili, i medici sceglieranno quelli con caratteristiche somatiche e di gruppo sanguigno il più compatibili possibili con quelle della coppia ricevente. Questo è l'orientamento diffusamente accettato a livello internazionale, inoltre faciliterà l’accettazione del nascituro da parte dei genitori e del contesto sociale in cui crescerà e vivrà, permettendo al bambino uno sviluppo psico-emotivo sereno ed equilibrato”. Inoltre, "in un contesto di globalizzazione come quello attuale in Italia – rileva Elisabetta Coccia, presidente di Cecos Italia, l’associazione che raggruppa i maggiori Centri italiani privati e convenzionati di fecondazione assistita – è giusto garantire tale principio della compatibilità anche alle coppie appartenenti ad altre etnie e residenti nel nostro paese": quindi, garantiamo ai cinesi che vivono in Italia bambini di etnia cinese e così via!

L'ipocrisia di certi soggetti davvero non ha limiti. Tuttavia sarebbe del tutto errato ritenere che il problema della eugenetica sia legato solo alla fecondazione eterologa: al contrario, esso è insito nelle tecniche di fecondazione in vitro; basta ricordare che esse sono state sviluppate in ambito zootecnico per il miglioramento della razza degli animali!
Ricordiamo quanto esclamò Jerome Lejeune sulla questione: "vorrei vedere in faccia quel fecondatore disposto a consegnare un bambino handicappato!". La "produzione" dell'uomo su domanda (e a pagamento) presuppone un "controllo di qualità" del prodotto e quindi richiede la selezione dello stesso e l'eliminazione dei prodotti difettosi.
Non occorre davvero soffermarci oltre su questa questione: non è affatto un caso che – già prima della sentenza della Corte Costituzionale sull'eterologa – la precedente pronuncia sul numero di embrioni e le pronunce dei giudici di merito e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avessero reintrodotto quel meccanismo di produzione del numero massimo di embrioni e di loro selezione, mediante la diagnosi genetica preimpianto, finalizzato esplicitamente all'eliminazione degli embrioni "imperfetti".

Eppure Francesco Agnoli, pochi giorni fa, ha sostenuto che "l'eugenetica è nel cuore stesso dell'eterologa". Perché? "Per almeno due motivi. Il primo: l’eterologa è figlia del “trasferimento della procreazione dalla casa al laboratorio” (Leon Kass) e della trasformazione del figlio in prodotto, manifattura La seconda: l’eterologa è figlia del mercato (quello che Marzano, Rodotà, Tesauro, centri privati di Fiv, Associazione Coscioni … non vogliono assolutamente normare, non scorgendo alcuna differenza, forse, tra mercato di cose e mercato di persone). Se il figlio diventa un prodotto, un oggetto “fabbricabile”, inevitabilmente questo genererà il desiderio di figli “perfetti”, su misura, su ordinazione, secondo criteri prestabiliti da chi è disposto a pagare; la conseguenza inevitabile sarà il crearsi, di fronte a questa domanda, di una offerta sempre più artificiosa e rinnovata. In un ciclo perverso in cui sogni eugenetici dei potenziali genitori, anche fertili, genereranno risposte sempre più fantasiose; nello stesso tempo, offerte del mercato sempre più intriganti, genereranno negli acquirenti aspirazioni ancora più disumane. Il figlio, insomma, come un cellulare: c’è sempre desiderio di un nuovo modello, che sostituisca l’antico, e necessità di un nuovo modello, che ingrassi e rilanci il mercato. Che l’eterologa, tanto più senza alcuna norma che la regoli almeno in parte, generi eugenetica e mercato della vita è dimostrabile in mille modi."

Ma, appunto, i due motivi indicati da Francesco Agnoli riguardano non l'eterologa, ma la fecondazione in vitro nel suo complesso: quella che la legge 40 ha affermato essere un diritto degli adulti. 

mercoledì 27 agosto 2014

La difesa della vita dopo la sentenza sulla fecondazione eterologa. 3/ Le ragioni del dibattito sull'approvazione di una legge. La scelta fatta nel 2004.

Verrebbe da dire: per fortuna che la telenovela è durata poco! Visto che il quadro che è emerso a partire da Ferragosto è chiaro e limpido, forse potremo davvero iniziare a pensare a cosa fare …

Cerchiamo, però, di trarre qualche considerazione da questo dibattito che, per la maggior parte, si è svolto all'interno del mondo cattolico e prolife, come si è visto senza alcuna efficacia reale.
Perché questa immediata e reiterata richiesta di una legge, accompagnata alla pretesa di sospendere gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale? Perché questo ritorno alle discussioni sull'Evangelium Vitae?

Reazioni del genere non vennero né in occasione della prima sentenza della Corte Costituzionale (la n. 151 del 2009, che eliminò il numero massimo di embrioni producibili per ogni ciclo, che la legge fissava in tre), né quando i giudici ordinari stabilirono ripetutamente che la diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni prodotti era consentita dalla legge, né, ancora, quando l'allora Ministro della Salute Livia Turco modificò le Linee Guida consentendo anche la "diagnosi non osservazionale" sugli embrioni prodotti (cioè la diagnosi genetica preimpianto) ed equiparando alla sterilità di coppia l'essere l'uomo affetto da HIV (introducendo il principio che una coppia è sterile, e può quindi fare ricorso alla fecondazione artificiale, non solo se lo è oggettivamente, ma anche se uno dei componenti può trasmettere una malattia al partner o al figlio).
Erano tutti casi in cui il legislatore avrebbe potuto intervenire autorevolmente, per chiarire con un'interpretazione autentica la scelta manifestata all'epoca dell'approvazione della legge 40: eppure nessun tentativo venne fatto.

Il fatto è che la reazione veemente all'eliminazione del divieto di fecondazione eterologa è perfettamente coerente – si potrebbe dire: è un riflesso condizionato – alla scelta fatta per ottenere l'approvazione della legge 40: autorizzare la fecondazione in vitro omologa e vietare quella eterologa.
Tale scelta – come era stato ripetutamente sottolineato da coloro che successivamente fondarono il Comitato Verità e Vita – comportava consentire espressamente (meglio: riconoscere il diritto soggettivo ai richiedenti) e finanziare con i soldi dello Stato una pratica che determinava la creazione per la morte certa di innumerevoli embrioni (9 su dieci, 15 su venti: le statistiche sono impressionanti). Si inventò anche una giustificazione postuma: gli embrioni, una volta prodotti artificialmente, sono affidati alla natura e quindi essi muoiono naturalmente e non per mano dell'uomo, equiparando la loro strage al fenomeno degli aborti spontanei.
In sostanza: si preferì sorvolare sulla palese violazione del diritto alla vita degli embrioni prodotti derivante dalla fecondazione in vitro nonché sulla altrettanto palese violazione della loro dignità – che l'essere prodotti fa venire inevitabilmente meno – per soffermarsi su altre priorità, che sono quelle che ora riemergono. In sintesi quelle priorità potevano riassumersi – e furono riassunte durante la campagna per il referendum – nella difesa della famiglia e del diritto del figlio ad una famiglia.
Il diritto alla vita dell'embrione venne sancito rispetto a pratiche particolari sugli embrioni prodotti (sperimentazione, congelamento – che venne peraltro esplicitamente consentito – soppressione volontaria) ma rinunciando alla sua tutela a monte (divieto di produrre uomini artificialmente destinati con certezza a morire nella quasi totalità).

Sia ben chiaro: la linea ufficiale è ancora questa: l'iniziativa Uno di Noi mira a tutelare gli embrioni già prodotti e sopravvissuti e quindi presuppone la liceità della fecondazione in vitro e, quindi, la morte "spontanea" della maggioranza di essi; ancora una volta, viene riproposta implicitamente la distinzione tra soppressione volontaria dell'embrione e sua morte "naturale".

lunedì 25 agosto 2014

La difesa della vita dopo la sentenza sulla fecondazione eterologa. 2/ La fine della telenovela

Come dicevo all'inizio: mi sbaglierò, ma la telenovela si avvia alla conclusione. Dopo avere rinunciato al decreto legge preannunciato, il ministro Lorenzin - da abile politico, assai sensibile all'aria che tira – nell'intervista al Corriere della Sera del 17 agosto si è sostanzialmente "sfilata" dalla vicenda.
Il ministro ha confermato quanto pochi giorni dopo il Tribunale di Bologna (è scontato che seguiranno altri provvedimenti analoghi) avrebbe affermato: "Le Regioni possono autorizzare i loro centri ad operare, ma io auspico che attendano il varo di una legge nazionale". L'effettivo contenuto della frase è nella prima parte: la fecondazione eterologa si può fare subito; gli "auspici" di un ministro non hanno alcuna efficacia giuridica.
Il ministro ha ribadito questo punto: "Le Regioni possono autorizzare i Centri per la procreazione assistita ad operare secondo criteri che stabiliscono in autonomia". Esattamente l'opposto di quanto aveva a sua volta auspicato, pochi giorni prima, Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita e autore della legge 40: "A Regioni e strutture ospedaliere si dovrà impedire di aggirare lo stand-by e di muoversi come se fossero corpi autonomi ed indipendenti. E a strutture private, ansiose di aprire un nuovo e ricco mercato si dovrà insegnare la pazienza non solo con predicozzi paternalistici ma con l'autorità e i mezzi di uno Stato che non abdica al dovere di indicare, per il bene dei cittadini nati o non ancora nati, il confine tra lecito ed illecito". Ecco: la parola abdicazione ben si presta alla posizione presa dal Ministro.

Ma a cosa servirebbe la legge? Secondo il ministro "a rendere sicura l'eterologa", non certo a limitarla; d'altro canto è pacifico per la Lorenzin che "l'eterologa deve essere inserita nei Livelli essenziali di assistenza, gratuita o con ticket. Per questo ci sono già dieci milioni di euro a disposizione. L'eterologa deve essere resa accessibile a persone che non hanno la possibilità economica per interventi che all'estero costano fra i 3.500 e i 20 mila dollari".

Insomma: il cerino resta in mano all'on. Roccella, visto che il premier Renzi (altro politico assai sensibile all'aria che tira) ha ritenuto che "trattandosi di temi etici, era meglio lasciare il tema al Parlamento".
Pur non essendo esperto di equilibri parlamentari, mi sembra evidente che nessuna legge sarà approvata: l'indicazione del gennaio 2015 per l'approvazione da parte del Ministro è un altro auspicio, ma (ben felice di essere smentito) la realtà è che la discussione parlamentare non partirà nemmeno. Aspettiamo, comunque, il testo della proposta e vedremo come finirà …
Fra l'altro, nemmeno nel mondo prolife sembra esservi consenso su tutto il contenuto della legge da approvare: cosa penserà l'on. Roccella della proposta dello stesso Carlo Casini (avanzata "per conservare nel massimo possibile la logica dell'articolo 1 della legge 40 che fissa il diritto del figlio"): "prevedere l'utilizzo degli embrioni abbandonati e conservati nell'azoto liquido già ora inseriti nell'apposito registro nazionale"?

Sta per avverarsi, quindi – e si è già concretizzata con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 agosto scorso – quanto paventato dallo stesso Casini, che avrebbe voluto "evitare che si realizzi il copione che abbiamo già visto in altre occasioni: costruire situazioni di fatto che le leggi, a posteriori, non possono che riconoscere e normalizzare".

In realtà, siamo già molto più avanti: il ricorso alla fecondazione eterologa è già un diritto soggettivo pieno delle coppie, diritto che, non a caso, consente di ottenere provvedimenti dei giudici civili che ordinano la sua esecuzione su richiesta. Non esiste un vuoto normativo talmente ampio da non permettere l'esecuzione della fecondazione eterologa: lo ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 162 e lo ha ribadito il Tribunale di Bologna. 

venerdì 22 agosto 2014

La difesa della vita dopo la sentenza sulla fecondazione eterologa. 1/ La fine della telenovela

Con la fine dell'estate, sta giungendo alla conclusione la telenovela che ha appassionato parte del mondo cattolico ufficiale e prolife: non ci sarà nessuna legge per regolamentare e limitare il ricorso alla fecondazione eterologa, tornata lecita a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014.

La volontà di approvare una legge era stata manifestata fin dal 9 aprile, quando la Consulta aveva reso nota la sua decisione: di legge aveva subito parlato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, mentre la deputata Eugenia Roccella aveva preannunciato la presentazione di una proposta di legge (che, al momento per quanto emerge dal sito della Camera dei Deputati, non risulta ancora presentata). In una lettera ai colleghi deputati, l'on. Roccella aveva individuato alcune questioni sulle quali la sentenza della Corte aveva creato un "vuoto legislativo" che rendeva necessario un intervento legislativo, non essendo sufficienti provvedimenti amministrativi e nemmeno modifiche delle Linee Guida previste dalla legge 40.
Il ministro Lorenzin, da parte sua, in una audizione in Commissione, aveva addirittura fatto riferimento ad un decreto legge in via di approvazione, tanto da suscitare la rituale e scandalizzata reazione dei soggetti direttamente interessati – il riferimento è al business della fecondazione eterologa, quindi al denaro che, fino a questo momento, veniva speso all'estero e che la sentenza di incostituzionalità permette di far tornare in Italia.

L'on. Roccella veniva quindi assurta ad eroica rappresentante di chi, in qualche modo, voleva fermare la deriva conseguente alla sentenza costituzionale.
Francesco Agnoli, il 20 giugno, dopo avere richiamato l'Evangelium Vitae al n. 73, individuava, tra gli altri, due "paletti" significativi che la futura legge avrebbe potuto piantare: l'obbligo di gratuità della donazione dei gameti e il divieto di anonimato dei donatori; e osservava: "Se passasse la sua (dell'on. Roccella) legge nessuna donna o uomo potrebbe vendere ovuli o seme a pagamento. Il risultato? Su 100 possibili banche del seme e degli ovuli ne chiuderebbero almeno 90. Il business dell'eterologa subirebbe un duro colpo e migliaia e migliaia di bambini programmati orfani di almeno un genitore genetico sarebbero evitati (…)   A questo si aggiunga il divieto di anonimato. Se oggi un uomo può vendere il suo seme anche per 100 volte, domani con la legge proposta da Roccella, non solo non potrebbe venderlo, ma dovrebbe regalarlo; in più dovrebbe registrare il suo nome e rischiare, come succede in vari paesi, di trovarsi domani sotto casa un ragazzo/a di 18 anni che gli dice: "tu sei mio padre! Fuori l'eredità" (in tutti i paesi in cui l'anonimato è stato tolto, la caccia ai propri genitori da parte dei figli dell'eterologa è cresciuta e questo ha ridotto di gran lunga il ricorso alla pratica). Risultato dei due paletti introdotti da una siffatta legge? Riduzione quasi totale della fattibilità dell'eterologa. Riduzione drastica dei bambini prodotti con tecniche artificiali eterologhe".
Agnoli tirava le conclusioni: "Riduzione del danno da Corte Costituzionale al massimo grado possibile nella circostanza attuale. Un parlamentare che sappia quanto male fa l'eterologa, che sappia di non avere in mano alcuna possibilità di mutare una imposizione della Corte e che cerchi di arginare il male il più possibile cosa fa? Il suo mestiere, il suo dovere. Un dovere che oggi, però, è quasi eroico. Per questo non si può che essere grati a chi lo fa".
A parte l'eroismo e la gratitudine, che suscitano qualche perplessità – perché dovremmo essere grati ad un parlamentare che fa il suo dovere … sembra il minimo che si possa pretendere! Un parlamentare di minoranza che propone leggi, poi, non sembra eroico, ma, appunto, appartenente ad una minoranza … - Agnoli sembra ignorare che la legge 40 (come ha puntualmente ricordato la Corte Costituzionale) ha preventivamente reso impossibile la scenetta del ragazzo che si presenta al padre naturale per reclamare soldi, sancendo che "in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi" (art. 9, comma 3); ciò in quanto, come recita l'art. 8, "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime".
Le banche del seme, poi, sono già vietate dalla legge 40, né la sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di commercializzazione dei gameti sanzionato penalmente dall'art. 12, comma 6: quindi nessuna banca del seme aprirà in Italia dopo la sentenza della Corte e sarebbe costretta a chiudere dalla legge che l'on. Roccella intende proporre.

Abbiamo accennato al richiamo al n. 73 dell'Evangelium Vitae, che sembrava un passaggio inevitabile: e così padre Giorgio Carbone e Tommaso Scandroglio si sono confrontati sulla doverosità della azione diretta a limitare i danni, sostenendo il primo che "limitare i danni è un dovere" e il secondo che "si deve perseguire il bene, non l'utile".
Mons. Giampaolo Crepaldi, nel suo intervento del 17 luglio, ha specificato, sul punto che "Governo e Parlamento devono prendere in mano l’intera questione della fecondazione eterologa dopo la sentenza della Corte costituzionale, come si evince, tra l’altro, da alcuni passaggi della stessa motivazione della Corte e da alcuni obblighi che derivano dall’Unione europea. Se l’obiettivo finale di tale impegno deve essere il divieto legislativo di ogni tipo di fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, a fronte della situazione venutasi a creare è opportuno far tesoro di quanto insegnato dall'enciclica Evangelium vitae di San Giovanni Paolo II, che giustifica le iniziative intraprese per ridurre gli effetti negativi sul piano pratico. 
Come afferma il paragrafo 73 dell’enciclica, infatti, quando sia pubblicamente nota l’opposizione del parlamentare ad una legge, sia nel suo spirito che nella sua lettera, e garantito l’impegno personale a lottare contro i suoi presupposti culturali e i sui contenuti materiali, egli può dare il suo assenso ad una legge che, pur non essendo soddisfacente in quanto ancora impregnata di elementi eticamente non giustificabili, riduca gli effetti negativi di una legge precedente. Questo è il contesto dottrinale e pratico che motiva in questo momento un impegno in Parlamento contro la fecondazione eterologa anche nella forma di approvazione di leggi che ne riducano sul piano pratico gli effetti negativi. 

Nonostante le diversità culturali delle forze politiche e nonostante molte di esse abbiano espresso una posizione consenziente rispetto ad alcuni aspetti della deriva in atto, è possibile ed auspicabile, con la buona volontà di tutti e con l’uso del buon senso, intervenire con una legislazione correttiva e di contenimento, in attesa che l’impegno generale per una rinnovata responsabilità politica renda possibile in futuro una legge giusta in materia e senza minimamente diminuire – anzi! – l’impegno nel Paese perché questo avvenga". 

Giacomo Rocchi